Cassation court dismisses appeal, upholding lower court's award of damages within the requested range under Article 112 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Immobili Gestioni SRL against the Second Instance Court's decision to award damages. The lower court had reduced the compensation amount from €135,300 to €68,640, which the appellant argued violated the principle of correspondence between the request and the judgment. The court held that reducing the awarded sum to a lower figure still within the scope of the original claim did not alter the essential elements of the action, thus complying with Article 112 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; The reduction of a claimed damages award to a lower amount within the scope of the original request does not violate the principle of correspondence between the request and the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24261/2020 R.G. proposto da : IMMOBILI GESTIONI SRL, in persona del legale rappresentante Gaetano Allocca, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI (PTRLSS55M25H501M), che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato UMBERTO ZERBA PAGELLA (ZRBMRT59T24D969V)per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro AIACHINI ANDREA LEANDRO, quale erede beneficiato di RAGNI ERMIDA e di AIACHINI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI (CPTGPP71D14G942Z), rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA RIVELLINI (RVLNDR74R05D969H) , per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO GENOVAn.583/2020depositata il 26 . 6 . 2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA 1) In data 7.2.2006 Aiachini Pietro, quale procuratore di Ragni Ermida, conferiva incarico irrevocabile in esclusiva alla Immobili Gestioni s.r.l.,a decorrere dal 7.2.2006 e fino al 31.12.2006, di reperire acquirenti di circa una trentina di costruendi box dell'immobile di Genova, via Alghero, di proprietà di Ragni Ermida, con esclusione delle eventuali vendite effettuate a favore dei condomini del civico 2a di via Mylius, con previsione di rinnovo tacito per un pari periodo di tempo, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata 15 giorni prima della scadenza.
La Immobili Gestioni s.r.l. aveva studiato il mercato immobiliare di zona e predisposto una tabella con l'indicazione specifica del prezzo di vendita di ogni singolo box auto, che costituiva l'obiettivo che l'agenzia doveva raggiungere per adempiere il mandato, e tale tabella era stata sottoscritta dall'Aiachini per accettazione e benestare, oltre a d essere allegata al contratto. La Immobili Gestioni s.r.l. in esecuzione del contratto aveva svolto pubblicità su riviste specializzate e attività di divulgazione tramite operatori dislocati nel quartiere, rivolgendosi ai soggetti che potevano essere maggiormente interessati all'acquisto dei box, ed era riuscita a raccogliere nelle settimane immediatamente successive alla stipula otto proposte irrevocabili di acquisto ai prezzi indicati nella tabella, con versamento da parte dei proponenti degli acconti destinati a diventare caparra in caso di conferma del loro acquisto.
Dopo appena 21 giorni dalla stipula Aiachini Pietro nella sua qualità, con fax dell'1.3.2006 del suo legale, aveva manifestato all'agenzia la volontà di revocarle l'incarico, sostenendo che malgrado il tempo trascorso l'agenzia non gli aveva ancora sottoposto alcuna proposta di acquisto, per cui l'agenzia era stata costretta ad interrompere la sua attività, in attesa di chiarimenti del mandante, e ad aprile 2006 a restituire ai proponenti che li avevano versati gli acconti ricevuti in vista dell'acquisto dei box, per non incorrere in responsabilità risarcitoria verso di essi.
Il 4.5.2006 l'Aiachini ribadiva la sua volontà di revocare l'incarico, ascrivendo all'agenzia un inadempimento contrattuale, puntando in realtà al risultato di vendere agevolmente i box a terzi acquirenti senza dover pagare la provvigione all'intermediaria. Iniziavano così due separati giudizi, poi riuniti, nei quali Aiachini Pietro nella qualità, aveva chiesto la risoluzione di diritto ex art.1454 cod. civ. ed in subordine ex art. 1453 cod. civ. del contratto di mediazione atipica per grave inadempimento della Immobili Gestioni s.r.l. , ed il risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di quest'ultima per avere trascritto sui box auto la sua contrapposta domanda di risoluzione del medesimo contratto per grave inadempimento del mandante, mentre la società suddetta, in aggiunta a tale domanda, aveva chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti per il mancato guadagno, parametrando il proprio compenso sfumato alle provvigioni del 6% previste per i mediatori immobiliari dagli usi di piazza della Camera di Commercio di Genova, calcolate sui prezzi di vendita previsti nella tabella allegata al contratto del 7.2.2006 per tutti i box auto che era stata incaricata di vendere.
In corso di causa decedevano,prima, Ragni Ermida e poi Aiachini Pietro, ai quali subentrava l'erede che aveva accettato con beneficio d'inventario, Aiachini Andrea Leandro.
2) Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1065 del 27.3.2013 dichiarava la risoluzione del contratto di mediazione atipica del 7.2.2006 per grave inadempimento della Immobili Gestioni s.r.l., confermava il provvedimento cautelare adottato il 14.10.2006 che aveva ordinato a quest'ultima la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del medesimo contratto, rigettando però le richieste risarcitorie dell'Aiachini, respinte le domande di risoluzione per inadempimento, risarcimento danni ed arricchimento senza causa avanzate dalla società suddetta e compensava le spese di lite.
3) Avverso tale sentenza proponeva appello principale la Immobile Gestioni s.r.l., e appello incidentale l'Aiachini, la Corte d'Appello di Genova, per quanto ancora qui rileva , con sentenza n. 1243/2016 del 29.9/28.11.2016, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto il contratto di mediazione atipica del 7.2.2006 per grave inadempimento di Ragni Ermida rappresentata dal procuratore Aiachini Pietro, per avere ingiustificatamente revocato l'incarico all'agenzia d'intermediazione, condannava Aiachini Andrea Leandro quale erede dei predetti, e nei limiti dell'attivo ereditario, a risarcire alla Immobile Gestioni s.r.l. i danni da inadempimento subiti, che liquidava in € 135.300,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed alla rifusione delle spese del doppio grado.
4) Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Aiachini, contestando sia la risoluzione per inadempimento, sia la quantificazione del risarcimento danni posto a suo carico, e la Corte di Cassazione,con l'ordinanza n. 5613/2018 dell'8.3.2018, confermava la pronunciata risoluzione del contratto di mediazione atipica del 7.2.2006 per grave inadempimento di Ragni Ermida rappresentata dal procuratore Aiachini Pietro, e in accoglimento del secondo motivo relativo alla violazione di legge dell'art. 1223 cod. civ., cassava l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Genova.
A sostegno della decisione la Suprema Corte rilevava che nella quantificazione del danno per mancato guadagno subito dalla Immobile Gestioni s.r.l. non poteva essere compiuto un giudizio di mera possibilità, ma di probabilità nell'individuazione delle utilità patrimoniali che il creditore avrebbe potuto conseguito se la controparte avesse adempiuto l'obbligazione a suo carico, anche mediante utilizzo degli elementi indiziari forniti, con esclusione dei danni soltanto ipotetici per i quali non risultasse comprovata un'alta probabilità di verificazione.
In particolare, la Suprema Corte riteneva che il danno per mancato guadagno non potesse nella specie essere parametrato alla mancata percezione delle provvigioni del 6% sui prezzi di vendita riportati nelle tabelle allegate al contratto di mediazione atipica per tutti i box auto per i quali la Immobile Gestioni s.r.l. era stata incaricata di vendere per il solo fatto che in tre settimane, su una durata di incarico prevista di ulteriori dieci mesi, la suddetta società avesse già raccolto otto proposte di acquisto dei box, in quanto le proposte di acquisto avrebbero potuto anche non essere accettate dalla mandante-venditrice e quindi automaticamente determinare la vendita dei box.
5) Riassunto il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Genova dalla Immobile Gestioni s.r.l., la stessa chiedeva che il danno per mancato guadagno, ad essa spettante in conseguenza dell'illecita risoluzione anticipata del contratto di mediazione atipica del 7.2.2006 ad opera della controparte, fosse quantificato secondo i parametri già utilizzati (provvigione del 6% uso piazza, prezzo dei box riportati nella tabella firmata dalle parti ed allegata al contratto di mediazione) nella misura minima di € 68.640,00 (indicata dalla controparte come risarcimento minimo nel precedente ricorso in cassazione) e massima di € 135.300,00 (parametrata all'ipotizzata vendita di tutti i box di cui all'incarico illecitamente revocato), con condanna di Aiachini Andrea Leandro nei limiti dell'attivo ereditario dell'inventario.
6) Il giudice del rinvio, nella resistenza di Aiachini Andrea Leandro, con sentenza n. 583/2020 del 25/26.6.2020, condannava quest'ultimo nella qualità di erede di Aiachini Pietro e Ragni Ermida e nei limiti dell'attivo ereditario, a risarcire alla Immobile Gestioni S.R.L. i danni per mancato guadagno, liquidati in € 36.360,00, con la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda (15.6.2006) al 28.11.2016 e con gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, oltre interessi legali dal 28.11.2016 al saldo;dichiarava compensate per 2/3 le spese del giudizio di cassazione e di rinvio, condannando l'Aiachini al pagamento alla controparte del terzo residuo ed al pagamento per intero delle spese relative alla procedura ex art. 373 c.p.c.
Contro tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazionela Immobili Gestioni s.r.l., affidato a due motivi, cui resiste con controricorso Aiachini Andrea Leandro quale erede beneficiato di Ragni Ermida ed Aiachini Pietro, che ha altresì depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 7) Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) e 5) c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. Si duole la ricorrente che l'impugnata sentenza abbia ignorato le conclusioni da essa stessa formulate nel giudizio di rinvio, in cui aveva chiesto il risarcimento del danno per mancato guadagno in misura ricompresa tra un massimo di € 135.300,00 (parametrato all'ipotizzata vendita di tutti i box auto per i quali aveva ricevuto l'incarico il 7.2.2006) ed un minimo di € 68.640,00 (parametrato all'ipotizzata vendita dei 13 box auto per i quali aveva effettivamente raccolto le proposte di acquisto).
Tali conclusioni erano state così formulate in quanto lo stesso Aiachini alla pagina 9 del ricorso in cassazione, aveva sostenuto che la provvigione del 6% doveva essere calcolata sul corrispettivo complessivo di € 1.144.000,00, relativo ai 13 box auto per i quali la controparte aveva raccolto le proposte di acquisto, e non su quello di € 2.255.000,00 che era stato utilizzato per la liquidazione dalla sentenza in quella sede impugnata della Corte d'Appello di Genova n. 1243/2016 del 29.9/28.11.2016, con determinazione del danno da mancato guadagno in € 68.640,00 nell'ipotesi in cui l'inadempimento contrattuale fosse ritenuto imputabile ad Aiachini Pietro quale procuratore di Ragni Ermida, anziché nella misura inizialmente liquidata a suo carico di €135.300,00.
8) Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) e 5) c.p.c., la violazione dell'art. 384 comma 2° c.p.c. Ritiene la ricorrente che l'impugnata sentenza non si sarebbe attenuta al principio di diritto enunciato dall'ordinanza della Suprema Corte n. 5613/2018, che aveva cassato con rinvio la precedente sentenza della Corte d'Appello di Genova n.1243/2016 del 29.9/28.11.2016 per violazione dell'art.1223 cod. civ., e non per un vizio di motivazione, per cui il giudice del rinvio non avrebbe potuto modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (in tal senso si richiama Cass. 14.1.2020 n. 448) attraverso la valutazione della bontà, o meno dei contratti preliminari (rectius proposte di acquisto) prodotti.
9) I due motivi, attinenti all'asserito travalicamento da parte della sentenza impugnata del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e dei limiti propri del giudizio di rinvio, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati. L'impugnata sentenza si è perfettamente attenuta al principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5613/2018 dell'8.3.2018, che le imponeva, quale giudice di rinvio, di quantificare il danno per mancato guadagno subito dalla Immobile Gestioni per l'illecita risoluzione anticipata, dopo appena 21 giorni, del contratto di mediazione atipica concluso con Aiachini Pietro quale procuratore generale di Ragni Ermida il 7.2.2006, utilizzando gli elementi indiziari forniti per esprimere un giudizio in termini di alta probabilità, e non di mera possibilità, circa il danno che la società suddetta avrebbe subito se la mandante non le avesse illecitamente revocato l'incarico di vendita, escludendo, nel compiere tale liquidazione , che fosse ritenuta dimostrata, perchè in realtà meramente ipotetica, la conclusione di contratti di vendita per tutti i box auto ricompresi nell'incarico a suo tempo conferito, che era stata riconnessa dalla sentenza cassata alla mera insufficiente circostanza indiziaria che la Immobile Gestioni in soli 21 giorni, rispetto ai dieci mesi previsti dell'incarico, era riuscita ad ottenere otto proposte di acquisto dei box auto, proposte che in realtà non era detto che sarebbero state accettate dalla proprietaria-venditrice, a prescindere dal prezzo di vendita proposto, e di per sé non avevano costituito in capo ad essa alcun vincolo giuridico.
L'impugnata sentenza, partendo dalle otto proposte di acquisto raccolte dalla Immobile Gestioni S.R.L. alle quali ha fatto riferimento la Suprema Corte, le sole recanti l'espressa indicazione del prezzo di acquisto e da ritenere seriamente intervenute per l'avvenuto rilascio per esse di assegni per il pagamento di congrui acconti destinati a diventare caparre confirmatorie in caso di accettazione da parte della proprietaria- venditrice, ha ritenuto probabile che le vendite relative sarebbero state concluse senza l'illecita risoluzione anticipata del contratto di mediazione atipica, solo per quelle tra dette proposte che recassero un prezzo uguale, o addirittura superiore a quello riportato nella tabella firmata dalle parti, allegata al contratto di mediazione atipica, determinando quindi il danno, ferme le statuizioni non impugnate sugli accessori, in € 36.360,00, applicando la provvigione del 6% prevista dagli usi della piazza di Genova per le mediazioni immobiliari sul prezzo di vendita che sarebbe stato così realizzato di € 606.000,00, e si è quindi perfettamente conformata a quanto richiesto in sede di legittimità.
La circostanza che l'attuale ricorrente in sede di rinvio avesse chiesto la liquidazione di un risarcimento danni compreso, tra la somma già liquidata prima della cassazione di € 135.300,00, e quella minima di € 68.640,00, che era stata indicata dalla controparte alla pagina 9 del precedente ricorso per cassazione, non poteva certo vincolare la Corte d'Appello di Genova a non liquidare a titolo risarcitorio una somma inferiore ad € 68.640,00, posto che in quel ricorso Aiachini Andrea Leandro non aveva solo richiesto una riduzione ad € 68.640,00 del risarcimento danni posto a suo carico nella superiore misura di € 135.300,00 dalla sentenza poi cassata, ma aveva anche richiesto di respingere la domanda di risoluzione del contratto di mediazione atipica del 7.2.2006 avanzata dalla Immobile Gestioni, e di accogliere invece la sua domanda di risoluzione dello stesso contratto per inadempimento di quest'ultima, richieste che se fossero state accolte avrebbero condotto alla negazione alla Immobile Gestioni di qualsivoglia risarcimento danni per mancato guadagno.
La giurisprudenza della Suprema Corte insegna, del resto, che può ritenersi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato dell'art. 112 c.p.c. ogni volta che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e compreso, almeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste della parte (Cass. 13.5.2020 n.8870; Cass. 26.10.2009 n. 22595;
Cass. 19.6.2004 n. 11455). N ella specie non vi è dubbio che la Corte d'Appello di Genova in sede di rinvio non abbia modificato il petitum e la causa petendi della pretesa risarcitoria avanzata dalla Immobile Gestioni, essendo palesemente ricompreso nella domanda risarcitoria riproposta da tale società in sede di rinvio anche l'importo riconosciuto come dovuto, benché inferiore a quello richiesto (vedi sull'esclusione della violazione dell'art. 112 c.p.c. in caso di attribuzione di un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato rispetto a quello richiesto Cass. 15.6.2020 n. 11466;
Cass. ord. n. 13383/2020; Cass. 6.3.2020 n. 6480; Cass. ord. n.513/2019). Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la Immobili Gestioni s.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore del controricorrente nella somma di € 200,00 per spese e di € 5.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art. 13 comma 1 –quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto