Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal without opponent's acceptance, resulting in case extinction and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's unilateral withdrawal without the opposing party's acceptance. Although the appellant submitted a formal renunciation, the court noted that the contrariants did not adhere to the withdrawal, rendering the act ineffective for extinguishing the proceedings. Consequently, the judgment was declared void, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral renunciation of a cassation appeal produces immediate effects and extinguishes the proceedings without requiring the acceptance of the opposing party, though failure to notify such acceptance may result in cost liability.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22821/2019 R.G. proposto da: LEPORATTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ANTONELLI 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNUZZI ALESSANDRO (GNNLSN67H08H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEPORATTI ALESSANDRA (LPRLSN72C58H223C), giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro LA VECCHIA MARISA e DI SORBO MARIA , elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato CAPECCI FRANCESCO (CPCFNC66R23H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato FIORAVANTI ALESSANDRO (FRVLSN58A14D895W), giusta procura speciale in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I APPELLO DI FIRENZE n. 61/2019 depositata il 14/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1.
Nell'anno 2003 Giuseppe Leporatti, premettendo di essere comproprietario di un immobile sito in Vinci,citava in giudizio Marisa La V ecchia e Maria di Sorbo , proprietarie di un edificio confinante , proponendo una serie di domande di carattere petitorio avente ad oggetto la violazione di diritti reali a danno del medesimo. Si costituivano in giudizio le convenute, contestando le domande attoree e proponendo domande riconvenzionali. 2.Con sentenza n . 1 2 8/2011 il T ribunale di Firenze respingeva le domande proposte da Leporatti Giuseppe. I n accoglimento delle domande riconvenzionali dichiarava l'intervenuta usucapione in favore di Marisa La V ecchia del diritto di mantenere la sopraelevazione del fabbricato di proprietà della medesima, condannando l’attore al pagamento nei confronti della stessa della somma di 1.361,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno.
Accertava e dichiarava gli esatti confini tra le proprietà per cui è causa; acce rtava e dichiarava che il L epora t ti non ha alcun diritto di passo pedonale o carrabile sulla particella ex 176 con accesso alla corte comune; ordinava la trascrizione della emananda sentenza e regolava le spese di lite.
3. Avverso tale decisioneil Lepora tti proponeva appello davanti alla Corte d'appello di Firenze, la quale - nella resistenza delle appellate- con sentenza n. 61/2019 rigettava il gravame.
4. Nei confronti di questa pronuncia il Leporatti ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
5. Hanno resistito con unico controricorso Marisa La Vecchia e Maria Di Sorbo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente il Collegio rileva che in data 12 gennaio 2024è stato depositato in cancelleria telematica atto di rinuncia al ricorso in oggetto da parte del ricorrente, sottoscritto dal procuratore munito di procura speciale Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie), in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). 4. -Gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. ( la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti) sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). 5.- Pur dandosi atto del raggiungimento di un accordo transattivo, alla rinuncia non risultano avere aderito le controricorrenti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 6. - l l giudizio di Cassazione va pertanto dichiarato estinto e parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese – liquidate come in dispositivo –in favore delle controricorrenti. 7.- N ulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per l’adozione di tale pronuncia e che questa disposizione, avendo una matrice di carattere lato sensusanzionatorio, è da considerarsi di stretta interpretazione (Cass. n. 14782 del 2018;
Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità, condannando parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Così deci