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Ordinanza Interlocutoria — n. 10828/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remits case to public hearing due to lack of uniform judicial solutions on administrative sanction appeal procedures.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10828/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory request to decide on the procedural forms for transferring jurisdiction between administrative and ordinary courts regarding administrative sanctions. The parties debated whether the transfer should occur via assumption or re-proposal of the claim, specifically concerning the applicability of Articles 59 of Law 69/2009 and 11 of D.Lgs. 104/2010. The court ruled that no uniform solutions exist in its jurisprudence for this specific matter, necessitating a public hearing for further discussion.

Regesto Legislator

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Art. 59 L. 69/2009; Art. 11 D.Lgs. 104/2010; Art. 2 D.Lgs. 72/2015: When judicial solutions regarding the transfer of jurisdiction in administrative sanction appeals are not uniform, the case must be remitted to public hearing for discussion.

Parole chiave

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administrative sanctions transfer of jurisdiction assumption of claim re-proposal of claim procedural forms judicial uniformity public hearing procedimento amministrativo

Disposizioni normative citate

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Art. 59 L. 69/2009
Art. 11 D.Lgs. 104/2010
69/2009 o dell’art. 11 d.lgs. 104/2010, anche agli effetti Oggetto: sanzioni amministrative dell’individuazione del rito dell’opposizione, in relazione al regime transitorio di cui all’art.
Art. 2 D.Lgs. 72/2015
104/2010, anche agli effetti Oggetto: sanzioni amministrative dell’individuazione del rito dell’opposizione, in relazione al regime transitorio di cui all’art. 2 d.lgs.
art. 11 d.lgs. 104/2010
69/2009 o dell’art. 11 d.lgs. 104/2010, anche agli effetti Oggetto: sanzioni amministrative dell’individuazione del rito dell’opposizione, in relazione al regime transitorio di cui all’art.
art. 2 d.lgs. 72/2015
104/2010, anche agli effetti Oggetto: sanzioni amministrative dell’individuazione del rito dell’opposizione, in relazione al regime transitorio di cui all’art. 2 d.lgs.
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Testo completo

eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28026/2018 R.G. proposto da MONACI ALFREDO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Menchini, Niccolò Pisaneschi e Paolo Luccarelli, con domicilio in Roma, alla Via del Consolato n. 6. –RICORRENTE– contro BANCA D’ITALIA, in persona del Governatore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Olina Capolino, Donatella La Licata e Donato Messineo, con domicilio in Roma, Via Nazionale n. 91. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2780/2018, pubblicata in data 24.2.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - le questioni poste dal secondo motivo di ricorso sollevano il quesito in ordine alle forme e modalità con cui può aver luogo la translatio iudicii tra giudice amministrativo e giudice ordinario (riassunzione o riproposizione della domanda) e dell’applicabilità, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, dell’art. 59 L. 69/2009 o dell’art. 11 d.lgs. 104/2010, anche agli effetti Oggetto: sanzioni amministrative dell’individuazione del rito dell’opposizione, in relazione al regime transitorio di cui all’art. 2 d.lgs. 72/2015, profili su cui non si rivengono – nella specifica materia - soluzioni uniformi nella giurisprudenza di questa Sezione, apparendo opportuna la discussione della causa in pubblica udienza.

PQM rimette la causa in pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassaz