Court dismisses appeal nullity claim for missing heirs, ruling procedural defect cured by subsequent integration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's request to nullify the second-instance judgment due to incomplete party representation. The appellant argued that the death certificate of a co-owner revealed missing heirs who had not been properly notified or integrated into the proceedings. The court rejected this, finding that the procedural defect was cured by the appellant's later efforts to notify the heirs and that the lower court correctly applied the law regarding the timing of such notifications.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 354 c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: The defect of incomplete contradiction in the second instance is cured if the necessary parties are subsequently integrated within the prescribed time limits, rendering the appeal admissible.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22766/2020 R.G. proposto da : SEMERARO ANGELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO (CLCNGL60D17L049H) rappresentato e difeso dall'avvocato DE GIORGIO MARIO (DGRMRA56H09L049F) -ricorrente- contro ARGENTIERI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato MUSA LEONARDO (MSULRD54S22D508P) rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALLO ALFREDO GUGLIELMO D. (CVLLRD66H01B180W) -controricorrente- nonchè contro GALLONI MICHELE, ARGENTIERO IMMACOLATA, ARGENTIERO ISABELLA, ARGENTIERO PAOLA MARIA, ARGENTIERO PASQUA, ARGENTIERO FEDELE, ARGENTIERO FEDELE, ARGENTIERO ALFONSO, GIOIA IRENE, ARGENTIERO ANTONIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 624/2020 depositata il 03/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Angela Semeraro, ricorre con quattro motivi avversati da Paolo Argentieri con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe. La odierna ricorrente agiva davanti al Tribunale di Brindisi per sentirsi dichiarare unica proprietaria, per usucapione, di un terreno in Ostuni. Citava in causa più soggetti quali comproprietari catastali dello stesso terreno, tra cui, per quanto interessa, Argentiero Maria Cosima, Argentiero Stefano e Argentieri Paolo.
Solo quest’ultimo si costituiva contestando la propria legittimazione, sostenendo che il terreno era di proprietà demaniale e comunque opponendosi alla domanda. Il Tribunale, sulla base di consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva la domanda.
2. Paolo Argentieri proponeva appello.
3. La odierna ricorrente espone che Argentieri Paolo, all’udienza del 20.1.2017, chiedeva alla Corte di Appello termine per rinnovare la notifica dell’appello agli eredi di Maria Cosima Argentero e di Stefano Argentiero, di cui risultava il decesso, che, nel termine assegnato del 28.2.2017, l’appellante provvedeva alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Stefano Argentiero, che, alla successiva udienza del 16.6.2017, l’appellante chiedeva un rinvio “per verificare la situazione di eventuali eredi di Maria Cosima Argentiero”, che la Corte di Appello rinviava la causa per conclusioni.
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello, sul rilievo per cui dal certificato di morte di Stefano Argentiero, prodotto da Paolo Argenteri, era emerso che il decesso si era verificato in epoca anteriore alla notifica della citazione di primo grado, dichiarava la nullità della sentenza impugnata in quanto resa a contradditorio non integro e precisamente senza che gli eredi di Stefano Argentiero litisconsorti necessari avessero avuto modo di partecipare al giudizio, e rinviava la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 331 c.p.c.
Deduce la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile in ragione del fatto che Paolo Argentieri non aveva integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di Cosima Maria Argentero nel termine assegnatogli. Sostiene che il certificato di morte di Stefano Argentero non avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione trattandosi di produzione avvenuta nel corso dell’appello inammissibile; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione dell’art. 101 Cost. e dell’art. 183, quarto comma, c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost., per avere la Corte di Appello deciso sul rilievo d’ufficio del difetto di contraddittorio in primo grado senza dar modo alle parti di interloquire sulla questione; 3.con il terzo motivo viene lamentata “nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti di Argentiero Pasqua”.
Deduce la ricorrente che non sarebbe mai stato rilevato che in appello non era stata evocata Argentiero Pasqua, la quale era stata convenuta in primo grado;
4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata “violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’inammissibilità dell’appello principale per difetto di legittimazione passiva e di interesse di Argentieri Paolo”. Deduce la ricorrente che Argentieri Paolo, fin dall’atto di costituzione di primo grado, pur essendosi difeso nel merito, aveva affermato di non essere legittimato passivo rispetto all’azione di accertamento promossa da essa ricorrente non essendo egli proprietario del bene in questione;
5. ai motivi di ricorso sono sottese questioni relative all’ordine delle questioni processuali, di particolare rilevanza, talché, visto l’art.375 c.p.c., la causa va rimessa alla pubblica udienza;
6. va disposto che la Cancelleria provveda ad acquisire il fascicolo