Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal for settlement. The material facts show that the appellants, represented by two lawyers, did not act on the proposal sent by the court, while the respondent, Spamed, argued for the dismissal based on this inaction. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of a party to request a decision on a proposal for settlement within the prescribed forty-day period constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the renouncing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5178/2023 R.G. proposto da : CERZA FABIO, CERZA STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI , 99, presso lo studio dell’avvocato D'ALESSIO ANTONIO (DLSNTN50C30H501I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COZZI GIANDOMENICO (CZZGDM68H12H501O) -ricorrenti- contro SPAMED - SPAZIO E MEDICINA S.R.L., elettivamente domiciliat a in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato PALLAVICINI GIORGIO (PLLGRG76R27H501E) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORI PUBLIO (FRIPBL38C25H501A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.8211/2022 depositata il 20/12/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione ai difensori antistatari.