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Ordinanza — n. 11439/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's fee claim by overturning lower court's allocation of payment to civil debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11439/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the lower court's order, allowing the lawyer to recover the full fee amount. The lower court had incorrectly allocated a partial payment made by the client to the civil debt instead of the criminal defense fees. The Court ruled that the burden of proving a payment extinguished a specific debt lies with the debtor, not the creditor, especially when the payment method (bank transfer) lacks specific attribution. Consequently, the payment was deemed insufficient to satisfy the lawyer's claim, and the case was remanded for a new decision on the fees.

Regesto Legislator

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Art. 1193 c.c.; Art. 2222 c.c.: The burden of proving that a payment has extinguished a specific debt rests with the debtor; if the debtor fails to prove the payment was made for that debt, the creditor is entitled to claim the full amount.

Parole chiave

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burden of proof payment allocation legal fees civil debt criminal defense extinguishment of debt onus probandi restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 1193 c.c.
Esposito aveva sostenuto di aver percepito per la difesa penale dei convenuti dovevano imputarsi al credito oggetto di causa in applicazione de i criteri sussidiari di cui all’art. 1193 c.c., essendo il credito per prestazioni giudiziali civili più oneroso di quello scaturito dal patrocinio in sede penale.
Art. 2222 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
D.M. 55/2014
2 del D.M. 55/2014, (compensi e spese) del regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense approvato con D.M.
art. 86 c.p
proposto da ESPOSITO MASSIMO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Sorrento, Corso Italia n.
art. 1193 c.c
Esposito aveva sostenuto di aver percepito per la difesa penale dei convenuti dovevano imputarsi al credito oggetto di causa in applicazione de i criteri sussidiari di cui all’art. 1193 c.c., essendo il credito per prestazioni giudiziali civili più oneroso di quello scaturito dal patrocinio in sede penale.
artt. 2222 c.c
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 c.c., 112 et 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 13533/2001
Cass. 2364/1994
13533/2001); soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioè puntualmente eseguito con riferimento al credito dedotto in giudizio, la prova viene a gravare sul creditore che sostenga che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso (Cass. 2364/1994;
Cass. 413/1999
Cass. 413/1999; Cass.2231/2001; Cass.
Cass. 2231/2001
Cass. 19527/2012
413/1999; Cass.2231/2001; Cass. 19527/2012; Cass.
Cass. 9592/2014
19527/2012; Cass. 9592/2014; Cass.28779/2018).
Cass. 28779/2018
Cass. 3902/1977
La prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe, infatti, sul debitore e ogni incertezza o ambiguità di tale prova deve risolversi contro il debitore e non già a danno del creditore o dei terzi (Cass.4215/1975; Cass. 3902/1977; Cass.
Cass. 1041/1998
3902/1977; Cass. 1041/1998; Cass.20288/2011; Cass.
Cass. 20288/2011
Cass. 205/2007
1041/1998; Cass.20288/2011; Cass. 205/2007), in mancanza della quale il debito deve considerarsi inadempiuto (Cass.
Cass. 1571/2000
205/2007), in mancanza della quale il debito deve considerarsi inadempiuto (Cass. 1571/2000;
Cass. 14741/2006
Cass. 27247/2023
Cassation Court reverses appeal for improper burden of proof shift regarding payment by promissory notes.
Cass. 26275/2017
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22676/2021 R.G. proposto da ESPOSITO MASSIMO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Sorrento, Corso Italia n. 186. –RICORRENTE– contro DI LEVA ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avv. Erik Furno, con domicilio in Napoli, Via Cesario Console n. 3. -CONTRORICORRENTE- e TRAMONTANO IDA E ROGA GERARDO, rappresentati e difesi dall’avv. Erik Furno, con domicilio in Napoli, Via Cesario Console n. 3. –CONTRORICORRENTI– avverso l’ordinanza del Tribunaledi Torre Annunziata , pubblicata in data 27.1.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.1.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. Massimo Esposito ha convenuto in giudizio Ida Tramontano e Gerardo Roga dinanzi al Tribunale di Torre Oggetto: compensi professionali Annunziata, esponendo di aver difeso Antonino Di Leva in un giudizio civile dinanzi al Tribunale, alla Corte d’appello di Napoli e in Cassazione; che, nel corso del giudizio di appello, i coniugi Roga Tramontano, controparti del Di Leva, avevano definito la lite con transazione, dando atto della rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P., rinuncia cui non aveva aderito il ricorrente.

Ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del compenso, pari ad €. 36.772,97, oltre accessori e spese di lite. Ida Tramontano e Gerardo Roga hanno resistito, chiamando in causa Antonino Di Leva, il quale, costituitosi in giudizio, ha eccepito di aver versato al ricorrente l’importo di € 14.891,18, di cui € 9861,18 a mezzo di assegnobancario. All’esito il Tribunale ha respinto la domanda, affermando che il Di Leva aveva corrisposto un importo superiore a quello spettante al difensore e che le somme che l’avv. Esposito aveva sostenuto di aver percepito per la difesa penale dei convenuti dovevano imputarsi al credito oggetto di causa in applicazione de i criteri sussidiari di cui all’art. 1193 c.c., essendo il credito per prestazioni giudiziali civili più oneroso di quello scaturito dal patrocinio in sede penale.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’avv. Massimo Esposito affidato a due motivi. Resistono con separati controricorsi, illustrati con memoria, Antonino Di Leva, Ida Tramontano e Gerardo Roga.

2. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 c.c., 112 et 116 c.p.c. e dell’art. 2, n. 2 del D.M. 55/2014, (compensi e spese) del regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense approvato con D.M. 55/14, lamentando che il Tribunale abbia quantificato i compensi senza riconoscere le spese vive anticipate dal difensore, che, cumulate ai compensi, assommavano ad un importo pari ad €. 18509,00, superiore a quello quantificato on l’ordinanza impugnata.

Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1193, 1995 e 2697 c.c., per aver il Tribunale ritenuto , in totale carenza di prova, che il versamento di €. 9891,18 fosse imputabile al credito per prestazioni civili, considerato che nel caso in esame il pagamento era stato effettuato mediante assegni e che, presumendosi l’esistenza del debito, era onere del cliente dimostrare l’infondatezza della pretesa, non potendo soccorrere i criteri residuali di imputazione del pagamento. Si deduce che il credito azionato in causa non poteva considerarsi il più oneroso poiché il giudice l’aveva quantificato in €. 11439,00, a fronte di €. 18051,64 richiesti per la difesa penale.

I due motivi sono fondati. Il Tribunale, nel quantificare le somme spettanti al ricorrente per la difesa civile, non ha riconosciuto le spese vive che il difensore sosteneva di aver anticipato le quali, cumulate a quanto riconosciuto a titolo di compenso, avrebbero superato l’importo corrisposto dal Di Leva, con la conseguenza che il pagamento non poteva considerarsi integralmente satisfattivo delle ragioni del difensore. E’ fondato anche il secondo motivo. L’importo di € 9.891,18 era stato corrisposto dal Di Leva a mezzo assegno; il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza di imputazione contestuale al pagamento e di prova che il pagamento fosse riferibile al compenso per prestazioni penali, la somma corrisposta dovesse imputarsi al debito oggetto di causa in quanto più oneroso, in applicazione dei criteri sussidiari di cui all’art. 1193 c.c..

Tale assunto non può essere condiviso. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre la prova del mancato pagamento, che integra un fatto estintivo, incombe al debitore (Cass. s.u. 13533/2001); soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioè puntualmente eseguito con riferimento al credito dedotto in giudizio, la prova viene a gravare sul creditore che sostenga che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso (Cass. 2364/1994;

Cass. 413/1999; Cass.2231/2001; Cass. 19527/2012; Cass. 9592/2014; Cass.28779/2018). L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, perciò, un prius logico anche rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che tale prova, da parte del creditore, acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato una dimostrazione esauriente e completa del fatto estintivo (Cass. 3902/1977; Cass. 1041/1998; Cass.20288/2011; Cass. 205/2007), in mancanza della quale il debito deve considerarsi inadempiuto (Cass. 1571/2000;

Cass.14741/2006). L’esigenza di verificare l’operatività dei criteri sussidiari di imputazione si poneva solo se fosse stato provato un adempimento satisfattivo del debitore, riferibile al singolo credito azionato. Per giunta, quando il pagamento risulta effettuato mediante assegnio cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), nulla è tenuto a provare il creditore, mentre compete al debitore dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati(Cass. 27247/2023;

Cass. 26275/2017). La prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe, infatti, sul debitore e ogni incertezza o ambiguità di tale prova deve risolversi contro il debitore e non già a danno del creditore o dei terzi (Cass.4215/1975; Cass. 3902/1977; Cass. 3020/1980). Sono, pertanto, accolti entrambi i motivi di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione a i motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Torre A nnunziata, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consigl