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Ordinanza — n. 10634/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new arguments and procedural abuse under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10634/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the submitted memoranda offered no new arguments beyond those in the initial petition and counter-petition. The court found the appellant's failure to provide a distinct legal assessment after the lower court's decision constituted a procedural abuse of process. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal fees and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: In accelerated cassation proceedings, the absence of new arguments or a distinct legal evaluation in the memoranda, when the lower court confirms the initial petition, constitutes a procedural abuse justifying the declaration of inadmissibility and the imposition of costs.

Parole chiave

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accelerated cassation procedure procedural abuse of process lack of new arguments inadmissibility declaration costs allocation rule procedural economy principle art 380-bis cpc possessore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs.
Art. 96 c.p.c.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della predettacontroricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
d.lgs. n. 149 del 2022
380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.
art. 702 bis c.p
3396/20 20 del la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 380-bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs.
art. 344 c.p
Passando all’esame del ricorso, con l’unic o motivo, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 344 c.p.c., in relazione all’art.
art. 2932 c.c
In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo avverso la sentenza ex art. 2932 c.c.
art. 96 c.p
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della predettacontroricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29654-2020proposto da: CORRADO BALDUCCI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO n. 62, nello studio dell’avv. SIMONE CICCOTTI, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro BOSIO GIORGIO MARIA, elettivamente domiciliato in ROM A , VIA TARANTO n. 95, nello studio dell’avv. MAURO MONACO che lo rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro LOSANI FAUSTA e SCARPONE ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELL’OLGIATA lotto 39/B , nello studio dell’avv.

GIANLUCA MACCHIA,che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3396/20 20 del la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Losani Fausta e Scarpone Roberto evocavano in giudizio Bosio Giorgio Maria innanzi il Tribunale di Roma, rivendicando la proprietà di due box e una cantina occupati dal convenuto ed invocando la condanna di quest’ultimo al rilascio dei detti beni ed al risarcimento del danno da occupazione.

Si costituiva il Bosio, resistendo alla domanda ed eccependo che gli immobili erano di proprietà esclusiva di Corrado Balducci S.r.l., la quale aveva autonomamente agito, in altro giudizio, per la rivendicazione della proprietà dei medesimi beni oggetto del presente giudizio. Con ordinanza del 29.4.2015 il Tribunale accoglieva il ricorso, ordinando il rilascio dei beni oggetto di causa e condannando il Bosio al pagamento della somma di € 10.720 a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo. Con la sentenza impugnata, n. 3396/2020, la Corte di Appello di Roma, nel contraddittorio esteso a Corrado Balducci S.r.l., intervenuta in seconde cure, rigettava il gravame principale proposto dal Bosio avverso la decisione di primo grado, confermandola e dichiarando inammissibile l’intervento in appello.

Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Corrado Balducci S.r.l., affidandosi ad un unico motivo.Resistono con distinti controricorsi Losani Fausta e Scarpone Roberto, da un lato, e Bosio Giorgio Maria, dall’altro lato. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata dal consigliere delegato ai sensi dell’ art. 380 - bis c .p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la parte ricorrente ed icontroricorrenti Losani e Scarpone hannodepositato memoria.

La parte ricorrente ha altresì depositato istanza di remissione alle Sezioni Unite di questa Corte, rivolta al Primo Presidente, che è stata rigettata con provvedimento a firma del Presidente Aggiunto in data 23.11.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di consiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il cons. Stefano Oliva, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, nonversa in situazione di incompatibilità. Sempre preliminarmente, si osservache l’eccezione concernente la sottoposizione della società ricorrente alla procedura di liquidazione giudiziale, sollevata con la memoria della parte controricorrente Losani e Scarpone, va disattesa, sia perché proposta in termini generici e dunque senza osservanza del principio di specificità delle censure sollevabili in sede di legittimità, sia perché, comunque, irrilevante ai fini dello svolgimento del presente giudizio, dominato dall’impulso d’ufficio.

Passando all’esame del ricorso, con l’unic o motivo, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 344 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’intervento da lei spiegato in grado di appello. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di domanda di rivendicazione e rilascio di alcuni locali adibiti a box per auto e di risarcimento del danno.

Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto con esso la società ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta dal terzo interveniente. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo avverso la sentenza ex art. 2932 c.c. sulla cui base i controricorrenti Losani e Scarpone avevano proposto domanda di rivendicazione e rilascio nei confronti del convenuto originarioBosio. Ad avviso della ricorrente, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’intervento in appello, perché proposto da un soggetto non evocato in giudizio, che poteva risultare pregiudicato nei suoi interessi dalla decisione.

La censura non considera che, come esattamente rilevato dalla Corte di Appello, la sentenza idonea a pregiudicare i diritti della odierna ricorrente è quella ex art. 2932 c.c., sulla cui base la Losani e lo Scarpone avevano agito in rivendicazione nei confronti dell’occupante Bosio. Il pregiudizio, infatti, deriva dalla costituzione di un titolo attributivo della proprietà evidentemente incompatibile con gli interessi della Corrado Balducci S.r.l. Non è rilevante, invece, in sé la mera condizione di detenzione del cespite oggetto di causa, in capo alla predetta società, in funzione del principio per cui il titolo legittimante il rilascio può essere eseguito nei confronti di chiunque si trovi nella materiale disponibilità del bene che ne costituisce oggetto“.

Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. rilevando che , come è noto, l’intervento in appello, presuppone la legittimazione a proporre opposizione di terzo (v. art. 344 cpc), sicché, con riferimento allo specifico caso, occorreva documentare l’esistenza di un titolo incompatibile con quello degli attori. Ebbene,il ricorso omette di fornire questo dato decisivo, non precisando quale sarebbe il titolo incompatibile con quello degli attori, posto che si limita a dedurre una merasituazione di possesso, tutta da verificare.

Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso, fatta salva l’eccezionecontenuta nella memoria di parte controricorrente Losani e Scarpone, appena esaminata.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente Losani e Scarpone, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Va invece disposta la compensazione delle spese tra la parte ricorrente e l’altro controricorrente Bosio, il quale ha aderito alla censura proposta da Corrado Baldacci S.r.l.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.–codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass.

Sez. U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023,Rv. 668909) . Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti Losani Fausta e Scarpone Roberto, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in €200 con accessori tutti come per legge .

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della predettacontroricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Compensa invece per intero le spese del presente giudizio di legittimità tra la parte ricorrente ed il controricorrente Bosio Giorgio Maria. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a