Cassation court allows testimonial evidence for simulated donation contracts where written proof was lost without fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appellant's claim that written evidence was strictly required to prove the simulation of a donation contract. While the lower court rejected testimonial proof due to alleged loss of documents, the Supreme Court clarified that for absolute simulation, oral evidence is admissible under specific conditions of the Civil Code. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Court of Appeal to re-evaluate the case using the correct evidentiary rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2722, 2724, 2725 c.c.: In cases of absolute simulation of formal contracts, testimonial evidence is admissible to prove the inexistence of the apparent contract, provided one of the statutory exceptions regarding written proof is met.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24188/2020 R.G. proposto da ROSSOLATO MAURO ANGELO, rappresentato e difes o dall’avv. Valeria Giacometti, con domicilio in Ivrea, Via Torino n. 289. –RICORRENTE– contro QUARTICELLI MARIA STELLA, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Della Rocca, con domicilio in Roma al Largo Lucio Apuleio n. 11. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1474/2020, pubblicata in data 17.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA 1. Oggetto: donazione 2di 83di 84di 85di 8 Non può condividersi la conclusione cui è pervenut o il giudice di merito, secondo cui la prova della simulazione pote va esser data per testi o per presunzioni solo in caso di perdita incolpevole del documentocontenente la controdichiarazione. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, nel caso di simulazione di contratti formali, la prova soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti disimulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta laforma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", menzionati dall'art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale (e per presunzioni:
Cass. 5296/1981) è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 cod. civ. e quindi 1) se vi sia un principio di prova per iscritto costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (Cass. 4339/1983; Cass.850/1986; Cass. 2998/1988; Cass. 697/1997; Cass. Cass.10240/2007). Per contro, solo nel caso di simulazione relativa occorre distinguere, poiché se la domanda è proposta da creditori o da terzi -che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi lecontrodichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito diforma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l'illiceità del negozio (Cass.697/1997;
Cass. 10240/2007; cfr. Cass. 18204/2017 secondo cui, in caso di simulazione relativa di un contratto di donazione, non si richiede che la controdichiarazione sia contenuta in un atto pubblico, essendo sufficiente la produzione della scrittura privata). L’errore della Corte distrettuale è consistito, quindi, nell’aver ritenuto indimostrata l’esistenza della simulazione in mancanza della dimostrazione della perdita incolpevole della controdichiarazione, potendo invece far ricorso alla prova testi o per presunzioni anche negli altri casi di cui all’art. 2724 c.c., trattandosi di provare l’inesistenza del contratto e non l’esistenza di un contratto diverso. soggette alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi ( Cass. 24687/2022 ;
Cass. 15169/2022; Cass.10443/2019). In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la pronuncia giudiziale incide sul vincolo matrimoniale mentre, riguardo all'accordo tra i coniugi, realizza -in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli -un controllo esterno. Ne consegue la possibilità di far accertare la simulazione dei negozi familiari attributivi di beni immobili, non ostandovi l’intervenuto recepimento tra le condizioni della separazione omologata o del divorzio congiunto.
4. Il ricorso incidentale con cui la resistente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la compensazione delle spese di entrambi i gradi di causa nonostante l’interale rigetto della domanda del ricorrente, èlogicamente assorbito. In conclusione, sono accolti, per le ragioni esposte, i motivi secondo e terzo del ricorso principale, è respinto il primo motivo, con assorbimento del ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso principale, rigetta il primo e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda