Cassation Court dismisses appeal against traffic fine, ruling appeal court failed to analyze safety measures independently of accident occurrence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision to dismiss a traffic fine appeal, finding the lower court erred by inferring negligence solely from the accident. The appellant argued they took all necessary safety precautions, including night visibility markers and traffic officers, while the opposing party contended the accident proved non-compliance. The Supreme Court held that the appellate judge failed to independently verify the conformity of safety measures with specific regulations, necessitating a new trial to assess the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21, comma 2 e 3 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; The appellate court must independently analyze the gravity and consistency of presumptive evidence regarding safety measures, rather than inferring negligence solely from the occurrence of an accident.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28546/2022 R.G. proposto da: HOME COMFORT DI BELLI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in TORINO, VIA CIALDINI, presso lo studio dell’avvocato MANZOLI STEFANO (MNZSFN73A15E379Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIRELLI TEO (TRLTEO62D04F205D); -ricorrente - contro COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE; -intimato - Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI SAVONA n. 370/2022 depositata il20/04/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO.
FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Savona rigettava l'appello proposto da Home Comfort di Belli Christian (‘Home Comfort’) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Savona, che a sua volta aveva respinto il ricorso in opposizione ex art. 22 legge n. 689 del 1981 avverso il verbale notificato dalla Polizia Municipale del Comune di Albisola Superiore (prot. 9579/2019 del 12/12/2012) con il quale veniva contestata alla Home Comfort la violazione dell'art. 21, commi 2 e 4 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’), per avereeseguito lavori, in area destinata alla circolazione stradale, con cantiere posizionato in prossimità del civico 21 di corso Ferrari,senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza della stessa e senza segnalare adeguatamente la presenza della piattaforma sulla sede stradale, risultando così concausa del sinistro verificatosi.
Nel verbale si intimava alla Home Comfort di provvedere al pagamento della sanzione di €. 887,70, nonché di procedere alla rimozione delle opere abusive. 1.1. La vicenda alla base dei fatti contestati p uò essere così riassunta: Home Comfort, in ottemperanza ad un contratto di subappalto per l'installazione di luminarie e impianti elettrici su incarico del Comune di Albisola Superiore, aveva noleggiato un veicolo per uso speciale munito di braccio meccanico estensibile con cestello al proprio apice e lo aveva posizionato all'interno di un'area cantiere adiacente alla parte della carreggiata destinata al transito dei pedoni; la piattaforma sopraelevata si trovava entro il perimetro di tale area cantiere, quindi al di fuori della corsia di marcia dei veicoli, e operava a un'altezza di 5 m dal livello della strada, all'interno della quale la Home Comfort provvedeva all'installazione delle luminarie natalizie.
Le lavorazioni erano segnalate da un cartello di pericolo e, a distanza di 50 m dal punto da esse, erano presenti un operaio addetto alla viabilità munito di giacca catarifrangente, la bandierina in prossimità del veicolo per uso speciale nonché due coni catarifrangenti a delimitazione dell'area. Intorno alle 18:00 del 12/12/2019 un autoarticolato colpiva il cestello elevatore e, in conseguenza dell'impatto, Christian Belli - che si trovava all'interno della piattaforma sopraelevata -subiva un danno alla persona.
2. A sostegno della sua decisione, il giudice di appelloriteneva che - benché fosse vero che alcune precauzioni erano state certamente adottate da Home Comfort per evidenziare la presenza del veicolo per uso speciale, e benché fosse innegabile un rilevante concorso di colpa nell'accaduto a carico del conducente dell'autoarticolato – dal fatto stesso che si sia verificato l'impatto, si ricavava che tali misure di sicurezza non erano state oggettivamente sufficienti né adeguate ad evitare il sinistro.
3. La pronuncia veniva impugnata per la cassazione da Home Comfort di Belli Christian, e il ricorso affidato a due motivi. Restava intimatoil Comune di Albisola Superiore. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce l’inammissibile ricorso alle presunzioni semplici da parte del Tribunale di Savona nell'ambito dell'accertamento della responsabilità di Home Comfort - Violazione dell'art. 2729 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, nell'ambito di un ragionamento logico presuntivo non può assurgere a « fatto noto » il mero accadimento del sinistro, dal quale dedurre l'inadeguatezza del sistema di segnalazione del cantiere da parte di Home Comfort, tale per cui ritenere dimostrata la violazione dell'art. 21, commi 2 e 4 del CdS.
Cosi argomentando, sussisterebbe una presunzione di responsabilità assoluta ed oggettiva in capo a Home Comfort, in virtù della quale, stante la verificazione del sinistro, quest'ultima sarebbe tenuta a rispondere in ogni caso della violazione dell'art. 21 CdS. Il ricorrente, perciò, lamenta che il giudice del gravame abbia fondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione e concordanza.
2. Con il secondo motivosi deduce nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e/o motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, la motivazione della sentenza non riporta né la descrizione della condotta tenuta in concreto dall'odierna ricorrente, né la ragione per la quale ha ritenuto che detta condotta si sia discostata dalle disposizioni di cui agli artt. 36 e 39 del Regolamento di attuazione CdS; tantomeno chiarisce quale comportamento avrebbe dovuto in concreto adottare Home Comfort per evitare il sinistro; inoltre, la decisione impugnata non chiarisce l'apporto causale del conducente dell'autoarticolato rispetto alla verificazione del sinistro.
Pertanto, la decisione resa dal Tribunale è viziata da motivazione apparente, poiché ha omesso di indicare come gli elementi da cui avrebbe tratto la propria decisione hanno condotto il giudice a raggiungere il suo convincimento, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
3. I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente per l’evidente connessione logica, e sono fondat i . Com’è noto, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», dove il requisito della «precisione»è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità»al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della « concordanza » , richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi.
E’, altresì, acquisito che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3), cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero – come nel caso di specie - fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota(ex multis: Cass. Sez. 2, n. 8829 del 29.03.2023;
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 - 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31214 del 2022; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021, Rv. 661649 –01). 3.1. Nel caso che ci occupa, il Tribunale ha desunto il fatto ignoto (la mancanza di idonei accorgimenti) unicamente dal verificarsi del sinistro, così facendo malgoverno dei principi sopra riportati : al l a constatazione dell’accadimento storico determinato dal verificarsi del sinistro è mancata l’analisi della sua gravità, nonché di ulteriori elementi presuntivi desumibili anche dalle prescrizioni normative in tema di accorgimenti necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione.
In particolare: l’art. 21, comma 2 CdSesprime, in termini generali e astratti,detto obbligo per chiunque esegua lavori o depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni; il comma 3 della stessa norma, rinvia, poi, al regolamento di attuazione che, agli artt. 30-46, stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico e alle modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. 3.2.
Il giudice di seconde cure non ha effettuato le opportune indagini di merito per accertare che il trasgressore avesse posto in essere «tutti gli accorgimenti necessari ai fini della sicurezza della circolazione e di aver provveduto all’adeguata segnalazione del cantiere in orario notturno», come si legge nel rapporto del Comando di Polizia: plurimi elementi presuntivi, cioè, sui quali articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari e nella successiva valutazione complessiva di quelli ritenuti rilevanti, onde verificare se siano concordanti. 3.3.
Manca, d u nque , un approfondimento sulla conformità del cantiere mobile della Home Comfort rispetto alla normativa di dettaglio.Dal rapporto del Comando di Polizia – come del resto rilevato anche in sentenza (p. 6, righi 16-22) - emerge che talune precauzioni erano state prese dall’opponente, che aveva provveduto in particolare a curare la visibilità notturna con i coni catarifrangenti, nonché la segnalazione al traffico mediante presenza di un operaio addetto in una situazione di viabilità rispetto alla quale non si segnala particolare traffico o difficoltà, e in condizioni di visibilità affidata all’illuminazione pubblica che permettevano una visuale completa della sede stradale.
E’ pacifico agli atti, inoltre, che il veicolo per uso speciale sul quale era montato il braccio meccanismo estensibile si trovasse all’interno dell’area cantiere. Si tratta , come anticipato, di elementi presuntivi rispetto ai quali il giudice del merito è chiamato ad accertare la gravità e concordanza.
4. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio per nuovo esame sulla scorta dei citati principi al medesimo giudice in persona di diverso magistrato , che deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Savona in pers