Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defect in accelerated decision under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible following an accelerated decision in camera by the proposing judge. The appellants challenged a property co-ownership ruling, but the Court found no merit in their substantive arguments regarding the specific cadastral titles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the respondent's legal fees and court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The proposal for an accelerated decision under Art. 380-bis c.p.c. does not create a situation of incompatibility for the proposing judge, and the subsequent in-camera ruling constitutes a distinct phase of the same proceeding, rendering the appeal inadmissible if the substantive grounds are unconvincing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14631-2019 proposto da: BOTTARI ROBERTO e MATTEINI PATRICIA,elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI n. 6, nello studio dell’avv. UGO RONCHI, che li rappresenta edifende -ricorrenti - contro GIANNOTTA STEFANO e VIGLIETTA ANTONIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAPOSILE n. 2, nello studio dell’avv. ANTONINA ANZALDI, rappresentatie difesi dall’avv. FABIO NANNOTTI -controricorrenti - avverso la sentenza n. 346 / 20 19 del la CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il18/02/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 18.1.2007 Bottari Roberto e Matteini Patrizia evocavano in giudizio Giannotta Stefano e Viglietta Antonia innanzi il Tribunale di Pistoia chiedendo l’accertamento della comproprietà di una corte dal cui uso essi attori erano stati estromessi.
Nella resistenza dei convenuti, che eccepivano la proprietà esclusiva dell’area oggetto di causa, il Tribunale, con sentenza n. 694/2012, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 346/2019, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame interposto dagli originari attori avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Bottari Roberto e Matteini Patrizia, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso Giannotta Stefano e Viglietta Antonia. A seguito della comunicazione di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con istanza del 21.7.2023 la parte ricorrente ha richiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può farparte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024). Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di consiglio), il cons. Stefano Oliva, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità. Passando all’esame dei motivi, col primodi essi, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 948, 1159 c.c. e 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non conseguita la prova della proprietà del cespite oggetto della domanda di rivendicazione.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta invece il difetto assoluto di motivazione, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. I motivi sono infondati. Partendo (per priorità logica) dal secondo motivo, non si ravvisa né il difetto assoluto di motivazione né quello di motivazione apparente, sulla scorta dei principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SSUU 8053/2014 e, quanto allo specifico vizio di motivazione apparente, SSUU m. 2763/2023 in motivazione). La sentenza, infatti, soddisfa sicuramente il cd minimo costituzionale e lascia senz’altro percepire le ragioni della decisione.
Infondato è anche il primo motivo.La domanda era chiaramente inquadrabile nell’alveo della revindica, posto che gli attori, odierni ricorrenti, avevano invocato l’accertamento della comproprietà dell’area controversa e la sua restituzione mediante rimozione del cancelletto realizzato dagli odierni controricorrenti; era dunquepreciso onere degli attori, che non erano nel possesso della res controversa, di fornire la prova rigorosa del diritto reale di comproprietà da essi rivendicato, attraverso la produzione del loro titolo di provenienza sino a risalire ad un acquisto a titolo originario (cfr., ex multis, Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7894 del 09/06/2000, Rv.537457; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3648 del 24/02/2004, Rv.570460). Il medesimo criterio si applica nell’ipotesi di cosa il cui possesso sia stato acquistato dal rivendicato a seguito di furto (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 2612 del 04/02/2021, Rv. 660328), nonché nel caso in cui il rivendicante abbia acquistato il possesso con violenza o clandestinità, ovvero sussista uno stato di obiettiva e seria incertezza sulla sua legittimità (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n.30606 del 30/12/2011, Rv. 620780).
Solo quando l’attore che agisce in rivendicazione si trova nel legittimo possesso della cosa oggetto del preteso diritto, infatti, è esonerato dall'onere della cd. probatio diabolica richiesta per la azione di rivendicazione (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 12300 del 04/12/1997, Rv. 510704; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 2621 del 27/04/1982, Rv. 420474). Il motivo articolato dalla parte ricorrente non si confronta con i principi appena richiamati, in quanto la stessa non dimostra di aver ritualmente fornito, nel corso del giudizio di merito, la prova rafforzata del suo diritto di comproprietà richiesta dall’art. 948 c.c., mediante indicazione della relativo documentazione, del momento e dello strumento processuale con cui essa sarebbe stata prodotta, ma si si concentra essenzialmente sulla posizione dei convenuti e, quanto alla posizione degli attori –che era invece proprio quella da approfondire – si è limitato a sottolineare l’intestazione catastale agli originari danti causa e la mancata variazione, mentre invece doveva riportare, trascrivendone le parti di rilievo, i titoli su cui fondava il diritto di comproprietà, anche perché risulta dalla CTU –come riporta lo stesso ricorso a pag. 3 –che dal titolo del 2002 (per notaio Regni) gli attori acquistarono i mappali 361 sub 3 e 361 sub 2, ma non anche il mappale 361 sub 1 che rappresenta la corte in contestazione.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 380 bis sollevata con la memoriadei ricorrenti resta superata dall’autorevole pronuncia delle sezioni unite sopra citatache ha esaminato anche tali profili. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.–codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass.
Sez. U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023,Rv. 668909) . Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, s