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Ordinanza — n. 11921/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to revocation of lower court order, ending the dispute over milk levy fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11921/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the subject matter ceased following the Regional Government's revocation of the payment order. The appellant had challenged a reduced fine based on a specific legal criterion, but the lower courts upheld the regional position. The court ruled that the revocation extinguished the controversy, rendering the appealed judgment ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 cod. proc. civ.: The revocation of a payment order by the opposing party determines the cessation of the subject matter, thereby extinguishing the effectiveness of the appealed judgment.

Parole chiave

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cessazione materia revoca ordinanza fine amministrativa quote latte codice procedura civile sanzioni pecuniarie pagamento dell'emolumento obbligo di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 c.p.c.
17-10-2023 - 4 - liquidazione volontaria determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate nell’art. 382, comma 3, 383 e 384 cod.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 8362/2020
Cass. Sez. 2, n. 32006/2021
Cass. Sez. 6-2, nn. 36332 e 36334/2021
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23087-2020 proposto da: ZECCA ALBERTO, in proprio e quale legale rappresentante de LA FENICE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA (in liquidazione), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA N. 59, presso lo studio dell'avvocato ANGELA PALMISANO, rappresentato e difeso dagli avvocati MADDALENA ALDEGHERI, MARCO GUERRESCHI; -ricorrente - contro REGIONE EMILIA ROMAGNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO ARGNANI, DANIELA OPPI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 581/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

RILEVATO CHE: Ric. 2020 n. 23087 sez. S2 -ud. 17-10-2023 - 2 - 1. Zecca Alberto, in proprio e quale legale rappresentante de La Fenice Società Agricola Cooperativa (ora in liquidazione), chiedeva al Tribunale di Parma l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione n. 5450/SA del 22.01.2018 con cui la Regione Emilia Romagna imponeva il pagamento in misura ridotta (€33.333,33, pari a 1/3 del massimo edittale) della sanzione amministrativa irrogata per non aver provveduto –nei termini previsti dall’art. 5, comma 2, legge 30 maggio 2003, n. 119– alla registrazione nel Sian de l versamento del prelievo, ovvero della fideiussione per il prelievo dovuto sui quantitativi di latte ritirati nel mese di febbraio 2013, in violazione dell’art. 6, comma 7, del D.M. 31.07.2003. 1.1.

A sostegno dell’opposizioneall’ordinanza-ingiunzione , Alberto Zecca lamentava la mancata applicazione del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pari al doppio del minimo edittale (€2.000,00), ai sensi dell’art. 16, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il Tribunale di Parma rigettava l’opposizione, e la pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, che rigettava il gravame sostenendo che il criterio del doppio del minimo edittale della sanzione, stabilito dall’art. 16, comma 1, legge n. 689 del 1981, non potrebbe operare per la sanzione de qua in ragione della sua natura proporzionale, cosicché residuerebbe nel caso di specie il solo criterio del terzo della sanzione, ai sensi della medesima disposizione citata, venendo meno, altrimenti, la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria.

3. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione Alberto Zecca, affidandolo a cinque motivi e accompagnandolo con memoria difensiva. Ric. 2020 n. 23087 sez. S2 -ud. 17-10-2023 - 3 - Si difendeva la Regione Emilia-Romagna depositando controricorso illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE:

1. In prossimità dell’adunanzafissata per il 17.10.2023, la Regione Emilia-Romagna faceva pervenire ordine di revoca dell’ordinanza - ingiunzione di pagamento n. 5450/SA del 22.01.2018 a carico di Zecca Alberto e della società La Fenice Società Agricola Cooperativa in liquidazione volontaria.

2. Il provvedimento di revoca dà atto che in materia di quote-latte, ed in particolare dei criteri di calcolo dell’importo a base del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689 del 1981, questa Corte, dopo un iniziale orientamento a favore della posizione assunta dalla Regione Emilia-Romagna, ha ritenuto congruo il pagamento di €2.000,00 pari al doppio del minimo edittale, in virtù del seguente principio di diritto: «In tema di c.d. quote latte, l’acquirente che non abbia rispettato l’obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all’art. 5, comma 5, d.l. 49/2003, conv.

L. 119/2003, può estinguere l’illecito amministrativo, a norma dell’art. 16, comma 1, l. 689/1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di €1.000,00» (Cass. Sez. 2, n. 8362 del 29.04.2020; Cass. Sez. 2, n. 32006 del 05.11.2021; Cass. Sez. 6-2, nn. 36332 e 36334 del 23.11.2021). Ciò in considerazione del fatto che l’art. 16 l. n. 689/1981 esclude l’operatività del criterio del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma - per effetto della modifica introdotta dall’art. 52 d.lgs. n. 231 del 1998 - ove non sia per essa stabilito un minimo edittale, nel caso di specie invece esistente e fissato in €1.000,00.

3. La revoca dell’ordinanza-ingiunzione n. 5450/SA a carico di Zecca Alberto e della società La Fenice Società Agricola Cooperativa in Ric. 2020 n. 23087 sez. S2 -ud. 17-10-2023 - 4 - liquidazione volontaria determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate nell’art. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. 3.1. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 3. 3.2. Ricorrono giusti motivi, in ragione del sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara la cessazione della materia. Compensa le spese del giu