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Ordinanza — n. 10913/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate decree for failing to rule on heirs' compensation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10913/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the Ministry of Justice's appeal against a Perugian appellate court decree. The Ministry argued that the lower court failed to address its incidental opposition regarding compensation for heirs and the period of judicial incompetence. The court found this omission constituted a defect in judicial activity, violating the principle of correspondence between claims and rulings.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.c.; The court must rule on all incidental objections raised by the parties; failure to address specific claims regarding heirs' standing or the period of incompetence constitutes a defect in judicial activity requiring cassation.

Parole chiave

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defect of judicial activity incidental opposition heirs iure haereditatis correspondence between claim and ruling judicial incompetence period compensation for delay cassation of appellate decree risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.c.
I due motivi di ricorso denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., non avendo i giudici dell’opposizione ex art.
Art. 5-ter of Law n. 89/2001
Il decreto impugnato ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5-ter della l.
Art. 375, comma 2, 4-quater, and 380-bis.1 c.p.c.
art. 112 c.c
I due motivi di ricorso denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., non avendo i giudici dell’opposizione ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6317/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RIGGIO ALESSANDRO, BERTONCINI GIOVANNI, RIGGIO CINZIA, CIARLA GIULIANA, NANIA SALVATORE, PINTO MATTEO, PUTZOLU ANGELINO, SALVO CIRO, SCALA CARMELO, ANTINORI ANGELO, CARIELLO RAFFAELE, GIORDANO ENRICO, SANTORO GIULIANO -intimati- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA RG n. 41/2021 depositato il 28/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia R.G. n. 41/2021 depositato il 28 luglio 2021. Gli intimati, indicati in epigrafe ed in ricorso, non hanno svolto difese. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. Il decreto impugnato ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 proposta dagli attuali intimati avverso il decreto del magistrato designato, con cui era stata accolta la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione, aumentandone l’importo pro capite ad € 2.400,00, tranne che in favore di Enrico Giordano, cui venivano liquidati € 2.000,00.

I due motivi di ricorso denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., non avendo i giudici dell’opposizione ex art. 5-ter risposto alle eccezioni del Ministero della Giustizia che, con “opposizione incidentale”, aveva dedotto: che Alessandro Riggio, Cinzia Riggio e Giuliana Ciarla avevano agito quali eredi della parte originariamente costituita, Giuseppe Riggio, sicché solo in tale qualità doveva accordarsi loro l’equa riparazione; che non spettava agli istanti l’indennizzo per la fase del giudizio presupposto che aveva portato alla dichiarazione di incompetenza della Corte d’appello di Roma.

Il motivo è fondato. Sussiste l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di opposizione incidentale proposta dal Ministero della Giustizia, in particolare attinenti al riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito esclusivamente "iure haereditatis", nonché alla imputabilità al comportamento delle parti del periodo occorso per pervenire alla declaratoria d'incompetenza del giudice dalle medesime inizialmente adito. Ciò si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed integra un difetto di attività del giudice, risultando mancante la decisione.

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, pronunciando integralmente sui motivi della opposizione incidentale formulata dal Ministero della Giustizia e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio