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Ordinanza — n. 11539/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to null notification of heirs under Art. 140 c.p.c. and Art. 291 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11539/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notification to one of the heirs was legally null. The lower court had ordered personal service to the heirs of the deceased defendant, but the required proof of receipt was missing. Consequently, the court ruled that without valid notification, the appeal could not proceed to examine the merits of the construction distance dispute.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: Following the Constitutional Court ruling on Art. 140 c.p.c., notification to heirs via registered mail is only valid if accompanied by proof of receipt; lack of such proof renders the notification null and the appeal inadmissible.

Parole chiave

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nullity of notification heirs of deceased registered mail proof inadmissibility appeal Art. 140 c.p.c. personal service contributo unificato violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
14817/2005) il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degliadempimenti stabiliti dal citato art. 140 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
27034/2022, era già stato concesso ai ricorrenti – ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, Art. 13, comma 1-quater
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R.
art 1171 c.c
articoli 873 c.c
Con l’unico motivo formulato, i ricorrenti denunciano la “violazione e falsa applicazione degli articoli 873 c.c.
art. 140 c.p
14817/2005) il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degliadempimenti stabiliti dal citato art. 140 c.p.c.
art. 291 c.p
27034/2022, era già stato concesso ai ricorrenti – ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7809/2010
Cass. n. 7809/2010 e, più in generale, Cass.
Cass. n. 5077/2019
7809/2010 e, più in generale, Cass. n. 5077/2019) che, a seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n.
Corte costituzionale n. 3 del 2010
5077/2019) che, a seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

il 22/2/1971), EMANUELE GIAMPINELLO, rappresentanti e difesi, in virtù di procura apposta in calce al ricorso, dall’avv. Marco Di Mauro, con elezione di domicilio digitale mediante indicazione della relativa pec: ; -ricorrenti – contro CORALLINA MARIANNA, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Portale, come da procura a margine del controricorso, con indicazione della relativa pec: giacomo.portale@pec.giuffre.it; -controricorrente – nonché contro R.G.N. 17794/2017 C.C. 29/02/2024 DISTANZE EMANUELE NUNZIA CONCETTINA (nata il 9/12/1949), EMANUELE GAETANO, EMANUELE CLAUDIO ANTONIO, EMANUELE GIUSEPPE, EMANUELE BASILIO; -intimati – avversola sentenza n. 435/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, pubblicata in data 19/04/2017; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal consigliere Aldo Carrato; letta la memoria della difesa della controricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso ex art 1171 c.c., depositato in data 9/10/1996, Salvatore Emanuele, dante causa degli attuali ricorrenti, denunciò al Pretore di Naso che Corallina Marianna aveva avviato lavori di costruzione di un fabbricato in violazione della distanza prescritta dal fabbricato di sua proprietà, chiedendo che venisse inibita la prosecuzione dell’opera. Costituendosi, la Corallina Marianna sostenne che la norma del piano di fabbricazione invocata non fosse applicabile perché concernente la distanza tra pareti finestrate, laddove le pareti sua e del ricorrente erano cieche.

Il Pretore sospese i lavori; il Tribunale, in accoglimento del reclamo, ordinò che la costruzione si arrestasse a tre metri dal confine. Riassunto il giudizio da Emanuele Salvatore, la Corallina Marianna chiese di poter costruire in aderenza, atteso che il fabbricato del Salvatore Emanuele era a distanza inferiore a mt.1.50 dal confine. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari della striscia di terreno interessato dalle opere, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 293/2009, rigettate le domande attoree, dichiarò il diritto della Corallina a costruire in aderenza, disponendo ctu in prosieguo per stimare la striscia di terreno dei confinanti da occupare.

2. La Corte d’appello, adita dall’Emanuele Salvatore, con sentenza n. 436/2017, confermò la decisione di primo grado, sostenendo che il Regolamento edilizio, stabilendo la distanza tra costruzioni fronteggianti, non poneva ostacoli tecnici alla costruzione in aderenza.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, Emanuele Nunzia, Emanuele Emanuela ed Emanuele Giampinello, nella qualità di eredi di Emanuele Salvatore. Ha resistito con controricorso l’intimata Corallina Marianna. Con ordinanza di questa Sezione n. 27034/2022 (pubblicata il 14 settembre 2022) è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso a Emanuele Basilio (rimasto contumace nel giudizio di appello e a cui la notifica non era stata effettuata personalmente) e a Emanuele Concettina (per la quale non si era perfezionata la notificazione eseguita a mezzo posta), rinviando la causa a nuovo ruolo, che veniva rifissata per l’adunanza camerale del7 febbraio 2023.

All’esito di quest’ultima adunanza, il collegio designato –sul presupposto che la controricorrente aveva prodotto certificato di morte di Emanuele Basilio intervenuta durante il giudizio di primo grado e, perciò, prima della notifica del ricorso per cassazione – disponeva, con ordinanza n. 26603/2023 (pubblicata il 14 settembre 2023), la notifica del ricorso per cassazione agli eredi di Emanuele Basilio personalmente, concedendo per l’adempimento il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, differendo nuovamente la causa nuovo ruolo, che veniva nuovamente rifissata per l’odierna adunanza camerale del 29 febbraio 2024, in prossimità della quale il difensore della controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo formulato, i ricorrenti denunciano la “violazione e falsa applicazione degli articoli 873 c.c. in relazione al piano di fabbricazione del Comune di Galati Mamertino”. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe errata perché la costruzione avrebbe dovuto essere eseguita osservando la distanza minima di metri 5 dal confine, essendovi la norma del piano di fabbricazione che imponeva il rispetto di tale distanza, ragion per cui si rendeva necessaria una specifica norma che consentisse la costruzione in aderenza e l’operatività del meccanismo della prevenzione.

2. Rileva il collegio che occorre, in via pregiudiziale, verificare la ritualità degli adempimenti notificatori da effettuare – a cura dei ricorrenti – nei confronti degli eredi (personalmente) di Emanuele Basilio in conseguenza della suddetta ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 26603/2023. Orbene, dalla documentazione prodotta in atti dal difensore dei ricorrenti in relazione all’ottemperanza degli adempimenti disposti con quest’ultima ordinanza, risulta che le notificazioni sono state regolarmente eseguite nei confronti degli eredi di Emanuele Basilio, nelle persone di Emanuele Nunzia Carmela, Emanuele Aldo ed Emanuele Giuseppe, ma non di Emanuele Rita, per la quale difetta la prova del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Infatti, per quanto emergente dagli atti effettivamente prodotti dal difensore dei ricorrenti, la notifica nei confronti di Emanuele Rita risulta “in primis” tentata presso il suo domicilio, ma la stessa è stata ritenuta “irreperibile” (per mancanza di elementi idonei all’individuazione del domicilio esatto, non conosciuto nemmeno dagli abitanti del posto, come si evince dalla relata); pertanto, l’ufficiale giudiziario ha proceduto ai conseguenti adempimenti contemplati dal citato art. 140 c.p.c., con attestazione, da parte dello stesso, del deposito nella casa comunale e dell’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa (avvenuta il 20 ottobre 2023), con indicazione della data di invio della raccomandata prevista dall’ultima parte dello stesso art. 140 c.p.c. (di cui viene riportatadall’ufficiale giudiziale solo la data di spedizione del 23 ottobre 2023).

Queste essendo le sole produzioni documentali acquisite e, quindi, effettivamente riscontrabili dal collegio, si evince che difetta l’allegazione sia della ricevuta di spedizione di quest’ultima raccomandata sia quella del suo ricevimento. La mancanza di tali produzioni – necessarie ai fini della verifica della compiutezza e della validità dell’eseguita notificazione ai sensi dell’art.140 c.p.c. e senza che il difensore dei ricorrenti abbia tempestivamente richiesto di essere rimesso in termini per la rinnovazione della stessa – rendono nulla la notifica effettuata nei confronti di Emanuele Rita.

Per giurisprudenza costante di questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 14817/2005) il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degliadempimenti stabiliti dal citato art. 140 c.p.c. (deposito della copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell'avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al ritualeadempimento della terza formalità costituita dalla notizia dell'avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere allegata all'originale dell'atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l'avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità della notificazione (e ciò considerando che, nella fattispecie, con la prima ordinanza interlocutoria n. 27034/2022, era già stato concesso ai ricorrenti – ai sensi dell’art. 291 c.p.c. - apposito termine per la rinnovazione della notificazione nei confronti di Emanuele Basilio, personalmente, e, quindi, stante la sua pregressa morte, da effettuare nei riguardi dei suoi eredi, altrettanto personalmente, come poi disposto nuovamente ed espressamente con la successiva ordinanza interlocutoria n. 26603/2023).

E’ stato, in particolare, puntualizzato (v. Cass. n. 7809/2010 e, più in generale, Cass. n. 5077/2019) che, a seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinché tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione.

Pertanto, stante la mancata produzione sia della ricevuta di spedizione che di quella di ricevimento della raccomandata prevista dall’ultima parte dell’art. 140 c.p.c. nei confronti di Emanuela Rita, non può che ritenersi la nullità della relativa notificazione, a cui consegue l’inammissibilità del ricorso (rimanendo, perciò, precluso l’esame del motivo con lo stesso formulato). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione