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Ordinanza — n. 11746/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on excessive trial duration, rejecting claims for compensation and lost chances due to lack of causal proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11746/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Ulderico Pezzi's appeal against a lower court ruling denying compensation for excessive trial duration. Pezzi argued that the appellate court incorrectly excluded a specific delay caused by defense attorney unavailability and failed to assess his claim for lost business opportunities. The court upheld the lower court's decision, stating that Pezzi failed to prove the causal link between the trial delay and his alleged financial losses, as some seized assets were already returned or no longer belonged to him.

Regesto Legislator

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Legge n. 89/2001, art. 2; CEDU, art. 6 § 1; Cost., art. 111: Compensation for excessive trial duration constitutes an indemnity independent of illegality, requiring proof of a causal link between the delay and the specific prejudice claimed, which must be substantiated by evidence rather than mere assertions.

Parole chiave

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excessive trial duration indemnity compensation causal link requirement lost business opportunities appellate review limits procedural delay Italian law 89/2001 ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Legge n. 89/2001, art. 2
Passando all’esame delle censure, col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma 2° e 2 bis e 2 quater della legge n.
CEDU, art. 6 § 1
Costituzione, art. 111
Codice di Procedura Civile, art. 366, comma 1, n. 4
Codice di Procedura Civile, art. 116

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23756/2007
La Corte d’appello ha affermato in proposito “Nel caso di specie, il Pezzi non ha dato prova dell'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra il pregiudizio lamentato e la durata eccessiva del processo presupposto, come appunto ricordato, richiesto da Cass. n. 23756/2007.
Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
Sez. 1, n. 22478 del 24 settembre 2018
(Sez. 1, n. 22478 del 24 settembre 2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1680/2023 R.G. proposto da : PEZZI ULDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA V.VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato GIARDIELLO ENZO (GRDNZE64A30A509H) rappresentato e difeso dall'avvocato ROCA ANTONIO (RCONTN66H26A509U) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2802/2022 del 17.5.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Ulderico Pezzi domandò alla Corte d’appello di Milano la corresponsione di un equo indennizzo, ai sensi della legge n. 689/1981, per l’irragionevole durata del procedimento penale nel quale era stato coinvolto, definitivamente conclusosi nel giugno 2020. Con decreto del 28 febbraio 2022 il giudice adito respinse il ricorso, ritenendo che il periodo eccedente (in esito a tutte le detrazioni del caso) si riducesse ad un anno e dunque non fosse concretamente indennizzabile.

La conseguente opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/01 proposta dal Pezzi fu parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Milano, sulla considerazione che il periodo corretto, al netto delle sospensioni, fosse pari a due anni (per i quali era liquidato l’importo complessivo di € 800,00), mentre veniva rigettata la richiesta di danno patrimoniale, perché sfornita di prova in ordine al nesso di causalità tra il pregiudizio lamentato e la durata eccessiva del processo presupposto. Ricorre per cassazione Ulderico Pezzi, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria.

Il Ministero resistecon controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente è infondata l’eccezione di tardività della notifica del ricorso sollevata dal Ministero controricorrente. Invero, sulla scorta delle informazioni fornite dalla cancelleria della Corte di Appello di Milano il decreto cron. n. 2802/2022 R.G. n. 265/2022 è stato pubblicato il 9 giugno 2022 e comunicato alle parti nella stessa data. Pertanto, il ricorsoper cassazione, notificato il7 gennaio 2023 , è tempestivo .

2. Passando all’esame delle censure, col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma 2° e 2 bis e 2 quater della legge n. 89/2001 nonché 6 § 1 CEDU e 111 Cost., in ordine alla quantificazione del periodo eccedente la ragionevole durata del procedimento. La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso dal computo un rinvio determinato dall’astensione dalle udienze dei difensori. La doglianza è infondata. 2.1. Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, l’equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 integra un credito a contenuto indennitario, non risarcitorio, che prescinde da atti o contegni illeciti od illegittimi in quanto deriva dalla lesione del diritto della persona alla definizione della causa in un termine ragionevole, in dipendenza dell'inefficienza dell'organizzazione giudiziaria, e, dunque, abbraccia tutte le "violazioni di sistema", ivi incluse quelle riconducibili a scelte legislative che determinino o concorrano a determinare l'eccessivo protrarsi della lite.

Fra le indicate "violazioni di sistema" non può essere compresa l'omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati, giacché la mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell'udienza per l'adesione dei difensori a manifestazioni di protesta, il quale resta deferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, sicché rimane imputabile a fattori esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria (Sez. 6-2, n. 20698 del 13 ottobre 2016;

Sez. 6-2, n. 7323 del 10 aprile 2015).

3. Mediante la seconda doglianza, il Pezzi lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 comma quinquies e 2 sexies lett.

g) l. n. 89/2001 nonché omesso esame sulla presenza e sussistenza della prova per la quantificazione del danno, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Assume che il decreto impugnato non avrebbe considerato il danno derivato dal ritardo nelle restituzioni e la perdita di chancesche ne sarebbe conseguita. Il motivo è inammissibile. 3.1. La Corte d’appello ha affermato in proposito “Nel caso di specie, il Pezzi non ha dato prova dell'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra il pregiudizio lamentato e la durata eccessiva del processo presupposto, come appunto ricordato, richiesto da Cass. n. 23756/2007.

Inoltre, come già osservato dal primo Giudice, non è dato comprendere, in relazione alla consistenza originaria del sequestro, del ritardo di quali restituzioni si dolga il Pezzi, tenuto conto del fatto che, per espressa affermazione del ricorrente, parte di essi veniva tempestivamente restituita o comunque non competeva più al Pezzi”. 3.2. Giova ricordare che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito.

Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;

Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 3.3. D’altra parte, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "nonmotivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 1, n. 22478 del 24 settembre 2018).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore a fa