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Sentenza — n. 11645/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to submit certified copy of lower court judgment within statutory time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11645/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to deposit the certified copy of the appellate judgment alongside the petition within the required twenty-day window. Although the applicant noted the notification date, the court found no record of the certified copy or notification report in the case file, rendering the timeliness of the appeal unverifiable. Consequently, the court ruled the appeal procedurally barred under Article 369 of the Civil Procedure Code and ordered the applicant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, secondo comma, n. 2) c.p.c.; Art. 325, secondo comma, c.p.c.: The failure to deposit the certified copy of the contested judgment with the notification report within the prescribed term renders the appeal inadmissible, as the court cannot verify the timeliness of the filing.

Parole chiave

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inadmissibility appeal certified copy requirement notification report procedural bar Civil Procedure Code timeliness verification costs allocation opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 369, secondo comma, n. 2) c.p.c.
Rileva la Corte che il ricorso è improcedibile, per inosservanza dell’art. 369, secondo comma, n.
Art. 325, secondo comma, c.p.c.
643945 -01); (iii) infine, il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata, in data 24/07/2018, e la notifica del ricorso, in data 16 / 11 /20 18 , è maggiore del termine breve per impugnare (art. 325, secondo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017
Sez. 2, Ord. n. 6947 del 2023
civ.: sessanta giorni).Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo, come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, Ord. n. 6947 del 2023).
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 33404/2018proposto da: FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE ONLUS, elettivamente domiciliata in Roma Via Panama 86, presso lo studio dell’avvocato Andrea Varano (VRNNDR59P22H501G) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alberto Niccolai (NCCLRT63D01G713R). -Ricorrente - Contro CURATELA FALLIMENTARE DI PROGRAM 2000 SCARL, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio 30, presso lo studio dell’avvocato Giammaria Camici (CMCGMR50E29H501Y) rappresentata e difes a dall ’ avvocato Daniela Breschi (BRSDNL62R51G713U). -Controricorrente - Contratto d’opera Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1765/2018 depositata il 24/07/2018.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del23 aprile 2024 . Uditala Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba , la quale ha chiesto di dichiarare improcedibile il ricorso. Udito l’avvocatoAlberto Niccolai. Udito l’avvocatoClaudio Camici. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con citazione notificata il 12/01/2004, la Fondazione “Filippo Turati” Ente Morale Onlus (in seguito: “Fondazione”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 651 del 2004, emesso dal Tribunale di Pistoia, con il quale le veniva ordinato di pagare alla Program 2000 s.c. a r.l . (in seguito:

“Program 2000”) € 131.280,91, oltre interessi e spese, per i servizi di pulizia da quest’ultima prestati, e ha dedotto: (i) che le fatture azionate in via monitoria, emesse tra il mese di maggio 2003 e quello di febbraio 2004, recavano prezzi più alti di quelli fino a d allora applicati in base al contratto di appalto del 02/01/1997, e che , ne l nuovo contratto concluso dalle parti , quello del 13/02/2001, i contraenti non avevano previsto tariffe diverse da quelle precedenti , sicché Program 2000 non aveva titolo per aggiornare unilateralmente le tariffe (orarie) da € 11,37 a € 13,92, per il lavoro feriale, e da € 13,02 a € 17,40, per il lavoro festivo; (ii) che, nel frattempo , aveva pagato i servizi indicati nelle fatture oggetto di causa secondo i prezzi previsti dal primo contratto (quello del 1997) e che null’altro doveva.

La Fondazione ha altresì dedotto l’inefficacia (per tardiva comunicazione) del recesso d ella Program 2000 dal contratto di appalto, con decorrenza da febbraio 2004 ; con domanda riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del dann o connesso a l maggiore costo sostenuto dall’opponente per i medesimi servizi di cui a l contratto risolto, con riferimento al periodo febbraio 2004-febbraio 2005.

2. La Program2000, costituendosi, ha allegato che il motivo per il quale le parti avevano concluso il nuovo contratto di appalto del 13/02/2001 era il previsto aumento del costo del lavoro a carico delle cooperative, e che l’aggiornamento delle tariffe era stato chiesto e applicato in conseguenza dell’entrata in vigore della legge n. 142 del 2001 e (appunto) del correlato maggiore costo del lavoro. Ha soggiunto che l’aggiornamento delle tariffe era giustificato sulla base di una specifica (seppur poco chiara) clausola del contratto e che, in subordine, trovava applicazione la disposizione dell’art. 1657, cod. civ., sulla determinazione del corrispettivo in materia di appalto.

In conclusione, ha chiesto sia la conferma del decreto ingiuntivo in relazione alla minore somma di € 85.209,11, dato che l’opponente, in pendenza del giudizio, aveva pagato parte del debito, sia il rigetto della domanda riconvenzionale della Fondazione in ragione dell’indeterminatezza del petitum e anche perché il costo sostenuto da controparte, nel periodo febbraio 2004-febbraio2005, non era superiore all’importo che essa avrebbe dovuto corrispondere all’opposta.

3. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 1129/2008, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha respinto la domanda riconvenzionale della Fondazione.

4. Proposti appello principale da lla Program 2000 e appello incidentale dalla Fondazione, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo e, in accoglimento dell’appello principale, ha condannato la Fondazione al pagamento di € 85.209,11; infine, ha rigettato l’appello incidentale della parte soccombente.

5. La Fondazione Turati ha proposto ricorso per cassazione, con sei motivi. Program 2000 ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie per la pubblica udienza.

6. Rileva la Corte che il ricorso è improcedibile, per inosservanza dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.; infatti: (i) l’art. 369, cod. proc. civ., dispone, a pena di improcedibilità, che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta» (v. art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.). Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione; (ii) nella specie,nel ricorso (pag.

1) si dà atto che la sentenza n. 1765 del 2018 emessa dalla Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 24/07/2018, è stata notificata in data 21/09/2018. Tuttavia, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale che il Collegio, che è giudice del fatto processuale, ha consultato, non risulta depositata la relazione di notifica, né una copia della sentenza d’appello, con allegata la relazione di notificazione, è stata rinvenuta nel fascicolo depositato dalla controricorrente, ciò che avrebbe consentito di assicurare la procedibilità del ricorso (Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 -01); (iii) infine, il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata, in data 24/07/2018, e la notifica del ricorso, in data 16 / 11 /20 18 , è maggiore del termine breve per impugnare (art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.: sessanta giorni).Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo, come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, Ord. n. 6947 del 2023).

7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.500,00, oltre a € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm