Cassation appeal dismissed and case extinguished due to waiver by appellant after initial inadmissibility ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the cassation appeal filed by Immobiliare Boninsegna Srl against a lower court's decision declaring the appeal inadmissible for being filed late. Although the initial ruling rejected the appeal under Article 325 of the Code of Civil Procedure, the appellant subsequently submitted a formal waiver of the appeal on April 5, 2024. The court granted this request for extinction in accordance with Article 390 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the proceedings without addressing the merits of the original time-bar argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: The filing of a formal waiver of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, regardless of any prior procedural rulings on inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14628/2019 R.G. proposto da: IMMOBILIARE BONINSEGNA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato FLOCCO MARINA (FLCMRN66S58A485T) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro TACCHELLA LUIGI, NEW ACTON SRL, TINTI BATTISTA, BONINSEGNA ADELINO; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2973/2018, depositata il 31/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PRMESSO CHE 1. L’Immobiliare Boninsegna s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza 31 ottobre 2018, n. 2973 della Corte d’appello di Venezia, che ha dichiarato inammissibile il gravame fatto valere dalla ricorrente in quanto proposto oltre il termine c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c. Gli intimati Luigi Tacchella, New Acton s.r.l., Battista Tinti e Adelino Boninsegna non hanno proposto difese.
2. In data 5 aprile 2024 la ricorrente ha depositato “atto di rinuncia al ricorso per cassazione”, chiedendo a questa Corte di pronunciare l’estinzione del giudizio, e memoria nella quale si ribadisce la richiesta di dichiarare l’estinzione. L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 c.p.c. Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi gli intimati difesi nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consigl