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Ordinanza Interlocutoria — n. 10658/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 10658/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10658/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Rilevato che nel presente procedimento il Consigliere designato dott. Stefano Oliva aveva formulato una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza\inammissibilità del ricorso e che i ricorrenti hanno chiesto la decisione, sollecitando l’astensione del suddetto Consigliere nonché proponendo, in subordine, istanza di ricusazione ex art. 51, n. 4 c.p.c... Ritenuto di dover disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, tenuto conto della necessità di valutare le ragioni di astensione, anche alla luce delle soluzioni adottate dalle S.U. con pronuncia n. 9611/2024 sull’incompatibilità del Consigliere delegato che abbia proposto la definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e, soprattutto, la subordinata richiesta di ricusazione del Consigliere designato quale originario relatore della causa.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 10658/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che nel presente procedimento il Consigliere designato dott. Stefano Oliva aveva formulato una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza\inammissibilità del ricorso e che i ricorrenti hanno chiesto la decisione, sollecitando l’astensione del suddetto Consigliere nonché proponendo, in subordine, istanza di ricusazione ex art. 51, n. 4 c.p.c... Ritenuto di dover disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, tenuto conto della necessità di valutare le ragioni di astensione, anche alla luce delle soluzioni adottate dalle S.U. con pronuncia n. 9611/2024 sull’incompatibilità del Consigliere delegato che abbia proposto la definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e, soprattutto, la subordinata richiesta di ricusazione del Consigliere designato quale originario relatore della causa.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione censure procedurali tempestività dell'istanza di ricusazione decisione di non sollevare obiezioni opposizione tardiva abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Stefano Oliva aveva formulato una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31989/2020 R.G. proposto da : PORTENTO SALVATORE, SALVAGNO PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato TEPEDINO GIUSEPPE (TPDGPP69T09G942Z) che li rappresenta e difende, unitamente agli avvocati AMBROSIO LUIGI (MBRLGU69A01G224Q) e DE CRISTOFARO MARCO (DCRMRC69P16B157B). -ricorrente- contro VENTURA SUSANNA, NALON INES, VENTURA ALESSANDRA, CITTON ANDREA, DALLA LIBERA LUCIA -intimati- avverso la SENTENZA diCORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1030/2020 , depositata il 31/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Rilevato che nel presente procedimento il Consigliere designato dott. Stefano Oliva aveva formulato una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza\inammissibilità del ricorso e che i ricorrenti hanno chiesto la decisione, sollecitando l’astensione del suddetto Consigliere nonché proponendo, in subordine, istanza di ricusazione ex art. 51, n. 4 c.p.c... Ritenuto di dover disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, tenuto conto della necessità di valutare le ragioni di astensione, anche alla luce delle soluzioni adottate dalle S.U. con pronuncia n. 9611/2024 sull’incompatibilità del Consigliere delegato che abbia proposto la definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e, soprattutto, la subordinata richiesta di ricusazione del Consigliere designato quale originario relatore della causa.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de