Cassation appeal dismissed for failure to submit authentic copy of appealed appellate court decision as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicants failed to attach the authentic copy of the contested appellate court decision. Although the applicants argued for the admissibility of the single-judge's earlier ruling, the court held that the specific appellate decree was not deposited by the opposing party. Consequently, the procedural requirement under Article 369 of the Code of Civil Procedure was not met, leading to the dismissal of the appeal and an order for the applicants to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the authentic copy of the contested decision is not attached, unless the opposing party has already deposited the judgment, which was not the case here.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16508/2022 R.G. proposto da : INGRASCI MIRELLA, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA ALDEBARAN, 9, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CARMELO (BRNCML57E30C351L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 537/2021 depositata il29/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
Rilevato che: - Giovanna, Mirella, Cinzia e Rosalia Ingrascì hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto n . 3044/2021 della Corte d’appello di Catania, che, secondo quanto risulta dall’esposizione dei fatti, aveva dichiarato improcedibile l’opposizione ex art. 5 ter della L. 89 del 2001; - il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: - in prossimità della camera di consiglio, le ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
Ritenuto che: - il ricorso è improcedibile in quanto le ricorrenti non hanno allegato la copia autentica del decreto impugnato (decreto della Corte d’appello di Catania n. 3044/ 2021 depositato il 29.12.2021 nel procedimento di opposizione iscritto al N. 537/2021) ma il decreto del giudice monocratico delegato del 31.1.2021, pronunciato nel procedimento n . 1063/2020; - l’art. 369 c.p.c. prevede che insieme al ricorso debba essere depositato, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, salvo cheil provvedimento risulti depositato dal controricorrente (Cass.
Sez.Un. n. 10648/2017) , evenienza non verificatasi nel caso di specie; - il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - considerato che i giudizi ex L. 89/2001 sono esenti dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1 - quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 906,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della