Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Customs Agency's decision extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, representing Conforti Massimo, did not request a ruling on the appeal, while the opposing party, the State Attorney's Office, argued for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to rule that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7825/2022 R.G. proposto da : CONFORTI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TRASTEVERE 209, presso lo studio dell’avvocato BLOISE GENEROSO (BLSGRS71M31E417V) che lo rappresenta e difende - ricorrente- contro AGENZIA DOGANE E MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende - controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZAROn.1640/2021depositata il 27/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 (milleduecentocinque) per compensi, oltre aspese prenotate e prenotande a debito.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. C