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Ordinanza — n. 11510/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; judgment declared extinct per Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11510/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Fulvio Pepe, had previously challenged an order confirming the execution of an inheritance division project against his sister, Marilia Pepe. Since the withdrawal met statutory requirements, the court terminated the proceedings and assigned the litigation costs to the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished when the appellant withdraws the suit, provided the withdrawal satisfies legal requisites, resulting in the termination of the judicial instance and the allocation of costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction withdrawal of suit inheritance division execution litigation costs allocation Civil Procedure Code divisione della massa ereditaria ritiro dell'azione di divorzio divorzio su richiesta comune

Disposizioni normative citate

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Art. 789, cod. proc. civ.
1951/1996), che ha dichiaro esecutivo ex art. 789, cod. proc. civ., il progetto di divisione ereditariadell’asse della de cuius Livia Pepe , germana del le parti.
Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
Ilricorrente, in data 28/02 /2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicato al difensore della controparte, che soddisfa i requisiti exart. 390, secondo comma, cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
, sicché, a norma dell’art. 391, cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591
Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36805/2018proposto da: PEPE FULVIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola (FLEMCL64P14B555V). -Ricorrente - Contro PEPE MARILIA, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Albore (LBRGLC67R13F839H), Angelo Di Perna (DPRNGL52B12G538B). -Controricorrente - Avverso l’ ordinanza d el Tribunale Salerno r.g. n. 1951/1996 depositata il 09/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Riccardo Guida. DIVISIONEUdita la Sostituta Procuratrice Rosa Maria Dell’Erba, la quale ha chiestodi dichiarare l’estinzione del giudizio. Udito l’avvocatoGianluca Albore. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Fulvio Pepe ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno, emessa in data 09/12/2016, nel procedimento di divisione (r.g. n. 1951/1996), che ha dichiaro esecutivo ex art. 789, cod. proc. civ., il progetto di divisione ereditariadell’asse della de cuius Livia Pepe , germana del le parti.

2. Marilia Pepe ha resistito con controricorso.

3. Ilricorrente, in data 28/02 /2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicato al difensore della controparte, che soddisfa i requisiti exart. 390, secondo comma, cod. proc. civ. , sicché, a norma dell’art. 391, cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio.

4. Le spese del giudizio cassazionesono a carico del ricorrente, in difetto di adesione alla rinuncia da parte di Marilia Pepe.

5. Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Così