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Ordinanza — n. 11410/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls Milan court ruling, granting jurisdiction to local courts due to invalid exclusive forum clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11410/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the lower court's decision confirming Zurich Insurance's exclusive forum clause against the Barbato law firm. The firm argued the clause was invalid because it was not specifically signed under Article 1341 of the Civil Code, as it was merely read and approved without discussion. The court agreed, ruling that unilateral clauses derogating from territorial jurisdiction require specific written approval, thereby invalidating the exclusive forum and restoring jurisdiction to local courts in Campania.

Regesto Legislator

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Art. 1341 c.c.; Art. 1341, comma 2 c.c.: A unilateral clause derogating from territorial jurisdiction or establishing an exclusive forum requires specific written approval by the party; mere reading and approval without discussion are insufficient to validate such a clause.

Parole chiave

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exclusive forum clause unilateral contract terms specific written approval territorial jurisdiction Civil Code Article 1341 lawyer fee agreement invalid forum selection accordo tariffario

Disposizioni normative citate

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Art. 1341 c.c.
Art. 1341, comma 2 c.c.
L. 247/2012
13 bis L. 247/2012, 38, comma quarto, 115, 116 c.p.c., 1322, 1341, 1342, 1343, 1418 e 1421 c.c., sostenendo che, nel valutare la validità della clausola di elezione del foro esclusivo contenuta nella convenzione tariffaria, la Corte d'appello avrebbe dovuto presumerne il carattere vessatorio ai sensi dell'art.
D.L. 148/2017
19 quaterdecies del D.L. 148/2017 (secondo cui le convenzioni tariffarie si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria), che è norma priva di efficacia retroattiva (cfr.
art. 1431 c.c
Barbato ai sensi dell’art. 1431, comma secondo c.c..
art. 1341 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 7904/2020
Cass. 17939/2018
Cass. 15278/2015
17939/2018; Cass. 15278/2015; Cass.10942/2006; Cass.
Cass. 10942/2006
Cass. 2077/2005
15278/2015; Cass.10942/2006; Cass. 2077/2005, nonché, nel regime della L.
Cass. 18428/2023
Court allows lawyer's appeal against jurisdictional order, ruling forum selection clause in fee agreement is voidable as unilateral.
Cass. 9738/2020
Cass. 4531/2023
Italian court dismisses asylum claim where applicant failed to prove well-founded fear of persecution in Italy.
Cass. 673/2024
Cassation court dismisses appeal on non-omission of evidence regarding specific negotiation of exclusive clause.
Cass. 13132/2006
Cass. 2600/1971
Cass.13132/2006; Cass. 2600/1971; Cass.
Cass. 3589/1982
2600/1971; Cass. 3589/1982; Cass.E’ pertanto accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la competenza, in alternativa, del Tribunale di S.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6393/20219 R.G. proposto da STUDIO LEGALE BARBATO E ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante p.t. e BARBATO GAETANO, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Barbato, con domicilio in Roma, alla Via Tortolini n. 30, presso gli avv.ti Alfredo e Giuseppe Placidi. –RICORRENTI– contro ZURICH INSURANCE PLC, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Ponzanelli e Marco Passalacqua, con domicilio in Roma, Via Vittoria Colonna n. 39. –CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3950/2018, pubblicata in data 23.8.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.4.20224 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA 1. La Zurich Insurance PLC ha adito il Tribunale di Milano , esponendo di aver stipulato nel 2007 un primo accordo professionale con lo Studio legale Barbato ed associati che, nel 2013, era stato sostituito da una nuova convenzione tariffaria Oggetto: compensi professionali. sottoscritta dall’avv. Gaetano Barbato per conto dello Studio professionale; che il suddetto avvocato aveva poi chiesto di rinegoziare le condizioni economiche della nuova convenzione, lamentando di esser stato costretto a firmare senza aver avuto la possibilità di discuterne il contenuto, sostenendo che le nuove condizioni tariffarie erano peggiorative di quelle accordate ai fiduciari operanti al di fuori del territorio campano e, comunque, di aver firmato in proprio, senza impegnare lo Studio professionale.

La società attrice ha chiesto di dichiarare la piena validità ed efficacia della convenzione del 14.3.2013 nei confronti dello Studio professionale Barbato ed associati o, in subordine, di annullare detta convenzione per errore sulla persona del contraente, e di accertare l’efficacia vincolante della precedente convenzione del 2007. Si sono costituti lo Studio professionale Barbato e Associati e l’avv. Gaetano Barbato, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sul rilievo che la clausola di elezione del foro esclusivo, contenuta nell’accordo, non era stata sottoscritta ai sensi dell’art. 1431 c.c.; nel merito hanno resistito, chiedendo di annullare la convenzione del 2013 per dolo e di condannare la Zurich al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza in forza della clausola di elezione del foro esclusivo contenuta nella convenzione, ha dichiarato l’efficacia della convenzione tariffaria del 2013 nei confronti dello Studio Professionale Barbato ed associati, respingendo ogni altra richiesta. La pronuncia è stata confermata dalla Corte di appello, che ha affermato:

a) la validità ed efficacia della clausola di foro esclusivo, sebbene non specificamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c.c., sul rilievo che il contratto era stato perfezionato mediante un modulo predisposto dalla società assicurativa destinato a regolare in maniera uniforme non un serie indeterminata di rapporti professionali, ma solo i rapporti con i soli fiduciari campani ed era stato sottoposto all’approvazione della controparte, in condizione di ottenere una modifica del suo contenuto;

b) che la convenzione era stata sottoscritta dall’avv. Barbato per conto dell’associazione professionale dato il riferimento, contenuto nella scrittura, ai mezzi approntati dal professionista per far fronte agli impegni assunti e al fatto che il nuovo accordo sostituiva quelli precedenti, data inoltre la stretta connessione tra le due convenzioni;

c) che il nuovo accordo non era annullabile per dolo contrattuale, non essendovi prova che la società avesse tenuto comportamenti omissivi capaci di indurre in errore in ordine al contenuto del contratto, essendo legittima la previsione di condizioni tariffarie differenziate su base regionale. Per la cassazione della sentenza lo Studio Legale Barbato e Associati, in persona del legale rappresentante p.t. e l’avv. Gaetano Barbato hanno proposto ricorso affidato a due motivi. La Zurich Insurance PLT resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo sollevate contestazioni in diritto in merito all’efficacia della clausola di elezione del foro esclusivo e ai requisiti di forma necessari per ritenere validamente esercitato da parte dell’avv. Barbato il potere di rappresentanza per conto dello Studio professionale, con compiuta esposizione delle questioni rilevanti per la decisione.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 13 bis L. 247/2012, 38, comma quarto, 115, 116 c.p.c., 1322, 1341, 1342, 1343, 1418 e 1421 c.c., sostenendo che, nel valutare la validità della clausola di elezione del foro esclusivo contenuta nella convenzione tariffaria, la Corte d'appello avrebbe dovuto presumerne il carattere vessatorio ai sensi dell'art. 13 bis della legge 247/2012, con conseguente necessità che la clausola fosse sottoscritta a pena di inefficacia. Secondo i ricorrenti, la questione di competenza era stata, inoltre, decisa solo all'esito di un'istruttoria piena e, in ogni caso, sussistevano tutte le condizioni applicative dell'art. 1341, comma secondo, c.c., poiché che la convenzione era stata unilateralmente predisposta dalla società di assicurazioni per regolare una serie indeterminata di rapporti con i professionisti, il suo contenuto non era modificabile su richiesta degli aderenti e nel contratto era specificamente richiamata la disciplina delle clausole vessatorie.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 1388, 1399, 2233, 2721, 2722 e 2729 c.c., sostenendo che, poiché la convenzione tariffaria era soggetta alla forma scritta ad substantiam, non era possibile utilizzare elementi presuntivi per ritenere che l'avv. Gaetano Barbato avesse stipulato per conto dell'associazione, occorrendo la prova del rilascio della procura in forma scritta.

3. Il primo motivo è fondato; la seconda censura è assorbita. Dall'esame degli atti si evince che la convenzione tariffaria del 2013 era stata conclusa mediante l'utilizzo di un modulo predisposto dalla società assicurativa destinato ad essere utilizzato per disciplinare in maniera uniforme i rapporti con i fiduciari campani (cfr. sentenza, pag. 13). Oggetto del contratto erano le prestazioni professionali a favore della società per attività di consulenza e di rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziali a gestione dell'area dei sinistri, nonché per l'assistenza nei procedimenti di mediazione conciliativa di cui al decreto legislativo numero 28 del 2010.

Detto accordo era destinato a sostituire ed annullare le convenzioni precedenti e sarebbe entrato in vigore al momento della sottoscrizione da parte del professionista, applicandosi a tutte le cause in corso; era riservata all’assicuratore la facoltà di modificare il contenuto della convenzione, con facoltà di recesso da parte della Zurich in caso di mancata adesione da parte del professionista. La clausola – contemplata nel modulo - - con cui le parti avevano devoluto al Tribunale di Milano ogni controversia riguardante l’applicazione della convenzione o la gestione del mandato non recava la sottoscrizione dell’avv.

Barbato ai sensi dell’art. 1431, comma secondo c.c.. Occorre evidenziare che il testo contrattuale era destinato a valere entro un ambito territoriale limitato alla sola Regione Campania per ciò che riguarda le specifiche condizioni tariffarie, in ragione della specificità del contenzioso, del numero di controversie e di incarichi conferiti ai fiduciari (cfr. missive inviate dalla Zurich in data 8.5.2013 e 30.4.2013), e tuttavia la suddetta regolazione economica era parte di un testo contrattuale che includeva altre condizioni standardizzate per la disciplina della generalità dei rapporti con i fiduciari(cfr. comparsa di risposta della Zurich del 9.5.2017), tanto che, come ha precisato la sentenza, le condizioni predisposte erano conformi, per ammissione dei testi, a quelle generalmente utilizzate da altre Compagnie assicurative.

Per giunta, proprio in ragione delle peculiarità della situazione del contenzioso in Campania, appare logico ritenere che quelle condizioni fossero destinate ad essere impiegate per regolare ogni eventuale rapporto professionale (pregresso o futuro) con gli stessi fiduciari destinati ad operare in Campania, non già per la sola disciplina di singoli rapporti ad personam sia pure entro tale ristretto ambito territoriale (cfr. in tal senso la missiva Zurich dell’8.5.2013). Le clausole aventi contenuto vessatorio volte a regolare, nei termini suddetti, una serie indeterminata di rapporti dovevano essere specificamente sottoscritte a prescindere dalla previsione dell’art. 13 bis, comma terzo, L. 247/2012, introdotto dall’art. 19 quaterdecies del D.L. 148/2017 (secondo cui le convenzioni tariffarie si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria), che è norma priva di efficacia retroattiva (cfr.

Cass. 7904/2020). Giova ricordare che anche la clausola predisposta unilateralmente da un'impresa avente ad oggetto la deroga della competenza territoriale, con indicazione di un foro esclusivo non coincidente con quelli legislativamente individuati, ha natura vessatoria e deve essere approvata per iscritto in forma specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. (Cass. 17939/2018; Cass. 15278/2015; Cass.10942/2006; Cass. 2077/2005, nonché, nel regime della L. 247/2012: Cass. 18428/2023)). La necessità dell'approvazione scritta viene meno solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da unatrattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenutovessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione (Cass. 9738/2020;

Cass. 4531/2023; Cass.673/2024). Non era perciò sufficiente che il testo contrattuale fosse stato letto e approvato, occorrendo la prova dello svolgimento di una effettiva trattativa e discussione riguardante proprio la clausola sul foro elettivo. In mancanza di tale prova e di una specifica sottoscrizione, detta clausola era inefficace e la causa poteva esser proposta o dinanzi Tribunale di S. Maria Capua Vetere, quale luogo di residenza dei convenuti, o del Tribunale di Napoli, in relazione al luogo in cui era sorta o doveva eseguirsi il contratto, come eccepito dai ricorrenti già nel giudizio di merito, spettando alla parte la scelta dell’ufficio, tra quelli indicati, davanti al quale riassumere la causa (cfr.

Cass.13132/2006; Cass. 2600/1971; Cass. 3589/1982; Cass.E’ pertanto accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la competenza, in alternativa, del Tribunale di S. Maria Capua Vetere o del Tribunale di Napoli, cui è rimessa la causa anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la competenza, in via alternativa, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere o del Tribunale di Napoli, con concessione del termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente pronuncia per la riassunzione della causa e per la regolazio