Cassation court dismisses appeal against appellate court ruling on construction contract dispute regarding unpaid invoices and additional works.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Alessandro Di Chiara's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision to revoke an enforcement title in a construction contract dispute. Di Chiara argued that additional works were performed and that the client's accounting errors were ignored, while the lower court found the client's defense valid based on the original estimate. The court dismissed the appeal because the appellant failed to prove the alleged 'peaceful' fact of additional works and because the assessment of contestation is a matter for the trial judge, not the cassation court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; The cassation court cannot substitute its own evaluation for the trial judge's determination of whether a fact is contested or uncontested, as this falls within the scope of interpreting the content and breadth of the party's act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10538/2021 R.G. proposto da : DI CHIARA ALESSANDRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRANTI ANTONIO (MRNNTN74E31G511S) -ricorrente- contro POLITO VINCENZA (PLTVCN56R62C135T) , elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. VICO, 22, presso lo studio dell’avvocato VECCHIONE LEONARDO (VCCLRD80S21H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO ILARIA (RMNLRI85A71H501P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1499/2020 depositata il10/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO. Osserva 1. La vicenda giudiziaria qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti. 1.
1. Appaltati da Rosa Di Maria lavori edili, l’impresa incaricata, Alessandro Di Chiara chiese e ottenne ingiunzione di pagamento per l’ammontare di € 14.177,87. 1.
2. Proposta opposizione da parte della committente, la quale addusse che i lavori erano stati pagati e malfatti (e perciò in via riconvenzionale chiese condannarsi la controparte al risarcimento del danno), il Di Chiara contestò l’avversa difesa, specificando che erano stati effettuati taluni lavori aggiuntivi, su richiesta della committente, non indicati nel preventivo e che l’evidenziata discrepanza contabile era dipesa dal fatto che la committente aveva conteggiato due volte un pagamento di € 5.000,00 e scomputato il pagamento di € 1.760,00, che avrebbe corrisposto all’elettricista e all’imbianchino e, quindi, non imputabile al corrispettivo dell’appalto. 1.
3. Il Tribunale rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale. 1.
3. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, accolta l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo 1.
4. Il diverso opinamento rispetto al Giudice di primo grado consiglia riprendere, sia pure in breve, gli argomenti decisivi posti a sostegno della decisione d’appello.
a) Emesso il decreto ingiuntivo sulla scorta della fattura spiccata dall’opposto, quest’ultimo aveva fondato, in sede d’opposizione, il proprio diritto sulla base di un prodotto prospetto contabile non sottoscritto e non comunicato alla controparte, tale, pertanto, da doversi considerare un atto unilaterale privo di valore probatorio.
b) Non trovava applicazione il principio di non contestazione, non riscontrandosi nell’appellante un comportamento concludente, dal quale desumere con ragionevole certezza l’ammissione dei fatti dedotti dall’attore , precisandosi ulteriormente che la non contestazione riguarda sempre fatti costitutivi o modificativi o estintivi di una pretesa e di una eccezione e non il profilo valutativo di documenti o allegazioni della parte che domanda, e si ravvisa, comunque, nei casi in cui la parte abbia impostato la propria difesa su circostanze e argomento incompatibili con la contestazione .
c) Quanto al pagamento della somma di € 5.000,00, una sola volta e non due, la doglianza era priva di fondamento; andava, invece, accolta a riguardo del pagamento di € 1.760,00: stante che l’addotto preventivo prevedeva che l’appaltante avrebbe dovuto provvedere anche per l’impianto elettrico e le rifiniture, non assumeva rilievo la circostanza che la somma fosse stata destinata a saldare il conto di artigiani dei quali il Di Chiara si era avvalso.
d) In conclusione, avendo la committente versato in totale € 18.760,00 a fronte di un preventivo, che prevedeva un corrispettivo di € 14.915,00, null’altro essa doveva.
2. Alessandro Di Chiara propone ricorso sulla base di tre motivi. Vincenza Polito, erede di Maria Rosa resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
3. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ. Il ricorrente assume di aver svolto lavori ulteriori rispetto al preventivo, richiesti in corso d’opera, opere che erano state indicate nel prospetto contabile allegato alla fattura. Era mancata una specifica contestazione della controparte, la quale, per contro, aveva l’onere di prendere posizione, ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ. nella prima difesa utile e, in mancanza di ciò, il fatto avrebbe dovuto giudicarsi pacifico.
Inoltre, la stessa committente aveva riconosciuto di aver versato una somma superiore a quella preventivata, evidentemente per i lavori extra-preventivo effettuati. 3.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, deve ribadirsi il principio secondo il quale , ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Sez. 6, n. 10761, 4/4/2012, Rv. 664645).Evenienza che qui non risulta essere stata assolta.
Inoltre, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione ( Sez. 2, n. 27490 , 28/10/2019 , Rv. 655681; conf. Cass. 8643/020, 20963/2020 (non mass.), Cass. n. 10182, 3/5/2007, Rv. 597236), nei limiti descritti dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
4. Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere il Giudice di secondo grado tenuto conto delle deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, dalle quali era emerso l’effettuazione di lavori ulteriori rispetto al preventivo. 4.
1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Il ricorrente non riporta nella sua comprensibile integralità la deposizione, che assume essere decisiva, ma solo uno stralcio, arbitrariamente estrapolato, di talché la critica è priva di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza.
5. Con il terzo motivoviene denunciato ancora l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, censurandosi la decisione della Corte locale per avere reputato che il pattuito corrispettivo comprendesse anche i lavori per l’impianto elettrico e le rifiniture diverse dalle opere murarie. 5.
1. Il motivo è palesemente inammissibile. Non emerge alcun fatto non esaminato, venendo, per contro, censurata impropriamente la motivazione, peraltro, del tutto ragionevole e fondata sul dato letterale del preventivo.
6. Nel suo complesso, in conclusione, il ricorso merita rigetto.
7. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di