Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties argued over the validity of the appeal, but the court focused on the procedural lapse. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of notification, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14983/2022 R.G. proposto da : POLI MARCO, POLI PAOLA, elettivamente domiciliati in MASSA V. ANGELINI 25, presso lo studio dell’avvocato CUCURNIA EMILIO (CCRMLE53T19B832L) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro FERRARINI EMILIANO, VIOLA CINZIA, elettivamente domiciliati in CARRARA C.SO ROSSELLI 10, presso lo studio dell’avvocato BACCIGALUPI PATRIZIA (BCCPRZ65P53B832O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro VATTERONI ANDREA, ZURICH INSURANCE PLC -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MASSA n.232/2022 depositata il 25/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d