Court allows appeal on jurisdiction, ruling transfer of debt does not shift forum to assignee's domicile.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal regarding jurisdiction, remanding the case to the Tribunal of Naples. The lower court had incorrectly ruled that the assignee's domicile determined the forum because the debtor accepted the debt transfer. The court held that a debt transfer only shifts the place of performance if communicated to the debtor before the debt matures, and the assignee was not a party to the original contract. Consequently, the exclusive forum clause in the original agreement between the plaintiff and defendant governs the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1182, comma 3 c.c.; Art. 42 c.p.c.: A transfer of claim shifts the place of performance only if notified to the debtor prior to maturity; acceptance by the debtor does not validate the new forum, and the original contractual forum remains binding absent a valid transfer.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4819/2023 R.G. proposto da: LEUKOS CONSORZIO STABILE MISTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANTONE BRUNO (CNTBRN72E22E054E; -ricorrente- contro STUDIO ING LA MORGIA E ASSOCIATI, elettivamente domiciliato in LANCIANO VIA ARCO DELLA POSTA 3, presso lo studio dell’avvocato DI IULLO MARIO (DLLMRA62B21E435M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LANCIANO n. 17/2023 depositata il 18/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo richiesto al Presidente del Tribunale di Lanciano dallo Studio Ing. La Morgia Associati nei confronti di Leukos Consorzio Stabile per il pagamento della somma di euro20.051,13 a titolo di prestazioni professionali. L’ingiunto, per ciò che rileva in questa sede, propose opposizione ed eccepì l’incompetenza del Tribunale di Lanciano in favore del Tribunale di Napoli, indicato come foro convenzionale, ai sensi dell’art. 8 del contratto quadro. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza del 18.1.2023 rigettò l’eccezione di incompetenza e dichiarò la competenza del Tribunale adito, attribuendo rilevanza al contratto di cessione del credito intercorso tra lo studio La Morgia e la Banca Popolare di Bari, con il quale si stabiliva che il pagamento dell’importo ceduto dovesse essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all’istituto bancario.
Secondo il Tribunale, c on la scrittura di cessione vi sarebbe stata una modifica del forum destinatae solutionis, avendo la Leukos accettato la cessione regolarmente notificata prima della scadenza del debito ceduto. Avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano Leukos Consorzio Stabile Misto ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di un unico motivo. Lo Studio Ing. La Morgia Associati ha resistito con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa Paola Filippi ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE Va in primo luogo rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza in quanto non preceduto dall’invito delle parti aprecisare le conclusioni anche sul merito. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche dopo l'innovazione introdotta dallanovella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza - da adottarsi, ora, con ordinanza anziché consentenza - il provvedimento del giudice che, neldisattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzia sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (Cass., Sez.
U, n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, n . 21561 d el 2 2 / 1 0 / 201 5 , Rv. 637566 - 0 1; Sez. 6 - 2, n . 20 6 08 d el 1 2 / 1 0 / 2 01 6 , R v . 641 5 64 - 01; S ez. 6 - 3, n.1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 - 01). Nel caso di specie, ancorché la precisazione delle conclusioni abbia avuto aoggetto solo la questione sulla competenza, il Tribunale ha inteso statuire in modo definitivo sulla competenza, invitando le parti a precisare le conclusioni sul punto, sicchè è ammissibile il ricorso sul regolamento di competenza.
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.28 e 29 c.p.c., dell’art.19 c.p.c., degli artt.1372 c.c., 1263 c.c. e dell’art.1182 c.c., in relazione agli artt.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c; il ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione dell’art.8 dell’accordo quadro stipulato tra Leukos e lo Studio La Morgia, che prevedeva la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Napoli, attribuendo rilevanza all’accordo con il quale lo Studio La Morgia aveva ceduto il credito alla Banca Popolare di Bari, accordo al quale il ricorrente era rimasto estraneo.
Sarebbe inconferente al caso di specie il precedente di questa Corte (Cass. 1.6.2021, n. 15229), posto a fondamento della decisione, secondo cui la cessione del credito può incidere sul criterio del “forum destinatae solutionis” e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario; detto principio di diritto si riferirebbe all’ipotesi in cui ad agire è il cessionario del credito sulla base del contratto di cessione mentre, nel caso in esame, l’azione era stata introdotta dal cedente ed il cessionario era rimasto estraneo al giudizio.
L’ingiunzione di pagamento era stata, infatti, proposta dallo Studio La Morgia nei confronti del Consorzio Leukos sicchè le pattuizioni contenute nel contratto di cessione intercorso tra lo Studio La Morgia e la Banca Popolare di Bari non sarebbero opponibili al debitore ceduto. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art.1182, comma 3 c.p.c., a fine di stabilire il luogo di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, a norma dell'art.1182,c.c., comma 3, deve aversi riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita, e non già a quello che egli aveva allorché sorse l'obbligazione.
La cessionedel credito è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se lacessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che ilcredito sia venuto a scadenza; in caso contrario lacessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento (Cass. Civ., Sez. I, 7.2.2006, n. 2591). Le regola posta dall’art.1182 c.c., che modifica il locus destinatae solutionis, trova applicazione nell’ipotesi in cui ad agire sia il cessionario del credito, nei confronti del quale non è vincolante il foro convenzionale stabilito tra il cedente ed il debitore ceduto.
Né l’accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché il debitore ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo (Cassazione civile sez. III, 18/02/2016, n.3184;
Cassazione civile sez. I, 18/12/2007, n.26664). Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato richiesto dallo Studio Ing. La Morgiae Associati per il pagamento di prestazioni dovute dal Consorzio Leukos e la Banca Popolare Di Bari, cessionaria del credito è rimata estranea al giudizio. E’, pertanto, erronea la decisione del Tribunale che ha determinato la competenza sulla base di un atto di cessione del credito in favore di un soggetto che non è parte del procedimento. Ne consegue che la competenza deve essere individuata sulla base del contratto intercorso tra le parti in causa.
In particolare, l’“accordoquadro di sviluppo progetti”, avente ad oggetto la predisposizione di studi di fattibilità per impianti fotovoltaici, prevedeva al punto 8 che “per quanto non previsto dal presente contratto , le parti fanno espressorinvio alle norme contenute nel codice civile della legge dello Sato italiano. Per le controversie èesclusivamente competente il Foro di Napoli ”. Ne consegue che, sulla base del foro convenzionale esclusivo, è competente il Tribunale di Napoli. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, innanzi al quale vanno rimesse le parti, che riassumeranno il giudizio nei termini di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza del Tribunale di Napoli innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge. C