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Ordinanza — n. 11807/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed and extinguished due to the appellant's withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11807/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit on February 22, 2024. The appellant had previously challenged a lower court ruling that granted the condominium owner's claim for the demolition of a partition wall and recognition of acquisitive prescription. Since the withdrawal was accepted by the opposing party, the court terminated the proceedings without addressing the substantive legal arguments regarding evidence or prescription periods.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The appeal is extinguished if the appellant withdraws the lawsuit, and the court issues no further ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings condominium dispute acquisitive prescription partition wall demolition azione di manutenzione contiguità muro di sostegno

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002
26 ss.) denuncia la violazione dell'art. 132 co.
art. 1102 c.c
parte comune (si invoca l’art. 1102 c.c.
art. 115 c.p
14 ss.) denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art.
art. 2697 c.c
115 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c.
art. 116 c.p
18 ss.) denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass 25485/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 32358/2019 proposto da: Albertini Patrizia, Albertini Rossana, difesi dall'avvocatoRiccardo Rub- boli; -ricorrenti- contro Montanari Rosa, difesadall’avvocato Christian Biserni ; -controricorrente- Licata Maria Teresa, Giarigo Morgana; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2187/2019 de l 24/07/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa La condomina Rosa Montanari convienedinanzi al Tribunale di Ravenna le condomine Patrizia e Rossana Albertini per il ripristino dell'uso comune dello spazio condominiale delle cantine (tamponato con una parete divisoria in cartongesso daElma Morigi, dante causa delle convenute), mediante de- molizione della parete e il risarcimento del danno da mancato utilizzo della 2di 3 – 32358/2019 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 30 ) – Caponi Est. parte comune (si invoca l’art. 1102 c.c. e il regolamento condominiale).

Le convenute domandano in riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della porzione di corridoio tamponata (nel 1976). Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice con pronunciaconfermata in appello. Ricorrono in cassazione le convenute con tre motivi. Resiste l’attrice con controricorso. Il consigliere delegato proponela definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso. Le ricorrentine chiedono la decisione. Ragioni della decisione 1. –Il primo motivo (p. 14 ss.) denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. per la mancata ammissione delle prove testi- moniali dedotte dalle convenute tempestivamente in primo grado, ripropo- ste in appello, ricapitolate a p. 15 ss., trattandosi di prove del mutamento del diritto (per usucapione ventennale) a causa del possesso esclusivo eser- citato sull'area controversa dal 1976.Il secondo motivo (p. 18 ss.) denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. per travisamento della prova, con conse- guente errata ricostruzione del fatto che ha condotto ad una violazione di legge per aver attribuito alla documentazione prodotta dall’attrice il valore di prova negativa del possesso ininterrotto ultraventennale dell'area con- troversa.Il terzo motivo (p. 26 ss.) denuncia la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per illogicità manifesta della motivazione ove ha attribuito ef- ficacia probatoria a documenti la cui data di formazione è relativa ad un periodo irrilevante sul decorso della prescrizione acquisitiva invocata dalle convenute ed ha attribuito efficacia confessoria a documenti inerenti al con- dono edilizio dell'8/9/1994. 2. -La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassa- zione, datata 22/2/2024.La controricorrente ha depositato in pari data atto di adesione alla rinuncia.

Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso, senza provvedimento sulle spesedel giudizio, poiché l'adesione alla rinuncia esclude tale provvedimento. La declaratoria di estin- zione del giudizio esclude anche di dover applicare l'art. 13 co. 1 quater 3di 3 – 32358/2019 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 30 ) – Caponi Est. d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).

In conclusione, è da dichiararel'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. P.Q.M.