Supreme Court remands case to new session pending Constitutional Court ruling on urban planning confiscation laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation remanded the case to a new session pending a decision on a constitutional question raised by the Constitutional Court. The appellants argued that administrative confiscation of land violated their rights as bona fide third-party mortgagees, while the appellee contended the state's interest in urban planning restoration justified the measure. The Court recognized the critical importance of the Constitutional Court's recent ruling on the compatibility of specific urban planning statutes with the Constitution and the ECHR, necessitating a stay of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 3, Law n. 47/1985; Art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001: The Court remands the case to a new session pending the Constitutional Court's decision on the constitutionality of these provisions regarding the retention of mortgages on land subject to administrative confiscation for urban planning violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32485/2020 R.G. proposto da: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO N.10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO (FRNGDU69H30H501S), rappresentat a e difes a dall'avvocato MARCELLO CAMPAGNA (CMPMCL63C02F839U) , giusta procura speciale in atti -ricorrente- BRAMITO SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dalla mandataria con rappresentanza CREDITO FONDIARIO S.p.A., elettivamente domiciliatain ROMA VIA TIBULLO N.10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO (FRNGDU69H30H501S), rappresentat a e difes a dall'avvocato FERDINANDO ACQUA BARRALIS (CQBFDN61S19I480S) , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro COMUNE DI CERIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell’avvocato UGO DE LUCA,rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO VALLERGA (VLLMRA71L12I480V) , giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro CRIEMAR SRL,ORA CRIEMAR SAS DI CHIARO VINCENZO E C., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D I APPELLO DI GENOVA n. 926/2020 depositata il 08/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dallaConsigliera DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1.
I fatti di causa, quali desumibili anche dal ricorso e dal controricorso, possono essere così riassunti: Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI Banca), Carige e Criemar S.r.l., quest’ultima nella sua qualità di aggiudicataria di un compendio immobiliare di una procedura esecutiva, chiedevano al Tribunale di Savona, in composizione monocratica , ai sensi del l’art.702 bis c.p.c.,di accertare e dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità delle trascrizioni pregiudizievoli (nella specie, provvedimento di lottizzazione abusiva) effettuate dal Comune di Ceriale su parte dei terreni agricoli costituendi il compendio immobiliare pignorato.
2. Con propria ordinanza del 20.03.2019 il Tribunale di Savona, nella resistenza del Comune di Ceriale, accoglieva la domanda attorea.
3. Avverso la decisione proponeva appello il Comune di Ceriale. Si costituivano in giudizio UBI Banche e Credito Fondiario S.p.a. quale mandataria con rappresentanza di Bramito SPV Srl.
4. Con sentenza n. 926/2020, la Corte di Appello di Genova accoglieva il gravame e, in riforma dell’ordinanza del giudice di prime cure, respingeva le domande attrici, asserendo che il provvedimento di lottizzazione abusiva trascritto (con funzioni di pubblicità-notizia) produce i suoi effetti ablatori anche nei confronti dei diritti di garanzia costituiti anteriormente all'adozione del provvedimento in questione.
5. Nei confronti di tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Bramito SPV S rl , rappresentata dalla sua mandataria Credito Fondiario Spa e Unione di Banche ItalianeS.p.A.,sulla scort a di tre motivi. 6.Ha resistito con controricorso il Comune di Ceriale.
7. In prossimità dell’adunanza camerale h anno depositato memoria Bramito SPV Srl e il Comune di Ceriale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art.30 d.P.R. n. 380/2001 e degli artt . 156 e 160 c .p.c., non ché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'omessa contestazione di illecito amministrativo al proprietario del compendio immobiliare. Con il motivo viene censurato il mancato accertamento dell'inesistenza sia della contestazione sia della notifica dell'ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 30 del decreto su citato alla società proprietaria dei terreni agricoli,contestata e notificata a un soggetto che non era più titolare di diritti dominicali sul bene. 2.- Con il s econdo motivo i ricorrenti lamentano ancora la violazione dell’art.30 d.P.R. n. 380/2001in relazione agli artt. 3 , 27 , 42 Cost. e corrispondente art .1 Prot.
A ddizionale C edu , ai sensi dell'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. Si duole parte ricorrente del fatto che la sentenza impugnata non abbia considerato che la confisca amministrativa urbanistica non può incidere, pena la violazione de lle norme costituzional i indicate, sui diritti reali di garanzia acquisiti da terzi in buona fede anteriormente all'illecito edilizio (lottizzazione abusiva) che – come nel caso di specie -non ha alcun modo alterato con opere il suolo agricolo dato in garanzia, con correlata inesistenza di un interesse pubblico al ripristino del bene e/o alla sanzione del soggetto estraneo alla violazione edilizia. 3.-Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c .p.c. in relazione ad alcune statuizioni in punto spese della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. 4.-Il Collegio rileva preliminarmente , quanto al secondo motivo di ricorso per cassazione, che l’ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 583 dell’8 gennaio2024 ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 117 primo comma Cost., in collegamento con l’art.42 Cost. ( in considerazione del contrasto tra la norma in esame e l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU), questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui queste norme non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, immobile gratuitamente acquisito al patrimonio del comune – la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario.
Ritenuta la decisiva rilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale sulla sollevata questione di legittimità costituzionale per l’accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione rinvia la causa a nuovo ruoloin attesa della decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.