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Ordinanza — n. 11747/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal decision for insufficient motivation regarding administrative fine application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11747/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision rejecting the plaintiffs' claim for an indemnity due to excessive procedural duration. The plaintiffs argued the lower court failed to properly address their evidence regarding the case's excessive length, while the Ministry contended the fine was justified by the plaintiffs' professional status. The court ruled the lower court's reasoning was merely apparent and failed to logically connect the plaintiffs' professional background to the legal basis for the fine, violating constitutional requirements for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 360 nn. 3, 5 c.p.c.: The Court of Cassation quashes a judgment when the motivation is merely apparent, failing to reveal the reasoning behind the decision, as the defect must be evident from the text without requiring hypothetical conjectures.

Parole chiave

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apparent motivation judicial reasoning defect administrative fine procedural duration constitutional review Corte di Cassazione sufficient motivation regime di risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 nn. 3, 5 c.p.c.
115 e 116 c.p.c, ai sensi dell’art. 360 nn.
Art. 5 quater l. 89/01
La conseguente opposizione ex art. 5 ter l.
Art. 12 preleggi
civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 132 c.p
4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 3 Cost
e dei principi di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
art. 115 c.p
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014
Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023
Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016
2767 del 2023; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv.
Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016
641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022
16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv.
Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
664061; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv.
Sez. 2, n. 5433 del 18 marzo 2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29986/2022 R.G. proposto da : LABORATORIO GEAS SRL, GRUPPO IPPOCRATE SRL, GALENO MED SRL, BIODIAGNOSTICA ALESSANDRINA SRL, ANALISI CLINICHE LUISA SAM SRL, ANALISI CLINICHE PROG GIULIO CIAFFI SRL, SAS SRL, POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO DR RODOLFO MANZI C SRL, NAMUR SRL, CASA DEL SOLE SRL, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI, 58, presso lo studio dell’avvocato CALCIOLI FILIPPO (CLCFPP52B04H501K) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 906 /2022 depositata il09/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Laboratorio Geas s.r.l., Gruppo Ippocrate s.r.l., Galeno Med s.r.l., Biodiagnostica Alessandrina s.r.l., Analisi Cliniche Luisa-SAM s.r.l., Analisi Cliniche Prof. Giulio Ciaffi s.r.l., S.A.S. s.r.l., Poliambulatorio Medico Specialistico del dr. Rodolfo Manzi C. s.r.l., Namur s.r.l. e Casa del Sole s.r.l. domandarono alla Corte d’appello di Roma la corresponsione di un equo indennizzo, ai sensi della legge n. 689/1981, per l’irragionevole durata del procedimento svoltosi avanti il T.A.R.

Lazio, Sezione quarta ter, iscritto il 5 dicembre 2015 e conclusosi con decreto di perenzione del 3-27 settembre 2021. Con decreto del 13 dicembre 2021 il giudice adito respinse il ricorso sostanzialmente per l’intervenuta declaratoria di perenzione, dopo l’esito negativo della fase cautelare, condannando ciascuna ricorrente al pagamento della sanzione di € 3.000 ,00 in favore della Cassa delle Ammende. La conseguente opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/01 proposta dalle società citate era respinta dalla Corte d’appello di Roma, sulla considerazione che, a seguito delle modifiche introdotte alla legge n. 89/2001 dalla legge di stabilità 2016, doveva reputarsi insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di perenzione del ricorso.

In definitiva, risultava offerta una concreta motivazione, applicandosi conseguentemente la relativa sanzione rientrante nel pèotere discrezionale del giudice di merito. Ricorrono per cassazione Laboratorio Geas s.r.l., Gruppo Ippocrate s.r.l., Galeno Med s.r.l., Biodiagnostica Alessandrina s.r.l., Analisi Cliniche Luisa-SAM s.r.l., Analisi Cliniche Prof. Giulio Ciaffi s.r.l., S.A.S. s.r.l., Poliambulatorio Medico Specialistico del dr. Rodolfo Manzi C. s.r.l., Namur s.r.l. e Casa del Sole s.r.l. con due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo, adducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., le ricorrenti assumono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti le osservazioni svolte e la documentazione allegata dalle opponenti, che avrebbero dimostrato come l’interesse fosse venuto meno proprio a causa dell’eccessiva durata del giudizio amministrativo presupposto. L’interesse delle società avrebbe continuato a persistere anche dopo il rigetto della sospensiva, poiché la Regione Lazio avrebbe imposto la sottoscrizione di una clausola, volta ad impedire, negli anni successivi, qualsiasi impugnativa di tariffe, tetti e quant’altro: in caso di rifiuto, le strutture si sarebbero esposte alla restituzione degli importi percepiti ed alla sospensione dell’accreditamento, mentre, a seguito della sottoscrizione, avrebbero dovuto rinunciare a tutte le cause intraprese e futuribili.

Da ciò la conseguenza che l’esito finale di perenzione sarebbe stato in rapporto di dipendenza causale proprio con il ritardo prolungato nella definizione del processo amministrativo. 1.a) Mediante il secondo motivo si assume, ai sensi dell’art. 360 n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 comma 6° Cost., nonché la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dei principi di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. La sanzione pecuniaria, confermata dalla Corte d’appello, sarebbe stata resa attraverso una motivazione apparente, senza giustificare l’iter logico seguito, e sarebbe stata sproporzionata, soprattutto a fronte dell’indennizzo ottenibile con l’accoglimento della domanda.

Il primo motivo è infondato.

2) Secondo l’opinione di questa Suprema Corte in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contiene una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio in caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c., che, incidendo innovativamente sul riparto dell'onere della prova, impone alla parte di fornire la prova contraria attraverso una presunzione semplice opposta, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo, il fatto ignoto, antitetico a quello presunto, del danno non patrimoniale da indennizzare (Sez. 2, n. 20423 del 24 giugno 2022). 2.a) Nel suddetto elenco di presunzioni iuris tantum rientra anche il caso dellaperenzione del processo amministrativo: in presenza di esse il giudice di merito può legittimamente ritenere essersi formata una prova "completa" da valorizzare anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari allegati dalla parte; la valutazione dell'idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento delle presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un'indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6-2, n. 28378 dell’11 dicembre 2020). 2.b) Nella specie, la Corte d’appello ha richiamato la carenza di una prova contraria da parte delle ricorrenti, posta l’irrilevanza della modifica contrattuale intervenuta con la Regione Lazio, per effetto della quale sarebbe stata limitata la difesa dei diritti e, conseguentemente, anche la persistenza delle cause in corso.

Ed, invero, è proprio la scelta delle società di sottoscrivere (liberamente) un negozio volto a limitare la loro libertà di ricorrere al giudice che dimostrerebbe – ad avviso dei giudici di merito - la mancanza di interesse sopravvenuto, di cui sarebbe stato sintomatico altresì il mancato deposito di un’istanza di prelievo, successivamente alla denegata sospensione provvisoria del provvedimento impugnato (pagg. 5-6 del decreto impugnato). La critica delle società ricorrenti investe l’apprezzamento in fatto delle allegazioni difensive riguardanti la mancanza di un pregiudizio in concreto. 2.c) In punto di diritto, vaallora ricordato come, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. u, n. 20867 del 30 settembre 2020).

3) Il secondo motivo èinvece fondato. 3.a) La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014). Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del 2023; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145) 3.b) A ben vedere, la Corte d’appello ha richiamato l’inciso del primo giudice “ricorrono le condizioni per applicare la sanzione prevista dall’art. 5 quater della l. 89/01……tenuto conto della circostanza che tali soggetti sono operatori professionali del settore sanitario, presumibilmente dotati di competenze sufficienti ad evitare azioni giuridiche pretestuose”, aggiungendo una serie di considerazioni sul fondamento giuridico della norma, senza però chiarire quale fosse il collegamento fra la professione sanitaria e le competenze giuridiche volte ad evitare azioni processuali prive di consistenza. 3.c) Nel caso di specie la motivazione è solo apparente, perché non consente di percepirne il fondamento e si traduce in una somma di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento circa l’assenza di iniquità di una sanzione di 3.000 euro per ogni ricorrente e che il primo giudice ha irrogato in base ad un ragionamento meramente presuntivo.

Se è vero che l’applicazione della sanzione rientra nella discrezionalità valutativa del giudice di merito (Sez. 2, n. 5433 del 18 marzo 2016 in motivazione), è altrettanto vero che l’obbligo di motivazione deve essere assolto, soprattutto quando si tratta di applicare una sanzione ben superiore al minimo edittale. Il provvedimento va quindi cassato per nuovo esame ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione provvederà all’esito anche sulle spese di questo giudizio P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie i