Cassation appeal dismissed for failing to challenge the specific legal reasoning regarding income certification requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Canesi inadmissible, ordering him to pay litigation costs. Canesi argued that the Regional Tribunal erred in rejecting his free legal aid request due to missing identity document copies, claiming the law now allows self-certification. The Court rejected this, ruling that the lower court correctly applied the statute allowing either direct submission with lawyer authentication or mailed self-certification, and that the appeal failed to specifically contest the decision's legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 78 DPR 115/2002; Art. 38 DPR 445/2000: An appeal to the Court of Cassation must specifically challenge the ratio decidendi of the contested decision; a generic attack on the legal reasoning without pinpointing the specific error renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32524/2020 R.G. proposto da : CANESI ANDREA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CANESI GIORGIO (CNSGRG40A29F205C) -ricorrente- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege -controricorrente- avverso ORDINANZA di PRES. COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1198/2020depositata il 29/10/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 19 ottobre 2020, il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respinse il ricorso di Andrea Canesi avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, emesso il 9 settembre 2020 dalla Commissione presso la CTR Lombardia. L’ordinanza ribadiva la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito, per la mancata allegazione della copia di un documento di identità personale, necessario in caso di spedizione dell’attestazione, e nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva.
Contro la predetta ordinanza ricorre per cassazione Andrea Canesi, sulla scorta di un unico, complesso motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato rituale controricorso. RAGIONI DI DIRITTO Attraverso la sua censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n.
3) c.p.c., degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché 46 DPR n. 445/2000. L’ordinanza presidenziale avrebbe omesso di annullare il decreto della commissione per il patrocinio a spese dello Stato “ex art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra la chiesta domanda e la pronuncia relativa ad altro procedimento ed ex art. 113 c.p.c. per essere stato pronunziato non secondo diritto; per aver statuito corretta e non contro legge la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito per la mancata allegazione di un documento di identità, in violazione dell’art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445 essendo per legge sostituita dalla autocertificazione effettuata nell’istanza” nonché “per la ritenuta irrilevanza dell’autentica da parte dell’avv.
Giorgio Canesi, soggetto terzo e non legittimato a tale autentica”, posto che l’autentica della firma sull’istanza non potrebbe che essere effettuata dall’avvocato. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della decisione impugnata. In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata(cfr. tra le tante, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024). L’art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 recita testualmente:
“1.L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. L’avverbio “ovvero” da contezza del fatto che la procedura di ammissione può essere intrapresa o attraverso una consegna diretta all’incaricato dell’amministrazione ed allora sarà sufficiente l’autenticazione del difensore, oppure ai sensi dell’art. 38 cit., mediante spedizione dell’attestazione.
In tal senso, l’art. 38 del DPR n. 445 al 3° comma statuisce: “ E’ dunque del tutto evidente che l’ordinanza impugnata, nel richiamare i suddetti principi, ha giudicato secundum legem, non incorrendo in alcuna violazione o falsa applicazione di norme. D’altronde, l’art. 46 dello stesso Testo Unico in materia di documentazione amministrativa si limita ad elencare una serie di atti - fra cui, al punto Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza delle argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione (Sez. U., n. 32001 del 28 ottobre 2022; Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023). Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il Canesi è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez.
U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Canesi al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento dell’importo di € 500 (cinquecento). Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.