Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Although the appellant argued for a simplified definition procedure, the court found this irrelevant as the statutory deadline for requesting a ruling had already expired. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the proposal for definition, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20421/2022 R.G. proposto da : CAZZANIGA ARMANDO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TRASTEVERE 209, presso lo studio dell’avvocato BLOISE GENEROSO (BLSGRS71M31E417V) che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA ACCISE DOGANE E MONOPOLIdomiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la difende ex lege; - controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1459/2022 depositata il 13/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ravvisata l’irrilevanza della dedotta presentazione di istanza di definizione agevolata, che ove accolta determinerebbe in ogni caso la estinzione del giudizio e ove non accolta comporta la conferma di quanto esposto nella proposta di definizione agevolata non opposta; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenot