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Ordinanza — n. 10925/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding surveillance camera violating privacy rights in condominium dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10925/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court partially allowed the appeal against a second-instance judgment concerning a condominium dispute involving servitudes and surveillance. While the lower court upheld the removal of a security camera, the cassation court found the camera's placement violated privacy rights by capturing the entire entrance and surrounding walkway. Consequently, the court quashed the second-instance decision on this specific point and remanded the case for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 161 e ss. Codice Privacy; Art. 615 bis cod. pen.: A private surveillance system installed in a condominium violates privacy rights if its field of view extends beyond the immediate private space, such as capturing the entire entrance or public walkways, thereby justifying criminal liability under Art. 615 bis.

Parole chiave

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condominium privacy rights surveillance camera placement Art. 615 bis code private sphere protection video surveillance liability diritto di passo diritto dei trasporti tassa di transito

Disposizioni normative citate

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Art. 161 e ss. Codice Privacy
Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, in aperta violazione del Codice della Privacy, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere re nell’applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati (art. 161 e ss.
Art. 615 bis cod. pen.
del “codice privacy”, nonché dell’art. 615 bis cod. pen. Il ricorrente sostiene che la decisione della Corte d’appello si pone in aperta violazione dell’art.
art. 615 bis cod. pen
del “codice privacy”, nonché dell’art. 615 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 14346, 9/8/2012, Rv. 623916
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22742/2020 R.G. proposto da : COCUCCI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ISERNIA VIA UMBRIA 16, presso lo studio dell’avvocato ONORATO STEFANIA (NRTSFN76B56C034X) rappresentato e difeso dall'avvocato CAPPELLU STEFANO (CPPSFN57P18H501A) -ricorrente- contro ROSSI SERGIO, FANTOZZI CARMELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LA SPEZIA 58, presso lo studio dell’avvocato SACCHETTI GIOVANNI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CATERINA GAETANO DOMENICO (CTRGND63B07B519C) -controricorrenti- nonchè contro COCUCCI TIZIANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 161/2020depositata il 21/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO. Osserva 1. Per quel che ancora qui rileva, Sergio Rossi e Carmela Fantozzi convennero in giudizio Raffaele Cocucci ed Elisa Pietrantonio perché fosse accertato che il loro fondo non era gravato da servitù di passaggio veicolare né di parcheggio, ma solo da servitù di passaggio pedonale, con accesso dal cancello apposto al civico 47; nonché perché i convenuti fossero condannati a rimuovere una telecamera di sorveglianza installata sul loro balcone e puntata in direzione del portone d’ingresso.

Il Tribunale rigettò le domande. 1.

1. La Corte d’appello di Campobasso, accogliendo parzialmente l’impugnazione del Rossi e della Fantozzi, confermata la libertà del fondo degli attori da servitù di passaggio carrabile e di parcheggio, e affermata servitù di passaggio pedonale, condannò Raffaele Cocucci a rimuovere la telecamera (nelle more del giudizio d’appello, deceduta la Pierantonio, le era succeduto il figlio Raffaele Cocucci, nel mentre il figlio Tiziano aveva dichiarato di avere rinunciato alla devoluzione).

2. Raffaele Cocucci ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi. Sergio Rossi e Carmela Fantozzi resistono con controricorso.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Il Cocucci espone che con l’atto pubblico del 14/5/1988 Elisa Pietrantonio, alla quale era succeduto l’esponente a titolo ereditario, aveva, a sua volta, acquistato, da Giuseppe Battista e da Reginaldo Roberto Battista, l’immobile, proveniente dall’atto divisionale del 26/4/1988 (stipulato fra i germani Battista). In quest’ultimo strumento era stato disposto quanto segue: Gli immobili vengono assegnati alle parti condividenti così come si trovano, con tutti i diritti, le pertinenze, le accessioni, le servitù, con la proprietà pro quota delle parti comuni degli edifici, come per legge e per destinazione.

I condividenti precisano che i signori Battista Giuseppe e Battista Reginaldo e loro aventi causa hanno diritto di transito sui vialetti di accesso al fabbricato . Proprio in ragione di ciò Elisa Pietrantonio, lamentando che gli odierni controricorrenti avevano impedito il passaggio veicolare opponendo dei cancelli all’esercizio di una tale servitù, aveva agito in via possessoria, ottenendo tutela. Indubbiamente l’atto di divisione richiamato aveva formato oggetto di discussione fra le parti, tanto da avere spinto la controparte ad agire in “negatoria servitutis”.

L’omesso esame di un tal titolo assumeva certamente valore decisivo, conclude il ricorrente. 3.

1. Il motivo risulta fondato con le precisazioni di cui appresso. Del contratto di divisione senz’altro si discusse nel corso del giudizio (ne dà conto la sentenza alla quarta pagina – non numerata). La Corte di merito, tuttavia, non mostra di averlo valutato al fine di rinvenire la volontà delle parti a riguardo del punto che è qui controverso. E cioè se con il termine “transito” si sia voluto intendere passaggio solo pedonale o anche veicolare. Fermo restando che appartiene al sindacato incensurabile del giudice del merito, sulla base delle emergenze di causa, assegnare significato restrittivo o estensivo al termine in parola, è necessario che il giudizio tenga conto dello strumento evocato, la cu interpretazione assume carattere decisivo.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 324 e 2909 cod. civ., assumendo che la statuizione irrevocabile in sede possessoria costituiva giudicato esterno, al quale la Corte d’appello illegittimamente non si era adeguata. 4.

1. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa "petendi" e "petitum"); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, ne' le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio (Sez. 2, n. 7747, 20/07/1999, Rv. 528790).

Si è poi, in esatta linea di continuità, chiarito che nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori (Sez. 2, n. 21233, 05/10/2009, Rv. 610215; conf., ex multis, Cass. n. 27513/2020, Cass. n. 24260/2023, non mass.).

5. Con il terzo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, addebitandosi alla sentenza di avere omesso di prendere in esame la circostanza che il posto auto è stato assegnato ai convenuti in virtù dell’intervenuta usucapione del relativo diritto di parcheggio . Inoltre, viene soggiunto, erroneamente la Corte locale aveva affermato che l’odierna parte ricorrente non aveva chiesto di provare un tal diritto, senza considerare che una tale prova emergeva dal giudizio possessorio e dalla stessa difesa dei ricorrenti, i quali avevano lamentato che i figli della Pierantonio continuavano a parcheggiare sui viali del complesso. 5.

1. Il motivo è inammissibile. Piuttosto che dolersi dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, con la censura in rassegna, il ricorrente invoca un improprio riesame del vaglio istruttorio. Inoltre, non risulta smentito quanto affermato dalla sentenza, e cioè che non era stato chiesto di provare l’intervenuta usucapione del diritto di parcheggio.

6. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione degli artt. 161 e segg. del “codice privacy”, nonché dell’art. 615 bis cod. pen. Il ricorrente sostiene che la decisione della Corte d’appello si pone in aperta violazione dell’art. 615 bis cod. pen., stante che la installazione della telecamera non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata. 6.

1. Il motivo è infondato. Sul punto la sentenza impugnata ha reso la seguente motivazione: In tema di impianti di sorveglianza privati, il Garante della privacy si è occupato di indicare una serie di regole da rispettare, affinché essi vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni in tema di responsabilità civile e sicurezza dei dati onde evitare di incorrere in illeciti. Così, il singolo condomino: non sarà obbligato a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, ma sarà tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato: l’angolo di ripresa dovrà, quindi, essere limitato alla porta di casa e non a tutto il pianerottolo o alla strada, oppure al proprio posto auto e non a tutto il garage, ecc.

Alle medesime disposizioni vigenti per i sistemi di videosorveglianza, soggiacciono i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche tramite registrazione. Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, in aperta violazione del Codice della Privacy, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere re nell’applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati (art. 161 e ss. Codice Privacy), oltre ovviamente all’eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.

Nel caso di specie, la telecamera inquadra il portone di ingresso all’intero condominio e parte del viale circostante il condominio stesso. Ne consegue la violazione delle disposizioni innanzi richiamate, violazione sufficiente ad accogliere l’appello sul punto . Il motivo non si confronta con la riportata motivazione, la quale, peraltro, individua il discrimine, che nel caso di specie risulta superato dalla circostanza che la telecamera risulta collocata in modo tale da non garantire la tutela del diritto alla privatezza (cfr., “a contrario”, Sez. 1, n. 14346, 9/8/2012, Rv. 623916).

7. In conclusione, nei limiti di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio statuirà anche sul capo delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il terzo e rigetta il quarto, cassa la sen