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Sentenza — n. 11623/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on usucapion ownership dispute due to inadmissible double conformity and lack of specific factual grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11623/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Scanavini and Naldi parties against the lower court's ruling confirming the Chiodi and Fogli family's ownership via usucapion. The appellants argued for a complete re-examination of evidence, but the court found their arguments lacked specificity and failed to demonstrate a difference in factual basis between the first and second instance judgments. Consequently, the appeal was declared inadmissible under the principle of double conformity, and the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter, co. 5 c.p.c.: In cases of double conformity, the cassation applicant must prove distinct factual grounds for the first and second instance decisions; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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usucapione double conformity inammissibilità ratio temporis spese legali principio di preclusione doppia conforme petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
In astratto la censura non è inquadrabile nel paradigma di cui all’art. 360, n.
Art. 348 ter, co. 5 c.p.c.
Si è, poi, in presenza di “doppia conforme” e, pertanto, “ratione temporis” trovando applicazione l’art. 348 ter, co.
Art. 380 bis, comma 2 c.p.c.
Il Consigliere relatore, formulava proposta ai sensi dell’allora vigente art. 380bis cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo
art. 380-bis c.p
Per non mancare di evidenziare la piena consapevolezza del Collegio sul punto è utile premettere all’esame del merito che, come affermato da questa Corte, nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
art. 369 cod. proc. civ
Appare utile una, pur sommaria, ricostruzione dei principi, oramai consolidatisi, elaborati da questa Corte di legittimità in materia d’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
art. 118 cod. civ
Con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 118 cod.
art. 1146 cod. civ
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 1146 cod. civ., poiché Il possesso in capo agli eredi del Sig.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014
civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv.
Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016
630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
Sez. 2, ordinanza n. 30760 del 28/11/2018
Sez. 2, ordinanza n. 30760 del 28/11/2018; v.
Sez. 2, sentenza n. 8949 del 2023
anche Sez. 2, sentenza n. 8949 del 2023; Cass.
Cass. n. 26670/2014
8949 del 2023; Cass. n. 26670/2014).
Sez. 3, n. 28844/2018
sulla rimessione di cui all’ordinanza della Sez. 3, n. 28844/2018, onde tener conto di eventuali mutamenti d’indirizzo, rispetto a quanto affermato dalle sentt.
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Testo completo

018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 503/2018 R.G. proposto da: NALDI ROSSANA, SCANAVINI CLAUDIO e SCANAVINI ERIKA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentati e difesi dall’avvocato IRENE COSTANTINO; –ricorrenti – contro CHIODI ERICA, CHIODI PAOLO, CHIODI STEFANO e FOGLI GIULIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA MARIA BORDONARO, rappresentati e difesi dall’avvocato GUIDO GUIDA; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 2379/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 12/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.03.2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Uditi l’avvocato ANNA CHIOZZA per i ricorrenti e l’avvocato LUCIANA SABATUCCI su delega orale dell’avvocato GUIDO GUIDA per i controricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. Gianni Scanavini e Rossana Naldi, introdussero giudizio, innanzi al Tribunale di Ferrara (R.G. n. 6176/06), effettuando notifica mediante pubblici proclami, al fine di essere dichiarati proprietari per usucapione di un piccolo appezzamento di terreno di 636 mq, adibito a orto, deducendo di esserne possessori sin dal 1976; inoltre la Naldi affermò di essere coerede del nonno Valerio Guerrino Chiodi, che risultava ancora intestatario formale del bene.

Giuliana Fogli, Erica Chiodi, Stefano Chiodi e Paolo Chiudi, intervenuti nella causa, chiesero rigettarsi la domanda, affermando di possedere una parte del terreno di cui si discute. Successivamente, sollecitato il contraddittorio, sempre per pubblici proclami, Giuliana Fogli, Erica Chiodi, Paolo Chiodi e Stefano Chiodi chiesero al medesimo Giudice (R.G. n. 5584/09) di essere dichiarati proprietari per usucapione di uno stacco di 356 mq circa, facente parte del medesimo terreno, assumendo di esserne possessori, poiché già nel 1965 Venanzio Chiodi, marito e padre degli attori, aveva provveduto a recintarlo e a chiuderlo con cancello munito di lucchetto, adibendolo a pollaio.

Gli Scanavini/Naldi, costituitisi, chiesero il rigetto della domanda. Riunite le due cause, ogni altra domanda disattesa, il Tribunale accertò il diritto di proprietà, acquisito per usucapione, in favore della Fogli e dei Chiodi, del minor stacco dai medesimi posseduto.

2. Rossana Naldi, Claudio ed Erika Scanavini (la prima anche in proprio e tutti quali eredi di Gianni Scanavini) impugnarono la sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquidò in complessive € 3.777,00, oltre accessori, richiamando il d.m. n. 55/014.

3. Rossana Naldi, Claudio ed Erica Scanavini proponevano ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi. Giuliana Fogli, Erica, Stefano e Paolo Chiodi resistevano con controricorso.

4. Il Consigliere relatore, formulava proposta ai sensi dell’allora vigente art. 380bis cod. proc., d’improcedibilità, evidenziando che In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Cass.

N. 30765-2017; conf.: nn. 10266/018, 11739/018, 12609/018, 16822/018). , rimettendo la causa alla trattazione in camera di consiglio non partecipata della Sezione Sesta.

5. La Sez. Sesta, con ordinanza depositata il 20/12/2018, considerato che è opportuno attendere la decisione delle S.U. sulla rimessione di cui all’ordinanza della Sez. 3, n. 28844/2018, onde tener conto di eventuali mutamenti d’indirizzo, rispetto a quanto affermato dalle sentt. nn. 30765/017, 10266/018, 11739/018, 12609/018, 16822/018 , disponeva di conseguenza.

6. Fissata per la trattazione l’odierna pubblica udienza, la parte ricorrente ha depositato memoria e il P.G., conclusioni scritte (inammissibilità del ricorso). RAGIONI DELLA DECISIONE.

1. Per non mancare di evidenziare la piena consapevolezza del Collegio sul punto è utile premettere all’esame del merito che, come affermato da questa Corte, nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale".

Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c. (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 Rv. 657246; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021 Rv. 662443). E ancora: in tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla (cfr.

Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019 Rv. 653507).

2. Deve preliminarmente affermarsi la procedibilità del ricorso. 2.

1. Appare utile una, pur sommaria, ricostruzione dei principi, oramai consolidatisi, elaborati da questa Corte di legittimità in materia d’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. Va subito anticipato che il complesso delle decisioni sul punto è stato diretto al fine di eliminare qualunque ostacolo non indispensabile per ricorrere al giudizio di legittimità, nell’ottica di elidere quelle preclusioni non direttamente correlate alla necessità d’assicurare l’ordinata e celere accesso al giudizio nel merito delle doglianze, fermo il dovere di autoresponsabilità della parte processuale, che, adendo la Corte, è chiamata al tempestivo deposito degli atti di cui all’art. 369 cit., strumentali alla verifica del diritto processuale all’esame della domanda di giustizia in sede di legittimità.

Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto dell’onere del tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata, che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; conf., ex multis, Cass. n. 3727, 12/02/2021).

Non registrandosi contestazione alcuna della controparte, alla luce di quanto esposto, il ricorso è procedibile.

3. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art.1144 cod. civ. I ricorrenti sostengono che Pasquina Chiodi aveva concesso in comodato un pezzetto del suo terreno a Venanzio Chiodi, perché lo adibisse a pollaio, con l’intesa che costui avrebbe restituito lo stesso appena la proprietaria glielo avesse richiesto. Ciò emergeva, soggiungono i ricorrenti, dalla deposizione di Pasquina Chiodi, che aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di tale Bighi.

4. Con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 118 cod. civ., al fine di dolersi del fatto che al tempo della iscrizione della causa promossa dagli eredi di Venanzio Chiodi, si presupponeva, illogicamente, che i figli del “de cuius”, al tempo d’inizio del loro vantato possesso avessero solo quindici anni e, poiché l’unico possesso astrattamente computabile decorreva dal 1994 al 2009, erano trascorsi solo quindici anni.

5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 1146 cod. civ., poiché Il possesso in capo agli eredi del Sig. Chiodi Venanzio deve essere considerato un possesso nuovo e non derivato, di talché, non può in alcun modo essere unito alla detenzione non qualificata del padre .

6. I motivi dall’uno al tre sono, all’evidenza, inammissibili, sulla base del consolidato principio, secondo il quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. !, n. 22478, 24/09/2018, Rv. 650919 –01; conf., ex multis, Cass. nn. 17330/2015 e 359/2005). Peraltro, come appresso si vedrà, l’inammissibilità del quarto motivo ne avrebbe reso comunque inutile il vaglio: invero, rimasta sconfessata la proprietà per usucapione di un tratto del terreno per cui è causa, ogni altra questione sollevata resta priva di rilievo, non avendo i ricorrenti titolo alcuno per coltivarla.

7. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, poiché del terreno, di cui è era stata chiesta la declaratoria d’acquisto per usucapione, constava (già dal giudizio di primo grado) che ne avevano preso cura Rossana Naldi e Gianni Scanavini (figlia, la prima e genero, il secondo di Pasquina Chiodi) e, dopo il decesso dello Scanavini, i di lui figli. Di talché, unendo i due possessi il ventennio possessorio era maturato. 7.

1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità, per il ricorrere di due autonome ragioni. In astratto la censura non è inquadrabile nel paradigma di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., essendo impropriamente diretta all’integrale riesame delle risultanze probatorie, peraltro del tutto aspecificamente sotto il profilo dell’autosufficienza, stante la estrema sommarietà dell’asserto, privo di qualsivoglia precipua allegazione. Si è, poi, in presenza di “doppia conforme” e, pertanto, “ratione temporis” trovando applicazione l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

È appena il caso di soggiungere, quale che ne possa essere l’attitudine censoria, che il tentativo di allegare il contrario solo con la memoria risulta palesemente inammissibile, mirando a eludere la già maturata preclusione. Come affermato costantemente da questa Corte, infatti, l'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (v.

Sez. 2, ordinanza n. 30760 del 28/11/2018; v. anche Sez. 2, sentenza n. 8949 del 2023; Cass. n. 26670/2014).

8. Il quinto motivo è un “non motivo”, che si risolve, nell’auspicio di risultare vittoriosi, così da aver diritto al favore delle spese.

9. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo