Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, represented by Francesco Addonizio, did not request a decision on the settlement offer, while the appellee, Carmine Petraccaro, had filed an incidental appeal against the Salerno Court of Appeal's judgment. Consequently, the court ruled that the main appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, imposing a fine of €3,500 on the appellant for the procedural default.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.157/2024 R.G. proposto da : PANNULLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANT'IPPOLITO, 23, presso lo studio dell’avvocato ADDONIZIO FRANCESCO MARIA (DDNFNC74L05A783X) rappresentato e difeso dall'avvocato TROFA LUCIANO (TRFLCN67E04A509R) -ricorrente- contro PETRACCARO CARMINE, elettivamente domiciliato in MERCATO SAN SEVERINO VIA FIRENZE 33, presso lo studio dell’avvocato COSTABILE CARMELA (CSTCML69L60F693J) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.630/2023 depositata il 16/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., essendo invece condizionato il ricorso incidentale; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le