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Ordinanza — n. 11551/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties agreed to extinguish proceedings and share costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11551/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant. Both parties had reached a transactional agreement to end the litigation and explicitly requested the court to order mutual compensation of legal expenses. Consequently, the appeal was dismissed without further proceedings, overriding the general rule that a withdrawing party must reimburse the opponent's costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal withdrawn after a transactional agreement between parties is extinguished, and the court may order mutual compensation of costs despite the general rule requiring the withdrawing party to reimburse expenses.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal transactional agreement mutual compensation of costs extinguishment of proceedings civil procedure law spese di ristrutturazione riduzione del prezzo di compravendita restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale ex art. 380-bis.1.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
la rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 - comma1 - quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9474/2020
Cass. n. 3715/2024
9474/2020 e Cass. n. 3715/2024).
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Testo completo

na del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dagli Avv.ti Salvatore Ingrassia e Fabio Santangeli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Bruno Sassani, in Roma, v. XX Settembre, n. 3; -ricorrente - contro TURRISI ROBERTO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. Maria Fatima Malgioglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Francesco Fidone, in Roma, piazza Del Prati Degli Strozzi, n. 22; -controricorrente - e TURRISI GIANFRANCO; -intimato - CONTRATTI R.G.N. 15476/2019 C.C. 20/03/2024 Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2377/2018 (pubblicata il 13 novembre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; RILEVATO CHE:

1. La Trepunti Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2377/2018, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello principale formulato da Turrisi Roberto e Turrisi Gianfranco, rideterminava in euro 350.000,00 gli acconti versati dai promissari acquirenti e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della citata società Trepunti, dichiarava il diritto della stessa di trattenere gli acconti versati limitatamente alla somma di euro 40.000,00, oltre interessi legali maturati dal 6.12.2012, così equitativamente ridotta la clausola penale;

2. Ha resistito con controricorso il solo Turrisi Roberto.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c. fissata per il 20.03.2024. CONSIDERATO CHE:

1. la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia del 17.02.2020 al ricorso per cassazione, dichiarando che le parti sono giunte ad un accordo transattivo – allegato allo stesso atto di rinuncia –ed hanno manifestato l’interesse all’estinzione del giudizio di cassazione, con richiesta di emissione del conseguente provvedimento da parte di questa Corte che preveda la compensazione delle spese di detto giudizio;

2. l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dai difensori di entrambe le particostituite;

3. da ciò consegue che va dichiarata l’estinzione del presente giudizio con compensazione delle relative spese, giustificandosi la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti per effetto della sopravvenuta transazione della lite, contenente, per l’appunto, anche l’accordo sull’intera compensazione delle spese giudiziali (Cass. n. 9474/2020 e Cass. n. 3715/2024).

4. la rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 - comma1 - quater d.P.R. n. 115/2002 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 20 marzo 2024. Il Presidente Alberto Giusti