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Decreto — n. 12669/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-appeal due to 40-day silence and orders costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 12669/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the opposing party's early settlement proposal within the statutory 40-day period. The court ruled that such silence constitutes a formal waiver of the right to contest the settlement offer. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellant was ordered to pay the litigation costs of 1,800 euros to the other party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant within 40 days of receiving an early settlement proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of litigation costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction early settlement proposal 40 day silence rule waiver of appeal rights litigation costs award art 380-bis cpc art 391 cpc prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 23755/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 6 maggio 2024 Il Co