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Ordinanza — n. 11391/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court rejects correction of order due to lack of material error and hereditary liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11391/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the request to correct a previous order regarding the appellant's standing as a beneficiary heir. The court found no material error or omission in the original document's header, noting the appellant was already fully identified. Furthermore, the court ruled that the appellant could not rely on limited liability for debts because they were ultimately held responsible for the entire estate and litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: A request for correction of a court order is inadmissible when no material error or omission exists in the document, particularly when the party is fully identified and the substantive outcome precludes reliance on specific procedural statuses like limited liability for debts.

Parole chiave

Generato dall'IA
correction of error material error beneficiary heir limited liability debt responsibility supreme court order procedural standing legittimazione attiva dell'erede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 24338/2023 R.G. proposto da RUSSO EMANUELE, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Pagnotta e dall’avv. Giovanni Verdesca, con domicilio in Roma, Via F. Denza n. 15. –RICORRENTE– contro DE LORENZIS MARIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Daniela Maria Grassi e Cecilia Nusiner, con domicilio in Roma, Via Donatello n. 11. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 5100/2023, pubblicata in data 17.2.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RILEVATO CHE: - Emanuele Russo chiede la correzione dell’ordinanza di legittimità n. 5100/2023 ove, nell’epigrafe, non è specificato che il ricorrente ha agito in cassazione nella qualità di erede beneficiato di Carmina Di Lorenzis. RITENUTO CHE: Oggetto: correzione errore materiale - la richiesta di correzione non sia suscettibile di accoglimento, non essendo ravvisabile alcun errore o omissione nell’intestazione dell’ordinanza, in cui il ricorrente è compiutamente individuato, non dovendosi anche specificare che egli aveva agito nella qualità di erede accettante con beneficio di inventario, tanto più che, all’esito del giudizio definito con l’ordinanza di legittimità di cui si discute, è stato escluso che il Russo potesse avvalersi, in tale veste, della limitazione di responsabilità per i debiti ereditari (costituiti dalle spese processuali di un precedente giudizio di merito di cui era stato parte il de cuius), essendo tenuto a rispondere del debito – e degli oneri del processo di opposizione e del successivo giudizio di legittimità –ultra vires hereditatis.

P.Q.M.

rigetta la richiesta di correzione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di