Ordinanza — n. 10752/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAil primo motivo di ricorso è così rubricato: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. termine di adempimento differito in relazione agli specifici accordi intercorsi tra le parti. Omessa e/o carente e/o meramente apparente motivazione della sentenza di secondo grado con conseguente violazione e/o falsa applicazione di norma di legge: art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e 1455 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.” 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 345 c.p, art. 1455 c.c, art. 1341 c.c; Ordinanza — n. 10752/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte di Appello aggiungeva che, in merito alla prova del fatto che il Pepe avrebbe potuto pagare il saldo al momento dell’incontro davanti al notaio, nessun rilievo poteva annettersi al documento, in data 12 febbraio 2010, prodotto in causa dal Pepe, trattandosi di documento dal contenuto “laconico e generico”, con cui la Ing. Lease comunicava soltanto che “la richiesta di leasing nautico di cui in oggetto era stata positivamente deliberata dal Comitato Creditori”. La Corte di Appello infine rilevava che le contestazioni mosse dall’appellante alla decisione di primo grado nella parte in cui la penale era stata solo ridotta erano inammissibili ex art. 345 c.p.c. perché nuove.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19936/2019 R.G. proposto da : PEPE FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA V. ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato TAFURO FRANCESCO (TFRFNC72R05A952V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CURASI' SIMONE (CRSSMN72L22H501D) -ricorrente- contro PEPE FABIO, FALLIMENTO CANTIERI ESTENSI SPA IN LIQUIDAZIONE FALL N 39/2013 TRIBUNALE DI FERRARA, SBORDONI PAOLO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 184/2019 depositata il15/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024dal Consigliere ANTONIO MONDINI.
Premesso che: 1.in causa proposta dalla Cantieri Estensi spa contro Fabio Pepe al fine di ottenere (per quanto ancora interessa) la risoluzione per inadempimento del convenuto del contratto di vendita di una imbarcazione, stipulato l’1 ottobre 2009 e la condanna del convenuto medesimo al pagamento della penale contrattualmente prevista, la Corte di Appello di Bologna rigettava l’appello di Fabio Pepe e della srl Wing Charters srl, di cui Fabio Pepe era rappresentante legale, contro la decisione del Tribunale di Ferrara di accoglimento di entrambe le originarie domande, salvo riduzione equitativa della penale alla somma di €235.000,00 pari al “minor realizzo” conseguito dalla Cantieri Estensi “con la rivendita della imbarcazione rispetto a quanto avrebbe realizzato vendendola con il contratto ormai risolto”. 1.1.
La Corte di Appello evidenziava che l’appellante non aveva adempiuto all’obbligo di pagare il prezzo entro il termine previsto contrattualmente di dieci giorni dalla “comunicazione di barca pronta in cantiere”, datagli dalla Cantieri Estensi il 4 dicembre 2009, né entro il termine di 15 giorni datogli con diffida del 22 gennaio 2010 (ricevuta il 25 gennaio). La Corte di Appello dava conto del fatto che la parte appellante aveva inteso difendersi dall’addebito di inadempimento sostenendo di aver avuto assicurazione dalla controparte “sul fatto che questa sarebbe riuscita a far[le] ottenere un finanziamento”, sostenendo di essere stata anche invitata “ad attendere che la pratica [di finanziamento] procedesse” e di “essersi completamente” affidata “all’ufficio leasing” della controparte “disinteressandosi completamente dell’andamento della pratica per poi venire a conoscenza del suo esito negativo solo per effetto della diffida ad adempiere”.
La Corte di Appello osservava che tali prospettazioni difensive erano rimaste a livello di allegazione generica, non erano mai state provate, non avrebbero potuto comunque giustificare il mancato adempimento posto che, da un lato, per ammissione della parte appellante, in tutti “i moduli sottoposti dalla Cantieri Estensi era sempre scritto che la Cantieri Estensi e non si assumeva responsabilità circa la mancata approvazione del piano di finanziamento e che il cliente non era liberato se il finanziamento non venisse deliberato positivamente”, dall’altro lato, non era conforme a criteri di media diligenza “affidarsi completamente all’ufficio leasing” della controparte “disinteressandosi completamente dell’andamento della pratica”.
Evidenziava altresì che non poteva trovare accoglimento la tesi della appellante per cui avrebbe dovuto addebitarsi alla Cantieri Estensi, in termini di inadempimento, il fatto che la stessa si era “rifiutata di presenziare all’incontro fissato davanti al notaio anche per pagamento delle somme messe a disposizione dalla spa Ing. Lease, anch’essa presente nello studio del notaio”. Al riguardo la Corte di Appello osservava che nell’invito a presenziare, inviato dal Pepe alla Cantieri Estensi il 15 marzo 2010 per il 18 successivo, “nulla era specificato in merito al saldo del prezzo” e che l’invito era comunque tardivo rispetto alla scadenza del termine assegnato con la ricordata diffida del 22 gennaio 2010.
La Corte di Appello aggiungeva che, in merito alla prova del fatto che il Pepe avrebbe potuto pagare il saldo al momento dell’incontro davanti al notaio, nessun rilievo poteva annettersi al documento, in data 12 febbraio 2010, prodotto in causa dal Pepe, trattandosi di documento dal contenuto “laconico e generico”, con cui la Ing. Lease comunicava soltanto che “la richiesta di leasing nautico di cui in oggetto era stata positivamente deliberata dal Comitato Creditori”. La Corte di Appello infine rilevava che le contestazioni mosse dall’appellante alla decisione di primo grado nella parte in cui la penale era stata solo ridotta erano inammissibili ex art. 345 c.p.c. perché nuove.
La Corte di Appello specificava trattarsi di contestazioni per cui non si sarebbe, da parte del Tribunale, tenuto conto del fatto che “l’imbarcazione era stata venduta subito dopo l’instaurazione del giudizio” né del fatto che “la circostanza di aver dovuto praticare uno sconto sul prezzo di vendita non era stata neppure allegata dalla cantieri Estensi avendo questa lamentato solo di aver dovuto sopportare i costi di costruzione” né del fatto che “la somma già ricevuta [in acconto] e trattenuta dal Cantieri Estensi era ampiamente sufficiente a coprire le spese”.
2. Fabio Pepe ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello con tre motivi. La Curatela del Fallimento (dichiarato in corso di giudizio di appello) della Cantieri Estensi spa, in liquidazione, e la Wing Charters srl sono rimasti intimati;
3. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che:
1. il primo motivo di ricorso è così rubricato: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. termine di adempimento differito in relazione agli specifici accordi intercorsi tra le parti. Omessa e/o carente e/o meramente apparente motivazione della sentenza di secondo grado con conseguente violazione e/o falsa applicazione di norma di legge: art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e 1455 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.” 2.
Il motivo è inammissibile. 2.1. Va premesso che, al di là della rubrica, non sono formulate censure riguardo alla motivazione della sentenza né specificamente riguardo alla violazione o falsa applicazione dell’art. 1455 c.c. 2.2. Viene invece lamentato che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto, risultante dai documenti acquisiti al fascicolo di merito, che tra le parti era stato raggiunto l’accordo di differire al 18 marzo 2010, giorno dell’incontro davanti al notaio, il termine per la formalizzazione del contratto e per il pagamento del saldo.
Viene poi dedotto che la comunicazione della Ing. Lease era stata considerata generica ed inidonea a dimostrare che per quel giorno la parte acquirente avrebbe avuto la disponibilità della somma necessaria ad adempiere, a causa di una errata lettura della comunicazione stessa posto era “evidente che l’affermare da parte della Ing Lease l’accoglimento della richiesta equivale ad affermare la messa a disposizione delle somme”. Viene infine ribadito che il giorno 18 marzo un funzionario della Ing Lease si era presentato davanti al notaio. L’inammissibilità del motivo deriva dal fatto che esso non coglie la ratio della decisione.
Segnatamente non attinge il rilievo della Corte di Appello per cui legittimamente la parte venditrice si era rifiutata di presentarsi al notaio non essendole stata data certezza sulla effettiva disponibilità delle somme necessarie al pagamento del prezzo. La deduzione della ricorrente secondo cui la più volte citata comunicazione della Ing Lease dimostrerebbe che la ricorrente medesima avrebbe avuto la disponibilità delle somme per il 18 marzo, per un verso, non è conducente posto che la ricorrente non precisa né è ricavabile dalla sentenza impugnata che quella comunicazione fosse stata indirizzata o inoltrata alla venditrice, per altro verso e comunque, mira ad ottenere in questa sede di legittimità una valutazione -riservata al merito- del contenuto di un documento già valutato dalla Corte di Appello e dalla stessa ritenuto non idoneo allo scopo dimostrativo divisato;
3. il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione e/o falsa applicazione di norma di legge: artt. 1176, secondo comma, 1228 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con conseguente omessa e/o carente e/o meramente apparente motivazione della sentenza di secondo grado. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. mancata tempestiva informazione inerente le pratiche di leasing gestite dalla spa Cantieri Estensi per il tramite di propri dipendenti e/o preposti”. Il ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto della condotta scorretta della venditrice, la quale dopo essersi “premurata di gestire per conto del Sig. Pepe la pratica finalizzata all’ottenimento del leasing utile al saldo del prezzo” non aveva poi comunicato alcunché salvo da ultimo inviare la diffida.
4. Il motivo è inammissibile perché formulato senza tener del contenuto della sentenza impugnata. La Corte di Appello ha affermato che la deduzione dell’allora appellante di aver avuto assicurazione dalla controparte “sul fatto che questa sarebbe riuscita a far[le] ottenere un finanziamento”, non era mai stata dimostrata;
5. il terzo motivo di ricorso è così formulato: “violazione e/o falsa applicazione di norma di legge: artt. 345 e 112 c.p.c. nonché art.1341 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c. con conseguente omessa e/o carente e/o meramente apparente motivazione della sentenza di secondo grado. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in merito alla clausola penale”. Viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe mancato di dichiarare nulla, ai sensi dell’art. 1341 c.c., la clausola penale in forza della quale -pur a seguito della relativa riduzione equitativa da parte del Tribunale- era stato imposto al ricorrente di pagare alla controparte 235.000,00 euro;
6. il motivo è inammissibile. Il ricorrente dimostra di avere proposto la questione della nullità della clausola in riferimento all’art. 1341 c.c. “nella comparsa di primo grado”. Non allega di avere riproposto la questione con l’appello avverso la decisione di primo grado con cui la clausola era stata ritenuta valida. La decisione del Tribunale di ridurre la penale sottende il giudizio di validità. Né di tale riproposizione vi è traccia nella sentenza di appello. Sulla questione si era quindi formato il giudicato. PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del