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Ordinanza — n. 10884/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's partial ruling on compensation for unreasonable trial duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10884/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against a Perugian appellate court decree regarding compensation for an unreasonable trial duration. The Ministry argued the lower court failed to address specific claims about heir liquidation, delay estimation, and procedural complexity, while the defendants did not defend themselves. The court ruled the lower court's decision was legally flawed because it only addressed part of the opposition request in seven lines, constituting a material and graphic defect that rendered the judgment incomplete.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.c.; Art. 5-ter of Law No. 89/2001: A judgment is void if it fails to respond to all grounds of opposition raised, creating a material defect that necessitates remittal for a complete decision.

Parole chiave

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material defect of judgment incomplete opposition response compensation for trial delay appellate court decree remittal for new trial riesame della rendita AI impugnazione di decisioni amministrative perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.c.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., non avendo i giudici dell’opposizione ex art.
Art. 5-ter of Law No. 89/2001
Il decreto impugnato ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5-ter della l.
Art. 375, comma 2, 4-quater, and 380-bis.1 c.p.c.
art. 112 c.c
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., non avendo i giudici dell’opposizione ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1628/2022 R.G. proposto da : MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DEIANA ENRICO, COLONNA ANGELO, DELLARA GIANFRANCO, VALENT GIANFRANCO, TREVISAN EDOARDO, RUSSO FRANCESCO, MOZNICH ALDO, CHIARUTTINI SILVANO, PASCHINI MAURO, BONACCI MICHELINO, CARNEVALE GIULIO, D’ANGELO ALFONSO, NAPOLITANO ANTONIO, PERILLO RENATO, PINGO CARLO, SPOSITO ANTONIO, BELLI ERALDO, MARCELLO GIUSEPPE, MORANDINI LUCIANO, INGUSCIO ROSARIO, CALCULLI UMBERTO, FRAPPAMPINA ORONZO, PLACIDI ANDREA, SENOBI ANTONFRANCESCO, MORO LUISA, DAMIANI CLAUDIO, DAMIANI LUCA, GERMANO GIAN BATTISTA, GOLDIL GERMANO, LOCCI LAURA, LOCCI MARCO, GROSSI VITAANTONI, GRATTONI GUIDO, MARRI ULDERICO, PASCOLO FULVIO, PASCOLO BRUNO, RUZZANTE ROMEO, SANTORO ANTONIO, SICOLO FRANCESCO, CAMPOLUCCI MARIO DOMENICO, STERI RENZO, IORDAN BRUNO. -intimati- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA R.G. n. 254/2020 depositato il 03/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia R.G. n. 254/2020 depositato il 3 giugno 2021. Gli intimati, indicati in epigrafe ed in ricorso, non hanno svolto difese. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. Il decreto impugnato ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, proposta dal Ministero avverso il decreto del magistrato designato del5 marzo 2020, con cui era stata accolta la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione, riducendone l’importo pro capitead € 2.800,00.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., non avendo i giudici dell’opposizione ex art. 5-ter risposto agli ulteriori motivi attinenti: alla liquidazione operata in favore di alcune delle parti in qualità di eredi; alla errata stima del ritardo; alla omessa valutazione del periodo di sospensione e della complessità del procedimento; alla violazione dell’art. 2-bis, comma 1-bis e 1 - ter della l. n. 89 del 2001;alla errata quantificazione dell’indennizzo. Il motivo è palesemente fondato.

Il decreto impugnato espone le censure e le ragioni della decisione in sette righi. È evidente, perciò,l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di opposizione, la quale si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed in tegra un difetto di attività del giudice , risultando mancante non solo la motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, ma prima ancora la decisione. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, pronunciando integralmente sulla opposizione ex art. 5 - terdella l. n. 89 del 2001 formulata dal Ministero della Giustizia e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso , cassa il decreto impugnat o e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consigl