Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved Pietralunga and Picchioni challenging a Bologna Court of Appeal judgment against Calvari and Calvari. The court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2419/2021 R.G. proposto da : PIETRALUNGA ANNAMARIA, PICCHIONI VALERIO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO, 18, presso lo studio dell’avvocato AURELIO ROSITA (RLARST76T57G975S) rappresentati e difesi dagli avvocati MONTUSCHI MARIA (MNTMRA41T57H720I), POGGI LONGOSTREVI FABRIZIO (PGGFRZ40A25G535S) -ricorrenti- contro CALVARI CLAUDIO, CALVARI SARA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato GAMBA MARCO (GMBMRC62M25D150E) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.3041/2020 depositata il 28/07/2020.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari ;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione ai difensori antistatari.