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Ordinanza — n. 10915/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding administrative process delay compensation and procedural sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10915/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by multiple individuals against a Rome Court of Appeal decision denying administrative process delay compensation. The lower court applied statutory exclusions based on a lack of standing for public employees to initiate specific pension procedures and imposed fines for procedural abuse. The Supreme Court upheld this ruling, affirming that procedural delays do not automatically negate the right to compensation and that fines are discretionary tools to curb abusive litigation.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) della l. n. 89 del 2001; Art. 5-quater della l. n. 89 del 2001: The right to compensation for unreasonable process duration is not automatically affected by procedural delays, and monetary sanctions for abusive litigation remain within the discretion of the trial court based on the party's fault.

Parole chiave

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administrative process delay equitable compensation procedural sanctions public employee standing abuse of process Cassation appeal legal standing procedura di azione in materia di assicurazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) della l. n. 89 del 2001
La Corte d’appello di Roma ha ritenuto applicabile l’ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettera a) della l.
Art. 5-quater della legge n. 89 del 2001
Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della l.
Art. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
Art. 5-ter della l. n. 89 del 2001
Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della l.
Art. 96 c.p.c.
Art. 91 e 92 c.p.c.
art. 2697 c.c
6 paragrafo 1 CEDU, dell’art. 2697 c.c.
art. 3 Cost
Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 3 Cost.
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15846 del 2017
Cass. n. 5433 del 2016
Cass. n. 26497 del 2019
Cass. n. 26497 del 2019).
Cass. n. 6614 del 2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28770/2022 R.G. proposto da: CASCELLA RITA, CENTO GIOV BATTISTA, CHIMIENTI ANTONIO, CESTRA PAOLO, CESARI FABRIZIO, CERRONI ELIA, CIALDEA SAVERIO, CHIRICO STEFANO, CIPRIANO FRANCESCO, CRISTIANO ANTONIO, CRISPINO GIANNI, CONSOLI VALERIO, CONTINO MARINA, CIRIELLO ANGELA, CRISTIANI MADDALENA, CUCITI GIOVANNI, DELICATO VINCENZO, DE GIORGI MANUELA, D'EGIDIO MAURO, D'AMICO ROBERTO, DAGOSTINO LUISA, DE ASTIS LUIGIA, DI CUFFA ALBERTO, DE NUNZIO MARCO, DENTCE D'ACCADIA MARCELLO, DI BERARDINO ARCHIMEDE LORENZO, DI FELICE LORENA, DEL MAFFEO OLIMPIA, DI FRANCIA PAOLO, DI PERSIA MARIA, ESPOSITO CONCETTA, DI LALLA VITTORIO, FARINA FURIO, DI LEVA CIRO, DI PIETRO DANIELA, ESPOSITO ASSUNTA, FARINA ROSSANNA, FEDERICO SALVATORE, FESTA MARIA NUNZIA, FARINACCI DOMENICO, FUSCO AMATO, FRONCILLO GAETANO, FERRARI CARLO, FASANO LUISA, FRISCIOTTI MAURO, FRANCARIO VINCENZO, FUSCO ANTONIO, FRANGEAMORE BARBARA, FIORIELLO ANTONELLA, FERRETTI CARLO, elettivamente domiciliati in Roma Via Taggia n. 55, presso lo studio dell’avvocata BUDA CLAUDIA ZHARA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZHARA BUDA MASSIMO -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di ROMA RG n. 50166/2022 depositato il 09/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rita Cascella ed altri, indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso il decreto RG n. 50166/2022 della Corte d’appello di Roma, depositato il 9 maggio 2022. L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensive.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria.

3. Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, proposta dai ricorrenti avverso il decreto del magistrato designato del 13 dicembre 2021, con cui era stata rigettata la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo amministrativo instaurato nel maggio 2011 dinanzi al TAR Lazio e definito nel 2021. La Corte d’appello di Roma ha ritenuto applicabile l’ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettera a) della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, avendo lo stesso TAR Lazio adito evidenziato l’esistenza di una consolidata giurisprudenza in punto di difetto di legittimazione dei pubblici dipendenti, quali singole persone fisiche, ad attivare la procedure inerenti alla previsione legislativa dettata dalla l. 8 agosto 1995 n. 335 sulla previdenza complementare. È stata poi irrogata ai ricorrenti opponenti la sanzione di cui all'art. 5-quater della legge 24 marzo 2001, n. 89, nell’importo di € 2.000,00 ciascuno.

4. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett.

a) della l. n. 89 del 2001, dell'art. 6 paragrafo 1 CEDU, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., contestando la ritenuta originaria infondatezza, ovvero la temerarietà, della domanda azionata nel processo presupposto, che neppure emergeva dalla sentenza del TAR.Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione ad azionare la previdenza integrativa e l’adito TAR aveva disposto altresì la compensazione delle spese di lite, a conferma della non temerarietà della stessa. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento dei ricorrenti rispetto all’esito avuto in altre pronunce della stessa Corte d’appello di Roma su identiche domande. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 5- quater della legge 24 marzo 2001, n. 89, per mancanza dei presupposti della irrogata sanzione.

5. I quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e si rivelano non fondati. 5.1. L'art. 2, comma 2 - quinquies , lettera a) della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, esclude l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese. Come più volte ribadito da questa Corte (già nella disciplina anteriore all'introduzione del vigente comma 2- quinquies, lettera a, dell'art. 2, legge n. 89/2001), in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il patema d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è perciò da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche per il periodo comunque conseguente alla consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese che sia sopravvenuta dopo che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole (Cass. n. 2020 del2023).

La valutazione di temerarietà del giudizio presupposto operata dal giudice del merito dell'equa riparazione non va soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., il quale prevede il solo vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Non sussiste, in ogni caso, nella specie il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: i fatti indicati dai ricorrenti, rilevanti in causa, sono stati comunque presi in considerazione dai giudici del merito, ancorché la decisione abbia apprezzato gli stessi in modo difforme dalle allegazioni operate al riguardo dai medesimi instanti. 5.2. La Corte d’appello di Roma ha fatto applicazione del comma 2-quinquies, lettera a) , dell'art. 2, legge n. 89/2001 in una fattispecie in cui il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni resistenti di dare avvio alle procedure di negoziazione per istituire le forme pensionistiche complementari di cui alla l. 8 agosto 1995 n. 335, con riguardo particolare al personale militare, della GdF e delle Forze di Polizia, come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 195 del 1995.

I ricorrenti, appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e ad associazioni sindacali della Polizia, avevano impugnato il silenzio- inadempimento delle amministrazioni resistenti formatosi sulle diffide inviate, nelle quali si chiedeva di dare attuazione a forme di previdenza complementare a beneficio dei dipendenti. Consta sul punto un orientamento della giurisprudenza amministrativa già esplicito all’epoca della instaurazione del giudizio presupposto, e poi consolidatosi negli anni, secondo cuii dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti negoziali di cui all'art. 67, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, che appartiene in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento civile, e ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali d'interessi collettivi, per quanto attiene alle Forze di polizia a ordinamento militare e al personale delle Forze armate, chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali; di conseguenza, sono stati dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti pubblici dipendenti, i ricorsi da essi proposti avverso il silenzio inadempimento serbato dal Governo circa la previsione legislativa dettata dalla l. 8 agosto 1995 n. 335 sulla previdenza complementare da attuarsi mediante i c.d.

Fondi pensione relativamente al personale del pubblico impiego, atteso che la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell'obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi, anche mediante la speciale procedura d'impugnazione del silenzio inadempimento, spetta in via generale ai soli soggetti titolari dell'interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo, i quali proprio in ragione di tale titolarità sono legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo (Consiglio di Stato sez.

IV, 24 ottobre 2011, n. 5697; TAR Lazio, I-bis, 15 aprile 2021, n. 4430 e n. 4431; TAR Lazio, I Stralcio, 1 febbraio 2021, n. 1292; ma già T.A.R. Lazio, sez. I, 8.3.2011, n. 2092; id. n. 8008 del 2010; nn. 7448, 7456 e 7458 del 19 aprile 2010 e n. 10560 del 30 ottobre 2009 e n. 2991 del 24 febbraio 2010). 5.3. Il decreto impugnato è perciò immune dalle proposte censure di violazione di norme di diritto, avendo apprezzato in fatto la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, che la loro domanda era stata proposta dinanzi al Tar in conclamata carenza di legittimazione attiva e perciò era insuscettibile di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite della ragionevole durata.

Perché la parte possa dirsi consapevole della infondatezza delle proprie domande o difese, agli effetti del comma 2 - quinquies, lettera a), dell'art. 2, legge n. 89/2001, non è necessario l’accertamento della mala fede, essendo sufficiente altresì la carenza di quella pur minima diligenza che le avrebbe consentito di rendersi conto immediatamente di tale assoluta infondatezza, e che può appunto desumersi dalla contrarietà dell'iniziativa giudiziaria alla giurisprudenza consolidata. 5.4. Non è preclusa al giudice dell’equa riparazione la valutazione che la parte abbia agito o resistito nel processo presupposto consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese dalla decisione che in quella sede fu adottata tra le parti in sede di regolamentazione delle spese di lite o di eventuale responsabilità ex art. 96 c.p.c., potendo venire in gioco ai fini delle statuizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. ragioni legate ai termini della controversia che non si ripercuotono automaticamente sul diritto al riconoscimento dell’indennizzo a norma del citato comma 2-quinquies, lettera a, dell'art. 2, legge n. 89/2001. 5.5.

Infine, non è dirimente il richiamo di precedenti giurisprudenziali difformi in tema di equa riparazione, poiché i motivi della decisione, in tanto possono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto o in diritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già perché eventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardanti altre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche (Cass. n. 15846 del 2017).

6. È altresì da respingere il quarto motivo di ricorso. L'art. 5- quaterdella legge n. 89/2001 prevede che il giudice, che dichiari inammissibile o manifestamente infondata la domanda per equa riparazione, possa condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad € 1.000 e non superiore ad € 10.000. Come già affermato da questa Corte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare se sussistono i presupposti per disporre una sanzione pecuniaria a carico della parte nelle ipotesi di declaratoria di inammissibilità o rigetto della domanda per manifesta infondatezza, rimanendo detta sanzione compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che, per realizzarsi concretamente, presuppone misure volte a ridurre i rischi di abuso del processo (Cass. n. 5433 del 2016;

Cass. n. 26497 del 2019). E' stato altresì già precisato in giurisprudenza, a proposito del medesimo art. 5-quater della legge n. 89/2001, che "ciò a cui il legislatore ha attribuito rilievo decisivo è la repressione dell'uso abusivo e distorto del processo, prevedendo l'assoggettabilità a sanzione sia di coloro che azionano processi pur non avendo ab origine diritto all'equo indennizzo, sia di coloro che propongono ricorsi viziati da irregolarità non sanabili e ascrivibili a colpa della parte"; di tal che "il criterio di discrimine nella applicazione del meccanismo sanzionatorio va individuato nella colpa del ricorrente, desunta dall'apprezzamento della causa di inammissibilità o di rigetto della domanda riparatoria.

Del resto si tratta di norma del tutto coerente con la finalità di disincentivare, senza alcun automatismo, pretese avanzate dalle parti benché temerarie o inosservanti, sul piano processuale, del dettato normativo: l'introduzione di detto meccanismo potrebbe ridurre il carico delle Corti territoriali consentendo una più sollecita e celere definizione delle controversie nelle quali venga fondatamente fatto valere il diritto al riconoscimento della violazione del termine di ragionevole durata del processo" (Cass.n. 6614 del 2016).

7. Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto utili difese l'intimato Ministero. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R.