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Ordinanza — n. 12702/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court for failure to apply prevention principle regarding building proximity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12702/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's claim of nullity but allowed the second and fourth grounds regarding the application of the prevention principle. The appellant argued the lower court erred by applying local regulations instead of the Civil Code's prevention rule, which permits building closer to a neighbor's property if the neighbor chooses not to build. The court held that the appellate court incorrectly prioritized local norms over the statutory prevention mechanism, thereby invalidating the decision and remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 873, 875 c.c.; The prevention principle allows a neighbor to build closer to a property line than local regulations require, provided the other party does not exercise their right to build in adherence or support.

Parole chiave

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prevention principle building proximity local regulations Civil Code provisions appellate review property boundaries construction distance legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 873 c.c.
Di conseguenza, la norma da applicare è quella prevista dall’art. 873 c.c., che prescrive la distanza minima di tre metri tra le costruzioni, ove non derogata dalle normative regolamentari locali e salvo il principio della prevenzione stabilito dall’art.
Art. 875 c.c.
dal fabbricato della Beppato, con conseguente violazione della norma di cui all’art. 875 c.c., la cui finalità ultima è proprio quella di evitare la creazione di intercapedini dannose tra gli edifici.
Art. 874 c.c.
Art. 877 c.c.
11 della sentenza impugnata) e ciò è sufficiente per escludere l’applicabilità dell’art. 877 c.c., non configurandosi una ipotesi di costruzione in aderenza.
Art. 112 c.p.c.
Il passaggio appena richiamato esprime in modo adeguato le ragioni del rigetto del motivo di appello proposto, onde non vi è né violazione dell’art. 112 c.p.c., né vizio della motivazione, in quanto quest’ultima non è viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd.
Art. 132 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 833 c.c
Con il quinto motivo, invece, la ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 833 c.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p
Il passaggio appena richiamato esprime in modo adeguato le ragioni del rigetto del motivo di appello proposto, onde non vi è né violazione dell’art. 112 c.p.c., né vizio della motivazione, in quanto quest’ultima non è viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd.
art. 115 c.p
Passando alsecondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo,la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 27140 del 15/11/2017
Sez. U, Sentenza n. 10318 del 19/05/2016
Sez. 2, Ordinanza n. 14705 del 29/05/2019
Sez. 2, Ordinanza n. 14705 del 29/05/2019, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30904-2019proposto da: BEPPATO ANGELINA RITA, rappresentata e difesa dall’avv. MICHELE NANNEIe domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro DEL BO STEFANO, rappresentato e difeso dall’avv. GIORGIO ALLEGRINI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -resistente - nonchè contro NEGRI PIER ANGELO-intimato - avverso la sentenza n. 3092 / 20 1 9 de l la CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l’11/07/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato nel 2007 Pier Angelo Negri evocava in giudizio Stefano Del Bo innanzi il Tribunale di Pavia, sezione distaccata di Voghera, per sentirlo condannare all’arretramento del fabbricato eretto a pochi centimetri dal confine tra le proprietà delle parti.

Il convenuto, costituendosi, invocava in via riconvenzionale la condanna dell’attore ad eliminare l’intercapedine venutasi a creare tra gli immobili delle parti. Con sentenza n. 470/2011 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo la riconvenzionale. Con sentenza n. 2868/2013 la Corte di Appello di Milano dichiarava la nullità di detta decisione, per mancata evocazione in giudizio della litisconsorte necessaria Angelina Rita Beppato , comproprietaria dell’immobile di proprietà dell’originario attore, rimettendo la causa in primo grado.

Con atto di riassunzione notificato il 12.11.2013 Stefano Del Bo riassumeva il giudizio innanzi il Tribunale di Pavia, il quale, con sentenza n. 1228/2016, rigettava tutte le domande, compensando le spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 3092/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava gli appelli principale della Beppato ed incidentale del Negri avverso la decisione di prime cure, confermandola.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Beppato affidandosi a cinque motivi. Il Del Bo ha depositatoil 14.4.2022 solo “ un atto di costituzione nel giudizio”per la partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Pier Angelo Negri non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la part e resistente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso, va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dalla difesa del Del Bo, in assenza di preventiva notificazione di controricorso (tra le tante, Sez. 1 - , Sentenza n. 27140 del 15/11/2017). Passando ai motivi del ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza e la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione con la quale l’odierna ricorrente aveva lamentato la natura emulativa dell’edificazione intrapresa dal Del Bo, fornendo sul punto motivazione meramente apparente.

Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, fornendo motivazione meramente apparente, escludendo la natura emulativa dell’attività edificatoria posta in essere dal Del Bo. Con il quinto motivo, invece, la ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 833 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte lombarda avrebbe erroneamente escluso la natura emulativa degli atti posti in essere dal Del Bo.

Le tre censure, meritevoli di esame congiunto perché entrambe attinenti alla questione della natura emulativa dell’attività edificatoria realizzata dal Del Bo, sono infondate. La Corte di Appello ha esaminato il primo motivo di gravame, con il quale sia la Beppato che il Negri (il quale aveva spiegato appello incidentale adesivo rispetto all’impugnazione principale, perfettamente coincidente con quest’ultima: cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) avevano sollevato la questione della natura emulativa dell’edificazione posta in essere dal Del Bo,e lo ha disatteso, affermando che “Non può esservi una volontà emulativa né nella scelta di costruire un’autorimessa (locale accessorio di un’abitazione) né nella sua ubicazione, a ridosso di analoghi locali della confinante proprietà: in tal modo eventuali disturbi (rumori delle autovetture, gas di scarico) risultano confinati, per entrambe le proprietà, in aree ristrette e contigue.

Ben maggiore disturbo arrecherebbe, ad es., un box costruito a ridosso di un’abitazione” (cfr. pag. 13 della sentenza). Il passaggio appena richiamato esprime in modo adeguato le ragioni del rigetto del motivo di appello proposto, onde non vi è né violazione dell’art. 112 c.p.c., né vizio della motivazione, in quanto quest’ultima non è viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez.U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv.666639). Peraltro va ribadito il principio per cui “Poiché gli atti emulativi, vietati dall'art 833 c.c., sono caratterizzati, oltre che dall'elemento oggettivo del danno e della molestia altrui, anche dall'animus nocendi, consistente nell'esclusivo scopo di nuocere o molestare i terzi senza proprio reale vantaggio, non è riconducibile nella previsione della citata disposizione né l'attivitàedificatoria posta in essere dal proprietario in violazione delle norme pubblicistiche disciplinanti lo ius aedificandi, in quanto comunque preordinata al conseguimento di un diretto concreto vantaggio, né il mantenimento dell'opera iniziata e non ultimata perché in contrasto con dette norme, il quale (salva l'ipotesi dell'inosservanza delle distanze legali e di un provvedimento amministrativo di riduzione in pristino) rientra sempre nel legittimo esercizio dei poteri del proprietario, sia in relazione a possibili diverse utilizzazioni del manufatto incompiuto, sia con riferimento ad una eventuale abrogazione delle norme limitative, sia con riguardo agli oneri cui l'interessato dovrebbe altrimenti soggiacere per ridurre in pristino lo stato dei luoghi”(Cass.

Sez. 2 , Se ntenza n. 3010 del 08/05/1981 , Rv. 413559; cfr. anche, in termini, Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4708 del 05/11/1977, Rv.388304). Inoltre, la sentenza impugnata è coerente con l’ulteriore principio, che pure merita di essere ribadito, secondo cui “La sussistenza di un atto di emulazione postula il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario e di un elemento soggettivo, costituito dall'animus nocendi, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri. Pertanto, si è al di fuori dell'ambito dell'art.833 cod. civ. quando ricorra un apprezzabile vantaggio del proprietario da cui l'atto sia stato compiuto” (Cass.

Sez.2, Sentenza n. 3558 del 25/03/1995, Rv.491409). Passando alsecondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo,la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.4 3 5, c.p.c., perché la Corte milanese avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, affermando che, una volta ultimato, il manufatto eretto dal Del Bo sorgerebbe esattamente sul confine tra le due proprietà, con conseguente esclusione di profili di violazione delle norme in tema di distanze, posto che la distanza di metri tre prevista dalle N.T.A. del locale P.R.G. si applicherebbe solo ai manufatti non realizzati sulla linea di confine.

Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia invece laviolazione o falsa applicazione degli artt. 873, 875 e 877 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la contrarietà del manufatto eretto dal Del Bo alla normativa in tema di distanze, pur avendo acclarato che lo stesso, era stato realizzatoa circa 10 cm dal confine e ad una distanza di 20 cm da quello della Beppato , distanza idonea a creare una intercapedine, per una lunghezzadi 176 cm. Le due censure, suscettibili di esame congiunto in quanto attinenti alla legittimità dell’edificazione realizzata dal Del Bo (secondo costruttore) in corrispondenza della linea di confine tra i fondi delle parti, sono fondate.

La Corte di Appello ha accertato che tra i manufatti realizzati dalle parti residua una intercapedine della larghezza di 20 cm. (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) e ciò è sufficiente per escludere l’applicabilità dell’art. 877 c.c., non configurandosi una ipotesi di costruzione in aderenza. Di conseguenza, la norma da applicare è quella prevista dall’art. 873 c.c., che prescrive la distanza minima di tre metri tra le costruzioni, ove non derogata dalle normative regolamentari locali e salvo il principio della prevenzione stabilito dall’art. 875 c.c. LaCorte di seconda istanza ha altresì accertato che la costruzione boxdei Beppato-Negri era stata realizzata 19 anni prima di quella del Del Boa d una distanza “… tra i dieci e i venti centimetri dal confine” (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata).

L’art. 7.2 delle N.T.A del Comune di Bressana Bottarone (trascritto a pag. 11 del ricorso) prevede chesi possano elevare sul confine tra due fondi “… pareti non finestrate di locali accessori, pertinenze ed impianti tecnologici (boxe simili) a condizione che abbiano altezza del punto più alto della copertura non superiore a m. 3,00. Questi stessi locali accessori possono essere posti a distanza dal confine non inferiore da m. 3,00”. Il box edificatodai prevenienti Negri - Beppato , dunque, si trova ad una distanza dal confine minore della metà di quella stabilita da l regolamento loca le , e poiché quest’ultimo non prevede un distacco assolutodal confine, opera il criterio della prevenzione.

Va, sul punto, data continuità al principio affermato da questa Corte, secondo cui “Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.” (Cass.

Sez. U , Sentenza n. 10318 del 19/05/2016, Rv.639677; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14705 del 29/05/2019, Rv. 654186). In applicazione del principio sopra richiamato, il Del Bo (secondo costruttore) aveva la scelta tra edificare il suo manufatto rispettando la distanza dalla costruzione dei prevenienti oppure avanzare nel rispetto dell'art. 875, ma non lo ha fatto. Il Del Bo infatti ha eretto il suo box con modalità tali da creare una intercapedine di 20 cm. dal fabbricato della Beppato, con conseguente violazione della norma di cui all’art. 875 c.c., la cui finalità ultima è proprio quella di evitare la creazione di intercapedini dannose tra gli edifici.

La sentenza impugnata va dunque cassata perché ha erroneamente applicato la normativa locale e il principio della prevenzione e si rende pertanto necessario nuovo esame. In definitiva, vanno accolti il secondo e quarto motivo e rigettati i restanti. Il giudice di rinvio, Corte di Appello di Milano in differente composizione, è investito anche del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il secondo e quarto motivodel ricorso e rigetta i restanti. Cassala sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di Appello