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Ordinanza — n. 11572/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against regional commission rejection of legal aid due to missing ID copy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11572/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the Association's appeal inadmissible, upholding the Regional Commission's rejection of legal aid. The Commission denied the request because the applicant failed to submit a photocopy of their ID document, which is mandatory for mailing applications under Article 38 of the Administrative Documentation Act. The Court ruled that the lower authority correctly applied the law, noting that while lawyers can authenticate documents directly, mailed requests strictly require the ID copy, and the applicant's arguments lacked legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR n. 445/2000; Art. 46 DPR n. 445/2000: When submitting applications by post to public administration bodies, a photocopy of the applicant's ID document is mandatory, and the requirement for lawyer authentication does not exempt the applicant from this procedural rule.

Parole chiave

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legal aid admission administrative documentation photocopy ID requirement mailing procedure inadmissible appeal DPR 445/2000 patrocinio a spese dello Stato esibizione di documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 38 DPR n. 445/2000
L’avverbio “ovvero” da contezza del fatto che la procedura di ammissione può essere intrapresa o attraverso una consegna diretta all’incaricato dell’amministrazione ed allora sarà sufficiente l’autenticazione del difensore, oppure ai sensi dell’art. 38 cit., mediante spedizione dell’attestazione.
Art. 46 DPR n. 445/2000
per essere stato pronunziato non secondo diritto; per aver statuito corretta e non contro legge la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito per la mancata allegazione di un documento di identità, in violazione dell’art. 46 DPR 28.12.2000 n.
Art. 79 DPR n. 115/2002
Art. 99 DPR n. 115/2002
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Attraverso la sua censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n.
art. 112 c.p
L’ordinanza presidenziale, a suo dire, avrebbe omesso di annullare il decreto della commissione per il patrocinio a spese dello Stato “ex art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32001 del 28 ottobre 2022
96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza delle argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione (Sez. U., n. 32001 del 28 ottobre 2022; Sez.
Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023
32001 del 28 ottobre 2022; Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).
Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020
115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30788/2020 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA rappresentat a e difes a dall'avvocato CANESI GIORGIO; -ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente - avverso Ordinanza del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia n. 1144/2020 depositata il 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE;

Ric. 2020n.30788sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 FATTI DI CAUSA 1. L’Associazione C ulturale Minerva chiedeva ai sensi dell'articolo 79 del DPR n. 115 del 2002 alla C ommissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione T ributaria Regionale della Lombardia l'ammissione al beneficio avendone i requisiti, in relazione a d un procedimento avanti alla medesima commissione, specificando di presentarla “ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettere a, b. o,e del DPR n.445 del 2000” con riferimento all'autocertificazionee sottoscrivendo l'istanza co n autentica della firma del richiedente da parte dell'avvocato Canesi.

2. La C ommissione rigettava l’ istanza perché in caso di spedizione della domanda era necessaria l'allegazione di una copia di un documento d'identità mentre non poteva attribuirsi alcuna rilevanza all'autentica della domandada parte dell'avvocato posto che non risultava alcun mandato difensionale rilasciato nei suoi confronti e perché nel procedimento di merito risultava nominato un altro avvocato . Peraltro , la C ommissione aveva sollecitato l'istante a produrre un documento d'identità richiesta non soddisfatta.

3. L'istante proponeva ricorso al Presidente della Commissione Regionale della Lombardia ai sensi dell'articolo 99 del d.P.R n. 115 del 2002.

4. il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava il ricors o ribadendo la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito, per la mancata allegazione della copia di un documento di identità personale, necessario in caso di spedizione dell’attestazione, e Ric. 2020n.30788sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva.

5. L'associazione culturale Min er v a ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta ordinanza, sulla scorta di un unico motivo.

6. Il Ministero della Economiaha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Attraverso la sua censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n.

3) c.p.c., degli artt.112 e 113 c.p.c. nonché 46 DPR n. 445/2000. L’ordinanza presidenziale, a suo dire, avrebbe omesso di annullare il decreto della commissione per il patrocinio a spese dello Stato “ex art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra la chiesta domanda e la pronuncia relativa ad altro procedimento ed ex art.113 c.p.c. per essere stato pronunziato non secondo diritto; per aver statuito corretta e non contro legge la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito per la mancata allegazione di un documento di identità, in violazione dell’art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445 essendo per legge sostituita dalla autocertificazione effettuata nell’istanza” nonché “per la ritenuta irrilevanza dell’autentica da parte dell’avv.

Giorgio Canesi, soggetto terzo e non legittimato a tale autentica”, posto che l’autentica della firma sull’istanza non potrebbe che essere effettuata dall’avvocato. 1.1 Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della decisione impugnata. In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento Ric. 2020n.30788sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 della pronuncia impugnata(cfr. tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024).

L’art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 recita testualmente: “1.L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2.L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. L’avverbio “ovvero” da contezza del fatto che la procedura di ammissione può essere intrapresa o attraverso una consegna diretta all’incaricato dell’amministrazione ed allora sarà sufficiente l’autenticazione del difensore, oppure ai sensi dell’art. 38 cit., mediante spedizione dell’attestazione.

In tal senso, l’art. 38 del DPR n. 445 al 3° comma statuisce: “3.Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.(La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del)documento di identità possono essere inviate per via telematica”.

È dunque del tutto evidente che l’ordinanza impugnata, nel richiamare i suddetti principi, ha giudicato secundum legem, non incorrendo in alcuna violazione o falsa applicazione di norme. Ric. 2020n.30788sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 D’altronde, l’art. 46 dello stesso Testo Unico in materia di documentazione amministrativa si limita ad elencare una serie di atti -fra cui, al punto o), la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali – per i quali l’interessato può allegare, al posto delle normali certificazioni rilasciate dalla P.A., la sua autodichiarazione anche contestuale all'istanza, sottoscritta e prodotta in sostituzione, senza però derogare alla procedura di presentazione, che resta quella prevista dal precedente art.

38. Con la suddetta normativa e con l’interpretazione offerta dal provvedimento impugnato manca di confrontarsi partericorrente, incorrendo nell’inammissibilità denunciata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Va altresì disposta la condanna dellaricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza delle argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione (Sez. U., n. 32001 del 28 ottobre 2022; Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023). Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare chela ricorrente è tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del Ric. 2020n.30788sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3 , c.p.c., al pagamento dell’importo di € 500 (cinquecento). Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13