Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12697/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds and rejects argument that family ties create a negotiable relationship.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12697/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione rejected both the main and incidental appeals, ruling that the lower court correctly applied the principle of reciprocity in litigation costs. The appellant argued that family ties between the parties necessitated a specific examination of their relationship, but the Court held that such ties do not automatically create a negotiable bond. Consequently, the Court affirmed the appellate judgment's decision to offset the litigation expenses between the parties due to mutual loss.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 91, 92 comma 2 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: Family ties or administrative roles do not establish a negotiable relationship, and the Court of Cassation lacks jurisdiction to review the discretionary allocation of litigation costs when parties are mutually unsuccessful.

Parole chiave

Generato dall'IA
reciprocal litigation costs family ties legal effect negotiable relationship requirement appellate cost allocation principle of reciprocity azione creditoria caso di garanzia bancaria danno ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 comma 2 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
civ., per motivazione perplessa e apparente, el’insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 cod.
art. 2732 cod. civ
Ne consegue che una promessa di pagamento, ancorché titolata, non ha natura confessoria, sicché il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e la nullità della stessa promessa, e che le particolari limitazioni di prova, poste per la confessione dall'art. 2732 cod.
art. 132 cod. proc. civ
civ., per motivazione perplessa e apparente, el’insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 cod. proc. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
e dall’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 115 cod. proc. civ
, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. I, 4 agosto 2017, n. 19613
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20724/2019 R.G. proposto da: MORO Gianluca, rappresentato e difesodall’avvocato Fabio D'amato edelettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma , via Cesare Ferrero di Cambiano n.82; -ricorrente - contro CENTRO NAUTICO LAZIALE S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Fredella e Marco Marchegiani , presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Roma via Girolamo Boccardo 26/A; -controricorrente - e nei confronti di BERTOLACCI Elena, COSTRUZIONI MG S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimati - sul ricorso incidentale proposto da:

CENTRO NAUTICO LAZIALE S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Fredella e Marco Marchegiani , presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Roma Via Girolamo Boccardo 26/A; -ricorrente incidentale - contro MORO Gianluca, rappresentato e difesodall’avvocato Fabio D'amato edelettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma , via Cesare Ferrero di Cambiano n.82; -controricorrente - e nei confronti di BERTOLACCI Elena, COSTRUZIONI MG S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimati - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2524/2019,depositata i l 10 aprile 2019 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal Consigliere Gianluca Grasso . FATTI DI CAUSA 1. – Con atto di precetto, notificato in data 3 agosto 2009, il Centro Nautico Laziale s.r.l. intimava alla Costruzioni M.G. s.r.l. il pagamento della complessiva somma di € 36.718,89, oltre interessi legali e spese successive. Tale precetto era fondato sull’assegno bancario emesso a Roma il 30marzo 2009 per un importo pari a € 35.580,00, tratto sul c/c della Unicredit Banca di Roma, intestato alla M.G. Costruzioni s.r.l.ed emesso in favore del Centro Nautico Laziale s.r.l., la cui firma di traenza apparteneva a Gianluca Moro, amministratore della M.G.

Costruzioni s.r.l. Tale titolo era risultato protestato, per mancanza di fondi, in data 2 aprile 2009, per atto notarile. Con atto di citazione, notificato in data 24 agosto 2009, la Costruzioni M.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Gianluca Moro, proponeva opposizione al precetto dinanzi a l Tribunale di Roma, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità o, comunque, non dovute le somme precettate, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio il Centro Nautico Laziale s.r.l. per contestare le pretese, chiedendodi essere autorizzato a chiamare in causa Gianluca ed Elia Moro al fine di vederli condannati, in solido e/o in via alternativa, con la Costruzioni M.G. s.r.l., ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, in favore delCentro Nautico Laziale s.r.l., della somma di € 35.580,00, oltre interessi e rivalutazione.

Autorizzata dal giudice la chiamata in causa, si costituivano in giudizio Gianluca Moro ed Elena Bartolacci , nella qualità di ered i di Elia Moro. Con sentenza depositata il 27 settembre 2011, il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione spiegata dalla Costruzioni M.G. s.r.l. e, ritenuto che nessuna somma era dovuta al Centro Nautico Laziale s.r.l.in ragione del titolo dedotto in giudizio, annullava il precetto. Rigettava la domanda proposta dal Centro Nautico Laziale s.r.l. nei confronti dei chiamati in causa e condannava quest'ultim o al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta e delle parti chiamate in causa. 2.

– Il Centro Nautico Laziale s.r.l. impugnava la decisione dinanzi alla Corte di appello di Roma. Gianluca Moro, Elena Bartolacci e la Costruzioni M.G. s.r.l. si costituivano in giudizio per chiedere il rigetto delle domande e la conferma della sentenza appellata. Con sentenza depositata in data 10 aprile 2019, la Corte di appello di Roma ha acco lto parzialmente l’appello principale e, in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato Gianluca Moro al pagamento, in favore del Centro Nautico Laziale s.r.l., della somma di € 35.580,00, oltre gli interessi legali dalla data del 2aprile 2009 sino al saldo.

Nel resto l’appello è stato rigettato , con la conferma della sentenza di primo grado. La corte di appello ha condannatoaltresì Gianluca Moro al pagamento, in favore del Centro Nautico Laziale s.r.l., delle spese di entrambi i gradi di giudizioe ha postoa carico del Centro Nautico Laziale s.r.l. le spese del grado di appellodi Elena Bartolacci e della Costruzioni M.G. s.r.l. 3.-Gianluca Moro ha proposto ricorso per cassazione. Si è costituito il Centro Nautico Laziale s.r.l.proponendo altresì ricorso incidentale. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Entrambe le parti costituitehanno depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con il primo motivo del ricorso principale si deduce che la Cortedi appello, nell’affermare la mancanza di prova dell ’ inesistenza di un qualunque rapporto negoziale con il Centro Nautico Laziale s.r.l., avrebbe erroneamente applicato il principio espresso dalla S.C., secondo cui, nel caso in cui l’assegno bancario sia sottoscritto dall’amministratore di una società commerciale senza la spendita del nome della società, il promittente deve ritenersi obbligato in proprio, valendo la sottoscrizione come promessa di pagamento, salvo che dimostri l’esistenza di una situazione tale da indurre nel beneficiario la consapevolezza che l’obbligazione sia stata assunta dal sottoscrittore nella citata qualità.

E ciò per la ragione che tale principio troverebbe applicazione, contrariamente al caso di specie, solo nel caso in cui il titolo sia privo di efficacia cartolare per prescrizione della relativaazione. 1.1.– Il motivo è infondato. La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale, differenziandosi dalla confessione,che ha per oggetto l'ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte(Cass., Sez. II , 5 ottobre 2017 , n. 23246 ; Cass., Sez.

III , 31 luglio 2012 , n. 13689 ) . Ne consegue che una promessa di pagamento, ancorché titolata, non ha natura confessoria, sicché il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e la nullità della stessa promessa, e che le particolari limitazioni di prova, poste per la confessione dall'art. 2732 cod. civ., possono trovare applicazione soltanto ove, nello stesso documento, coesistano una promessa di pagamento (o una ricognizione di un debito) e la confessione. Nel caso di specie, parte ricorrente–che ha negoziato in proprio un assegno bancariosenza spendita del nome della società di cui era amministratore – non ha dimostrato l'inesistenza di un rapporto negozialeintervenuto tra le parti a fronte degli elementi presuntivi acquisiti agli atti e valutati in sede di merito.

Vale , pertanto, la presunzione di cui all'art.1988 cod. civ. 2. –Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione perplessa e apparente, el’insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 cod. proc. civ. e dall’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Parte ricorrente deduce, in particolare, che la decisione contrasterebbe con le risultanze probatorie processuali da cui sarebbe emerso che l’unico documento riconosciuto era il contratto dilocazione finanziaria tra Locat S.p.a., concedente, Elia Moro, utilizzatore, e Airon Marine di Paolo Molinari e C.

S.p.a., fornitore, con cui era stato previsto il prezzo di € 169.200,00, oltre IVA, quale prezzo di vendita dell’imbarcazione, che, in sede di rogito notarile, la stessa Air Marine di Paolo Molinari aveva espressamente dichiarato di aver ricevuto. 2.1. –Il motivo è infondato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

I, 3marzo 2022 , n. 7090) . Nel caso di specie, sulla base della lettura della pronuncia impugnata, non si ravvisano i profili denunciati di assoluta mancanza, perplessità o apparenzadi motivazione , avendo i giudici del gravame fornito le ragioni poste alla base della riforma parziale del giudizio di prime cureche ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento della somma liquidata in giudizio. 3. –Con il terzo motivo di ricorso si chiede che venga cassata la sentenza in esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per non avere il giudice di secondo grado considerato le censure proposte , secondo cui, se il prezzo di compravendita era stato completamente corrisposto nel complessivo importo di € 169.200,00, la richiesta di pagamento della somma portata dall’assegno avrebbe dovuto ritenersi priva di causa giustificativa. Con il quarto motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma , n. 4, cod. proc. civ. , per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’errore di percezione del contenuto delle prove da parte della corte di merito.

In particolare, si contesta la distorta percezione del materiale probatorio acquisito, soprattutto in riferimento all’omessa considerazione della corresponsione totale del prezzo dell’imbarcazione e dell’assenza di una causa giustificativa dell’importo oggetto dell’assegno firmato da Gianluca Moro. 3.1. – I due motivi , da trattarsi congiuntamente, risultano inammissibili. Nel giudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio( Cass., Sez.

III , 3 maggio 2022 , n. 13918). Mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte ( Cass., Sez.

III , 4 marzo 2022 , n. 7187 ) . Nel caso di specie, dalla lettura della pronuncia impugnata emerge chiaramente che i giudici del gravame hanno compiutamente esaminato lerisultanze istruttorie ( tra cui i titoli di credito negoziati , i contratti prodotti in giudizio , una fattura per provvigioni di consulenza), ricostruendo i rapporti intervenuti tra le parti , per cui, a fronte dell’ esame di quanto acquisito agli atti , la parte non può chiedere, in sede di legittimità , una inammissibile rivalutazione del meritoe una diversa lettura dei dati acquisiti. 4.

– Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello di Roma rigettato la domanda di condanna avanzata dal Centro Nautico Laziale s.r.l. anche nei confronti della Costruzioni M.G. s.r.l. e degli eredi di Elia Moro .

La corte di appello, nel formare il proprio convincimento, avrebbe omessodi esaminare e considerare i rapporti di parentela e societari esistenti tra Gianluca Moro ed Elia Moro, tali da comportare un inevitabile e reciproco coinvolgimento delle controparti nella vicenda. 4.1. –Il motivo è inammissibile. La parte chiede una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità,come già ampiamente chiarito. Sotto altro profilo vi è da aggiungere che il solo fatto di avere un rapporto di parentela e di essere amministratore della società non determina la nascita di un rapporto negoziale tra le parti. 5.

–Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ., posto, a carico del Centro Nautico Laziale s.r.l.e in favore di Elena Bartolacci e della Costruzioni M.G. s.r.l., le spese di giudizio relative al grado di appello, nonostante l’esito parzialmente favorevole della lite o, in via gradata, per non aver compensato tra le parti tali spese. 5.1. –Il motivo è infondato, stante la discrezionalità del giudice di merito nella compensazionedelle spesenei limiti del principio della soccombenza,così come chiarito d a lla giurisprudenza di legittimità .

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse ( Cass. Sez. I , 4 agosto 2017, n. 19613) . Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

Nel caso di specie sono state poste a caricodel Centro Nautico Laziale s.r.l. solo le spese d'appello , o v e la società è risultat a soccombente nei confronti di Elena Bartolacci e della Costruzioni M.G. s.r.l. 6. – In ragione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente principalee di quello incidentale, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principalee di quello incidentale , a norma del dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale . Compensa le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 primo commaquater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo