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Ordinanza — n. 11540/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on dental fees, ruling prescription period started when care ended, not when invoice was issued.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11540/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alexander Tomkins' appeal against the Milan Court of Appeal's decision to declare his dental fee claim time-barred. The lower court determined that the three-year prescription period began when the dental treatments concluded in October 2009, not when the December 2009 invoice was issued. The court held that the invoice, never communicated to the patient, lacked interruptive value, and the debt remained exigible immediately upon completion of services.

Regesto Legislator

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Art. 2956, comma 1, c.c.; Art. 2957, comma 1, c.c.: The prescription period for professional fees commences upon the completion of the service, and an uncommunicated invoice does not interrupt the running of the limitation period.

Parole chiave

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prescription period dental services professional fees limitation interruption invoice communication completion of service burden of proof termine di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 342, first paragraph, c.p.c.
Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 342, primo comma, c.p.c.
Art. 348 bis, first paragraph, c.p.c.
e dell'art. 348 bis, primo comma, c.p.c., c.d.
Art. 360, first paragraph, number 3, c.p.c.
"filtro" nel giudizio d'appello, in relazione all'art. 360, I co.
Art. 2956, first paragraph, c.c.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2956, comma secondo, c.c., sostenendo che la resistente non aveva dato prova dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione, non avendo il giudice ammesso la prova testimoniale volta a dimostrare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione.
Art. 2957, first paragraph, c.c.
D’altronde l’esigibilità del compenso non era subordinato alla fatturazione della prestazione, compenso che poteva esser preteso senza ulteriori differimenti una volta esaurite le attività di cura (art. 2957, comma primo, c.c.).

Giurisprudenza citata

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Cass. 3612/2022
Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding trial court's reasoning on mafia extortion facts.
Cass. 24048/2021
3612/2022; Cass. 24048/2021; Cass.29495/2020).
Cass. 29495/2020
Cass. 11195/2007
Cass. 19240/2004
Cass. 785/1998
19240/2004; Cass. 785/1998).
Cass. s.u. 8053/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4901/2019 R.G. proposto da TOMKINS ALEXANDER, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Piras, con domicilio in Milano alla Via Comelico n. 18. –RICORRENTE– contro BERTOCCHI ALESSIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Rogate e Giacomo Agapito, con domicilio in Roma, Via Prestinari n. 13, presso l’avv. Massimo Pallini. –CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3399/2018, pubblicata in data 16.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.4.20224 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 3399/2018 la Corte d’appello di Milano, in totale riforma della decisione di primo grado, ha revocato l’ingiunzione di pagamento emessa in favore di Alexander Tomkins e ha dichiarato la prescrizione triennale del credito vantato dal ricorrente per la prestazione di cure odontoiatriche effettuate in favore di Alessia Bertocchi nel corso del 2009. Oggetto: compensi professionali Secondo il giudice distrettuale, dalla prova documentale in atti emergeva che le attività di cura si erano esaurite nell’ottobre 2009 mentre la successiva fattura, emessa nel dicembre 2009, non era stata mai comunicata alla paziente; quindi, la successiva richiesta di pagamento, inoltrata il 18.12.2012, era pervenuta oltre il termine di prescrizione triennale, con conseguente estinzione del diritto al compenso.

Per la cassazione della sentenza Alexander Tomkins ha proposto ricorso in due motivi, cui Alessia Bertocchi ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 342, primo comma, c.p.c. e dell'art. 348 bis, primo comma, c.p.c., c.d. "filtro" nel giudizio d'appello, in relazione all'art. 360, I co. n. 3, c.p.c. lamentando che la Corte di merito abbia omesso di rilevare le genericità dei motivi e l’inammissibilità dell’impugnazione, priva di argomenti tali da renderne probabile una riforma alla luce della giurisprudenza di legittimità. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non riportando neppure per sintesi il contenuto dei motivi di appello, che la Corte di merito, riformando la sentenza di appello, ha esaminato nel merito, ritenendo ammissibile il gravame e fondate le singole censure.

Essendo dedotto un error in procedendo, lo scrutinio di legittimità non investe la correttezza della motivazione della sentenza impugnata ma l’effettiva sussistenza del vizio processuale, al qual fine è perciò necessario che il ricorso illustri le ragioni della dedotta violazione, in ossequio ai requisiti di ammissibilità prescritti dall’art.366 c.p.c. (Cass. 3612/2022; Cass. 24048/2021; Cass.29495/2020).

2. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’individuazione del termine di conclusione delle prestazioni professionali che, secondo il ricorrente, coincideva con l’emissione della fattura in data 23.12.2009, sostenendo che la prescrizione era stata interrotta con la successiva richiesta di pagamento del 18.12.2012 e che nessuna contestazione aveva sollevato la resistente in merito al fatto che le cure erano state completate nel dicembre 2009, non essendovi prova di una diversa data di esaurimento della prestazione.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. artt. 2954-2961 c.c., per aver la Corte di merito dichiarato la prescrizione del credito senza accertare il momento di esaurimento della prestazione, avendo esonerato la resistente dall’onere di dimostrare il decorso del termine di prescrizione, potendo solo in tal caso presumersi l’avvenuto pagamento. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2956, comma secondo, c.c., sostenendo che la resistente non aveva dato prova dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione, non avendo il giudice ammesso la prova testimoniale volta a dimostrare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione.

I tre motivi, che meritano un esame congiunto, sono infondati. L’art. 2956 n. 2 c.c. dispone che il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni. La norma si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore. Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente, l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass.11195/2007;

Cass. 19240/2004; Cass. 785/1998). Trattandosi di eccezione in senso stretto compete – di norma - al convenuto dimostrare il decorso del termine triennale di prescrizione (la quale decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere e quindi dall’esaurimento della prestazione professionale: art. 2956, comma primo, c.c.); ove l’eccezione risulti ritualmente proposta, il giudice può tener conto, a tal fine, di tutti gli elementi acquisiti al giudizio. Nel caso in esame la Corte di appello, in accoglimento dei motivi di gravame con cui la resistente aveva –tra l’altro – evidenziato come l’esaurimento delle cure nel settembre -ottobre 2009 fosse provata dalla stessa scheda clienti redatta dal professionista depositata in giudizio ed avente valore confessorio (cfr. sentenza, pag. 6), ha affermato che dalle acquisizione processuali era effettivamente emerso che le prestazioni odontoiatriche si erano concluse nell’ottobre 2009, accertando in concreto la data di compimento della prestazione, esaurita prima dell’emissione della fattura nel dicembre 2009, mai comunicata alla paziente e perciò non avente valenza interruttiva.

D’altronde l’esigibilità del compenso non era subordinato alla fatturazione della prestazione, compenso che poteva esser preteso senza ulteriori differimenti una volta esaurite le attività di cura (art. 2957, comma primo, c.c.). Non è violato l’art. 360 comma primo, n. 5 c.p.c., poiché il fatto storico rilevante in causa (il compimento della prestazione e il decorso del termine di prescrizione) è stato valutato, unitamente al rilievo della fattura (Cass. s.u. 8053/2014), né può ritenersi che la resistente sia stata sollevata dall’onere della prova del decorso del termine prescrizionale, avendo la Corte di merito individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione sulla base delle acquisizioni processuali, legittimamente valorizzando gli elementi agli atti (cfr. sentenza, pag. 9), ed avendo poi posto in rilievo che la fattura non era stata comunicata alla paziente e che l’unico atto interruttivo era la diffida di pagamento pervenuta oltre il termine triennale di prescrizione.

Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera