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Ordinanza — n. 11390/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal decree for omitting to rule on third-party claims regarding excessive duration of proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11390/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decree which rejected the appellants' opposition to a dismissal of their excessive duration claim. The appellants argued the lower court erred by deciding only on the indemnity requests of two heirs while ignoring identical claims filed by a company and another individual. The court found this omission a clear procedural flaw and ordered the case remitted for a complete decision on all pending requests.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A judgment is voidable if the court omits to rule on a claim properly presented by a party, requiring the case to be remitted for a complete examination of all disputed issues.

Parole chiave

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omessa pronuncia dura eccezione indennizzo durata ereditari rinvio giudizio indennità assicurativa petizione d'eredità responsabilità degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2975/2023 R.G. proposto da : MANGANARO MARCO, SICIL TRASPORTI DI MANGANARO AGATINO ; C SNC, MANGANARO BIAGIO, MICALIZZI AGATA AUSILIA, elettivamente domiciliati in MESSINA VIA GIORDANO BRUNO (IS. 80) 137, presso lo studio dell’avvocato ARIZZI DOMENICO (RZZDNC59R03F158R) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 536/2021 depositata il14/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. i ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte di Appello di Messina ha rigettato la loro opposizione contro il decreto di rigetto del ricorso originario proposto per il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata di un processo promosso davanti al Tribunale di Messina da essi ricorrenti e da Leonarda D’Angelo, deceduta il 31 dicembre 2019, e protrattosi dal 2011 al 20 settembre 2019. La Corte di Appello ha rigettato l’opposizione osservando che non risultava essere stato “prodotto alcun documento che attestasse la qualità di eredi degli istanti” rispetto a Leonarda D’Angelo;

2. il ricorso è basato su un unico motivo con cui vengono lamentate la “invalidità” del decreto “per error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.” e “la nullità della pronuncia per violazione o falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di decidere sulla domanda proposta dai ricorrenti”. 2.1. I ricorrenti evidenziano che il procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Messina ed asseritamente durato un tempo irragionevole era stato promosso non dalla sola Leonarda D’Angelo ma anche da essi ricorrenti e che la richiesta di equo indennizzo era stata avanzata dalla Siciltrasporti di Manganaro Agatino C. snc, da Micalizzi Agata Ausilia, da Manganaro Marco e da Manganaro Biagio e da questi ultimi due anche quali eredi di Leonarda D’Angelo.

Lamentano che la Corte di Appello ha deciso solo della domanda di indennizzo proposta da Manganaro Marco e da Manganaro Biagio quali eredi di Leonarda D’Angelo ed ha omesso di decidere della domanda proposta dalla Siciltrasporti di Manganaro Agatino C. snc, da Micalizzi Agata Ausilia e, in proprio, da Manganaro Marco e da Manganaro Biagio;

3. deve osservarsi preliminarmente che i fatti evidenziati dai ricorrenti e di cui al superiore punto 2.1 sono confermati dal Ministero della Giustizia in controricorso;

4. il ricorso è fondato: la Corte di Appello ha pronunciato solo su una parte dell’opposizione -precisamente sulla parte relativa alla domanda di equo indennizzo avanzata da Manganaro Marco e da Manganaro Biagio in qualità di eredi di D’Angelo Leonarda- ed ha trascurato la parte relativa alla domanda della Siciltrasporti di Manganaro Agatino C. snc, alla domanda di Micalizzi Agata Ausilia e alle domande proposte, in proprio, da Manganaro Marco e da Manganaro Biagio: il vizio di omessa pronuncia è evidente;

5. il decreto impugnato deve essere cassato in riferimento a quanto dedotto in ricorso ferma invece restando la statuizione, non impugnata, di rigetto della opposizione proposta da Manganaro Marco e da Manganaro Biagio quali eredi di D’Angelo Leonarda. Il giudice di rinvio (Corte d’Appello di Messina in diversa composizione) regolerà anche le spese di questo giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorsoe cassa il decreto impugnato, con rinvio , anche per le spese di questo giudizio ,