Cassation appeal dismissed for procedural impropriety due to missed notification deadline under Art. 369 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the certified copy of the contested judgment within the strict 60-day deadline required by Article 369 of the Code of Civil Procedure. Although the appellant argued that the opposing party's confirmation of the notification date validated the filing, the Court ruled that such confirmation does not cure the statutory defect. Consequently, the appeal was rejected as procedurally improper, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The failure to deposit the certified copy of the contested judgment within the sixty-day term prescribed by law renders the appeal inadmissible, regardless of any subsequent confirmation by the opposing party regarding the notification date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 12363/2021 proposto da: Cucci Cosimo Luigi, difesodall'avvocato Ezio Garzia , domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoPaola Anna Coccoli; -ricorrente- contro De Turris Nicola, Lopomo Angelina, difesi da ll’ avvocat o Francesco Zompìe domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato Paola Maria An- gela Vaccaro; -controricorrenti- De Turris Simone, Cavalera Oronzo, De Turris Lara; -intimati- avversola sentenza della Corte di appello di Lecce n. 219/2021 depositata il 19/02/2021.
Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa I committenti Nicola, Lara e Simone De Turris, nonché Angelina Lopomo convengono dinanzi al Tribunale di Lecce l’appaltatore Luigi Cosimo Cucci e 2di 3 – 12363/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 22 ) – Caponi Est. il direttore dei lavori Oronzo Cavalera per la condanna ex art. 1669 c.c. al pagamento dell’importo necessario all'eliminazione dei gravi difetti dell’opera di rifinitura di un immobile appaltata, oltre al risarcimento del danno. Rigettata in primo grado, la domanda è stata accolta in appello,con condanna dell’appaltatore e del direttore dei lavori in solido al pagamento di € 16.047.
Ricorre in cassazione l’appaltatore convenuto Cosimo Cocci con quattro motivi.Resistono i committenti attori Nicola De Turris e Angelina Lopomo con controricorso. Simone De Turris, Oronzo Cavalera e Lara De Turris ri- mangono intimati. Il consigliere delegato ha proposto la definizione ex art. 380-bis c.p.c. per improcedibilità del ricorso. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione. Ragioni della decisione 1. –Il consigliere delegato ha rilevato il mancato deposito, entro il ter- mine di cui all’art. 369 co. 1 c.p.c., della copia notificata della sentenza impugnata, mentre, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 19/2/2021, la notificazione del ricorso è stata avviata il 23/4/2021, oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito, cosicché il ricorso è improcedibile.
Nel chiedere la decisione, il ricorrente obiettache la propria dichiarazione che la sentenza impugnata è stata notificata il 25/2/2021 è stata confer- mata al punto 11 del controricorso. L’obiezione non supera l’argomentazione della proposta di definizione, poichéil fatto che il controricorrente ha confermato che la notificazione è stata compiutacosì come indicato dal ricorrente non esclude l’improcedibi- lità ex art. 369 c.p.c. (così Cass. SU 21349/2022, paragrafo n. 4.9., cui si rinvia per lagiustificazione). 2. - Il ricorso è improcedibile .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; atteso che la decisione è conforme alla proposta di definizione anticipata, vanno rese le statuizioni di cui all’art.96, commi terzo e quarto, come richiamati dall’art. 380 bis., ultimo comma, c.p.c. 3di 3 – 12363/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 22 ) – Caponi Est. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte con- troricorrente, che liquida in € 2.200, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Inoltre, con- danna ex art. 96 co. 3 c.p.c. la parte ricorrente a pagare€ 1.800 alla parte controricorrente; nonché ex art. 96 co. 4 c.p.c. a pagare € 1.800 alla cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso