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Ordinanza — n. 10623/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural unfitness due to non-telegraphic filing after new law entry into force.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10623/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedurally unfit because the filing was made via postal mail rather than the required electronic system. The appellant argued for the nullity of condominium resolutions, but the Court focused on the procedural defect under the new Civil Procedure Code rules effective January 1, 2023. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the substantive claims regarding the condominium assembly deliberations.

Regesto Legislator

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Art. 196-quater disp. att. c.p.c.; Art. 35 d.lgs. 149/2022: Appeals filed after January 1, 2023, must be submitted exclusively via electronic means; failure to comply renders the appeal procedurally unfit.

Parole chiave

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procedural unfitness electronic filing requirement Civil Procedure Code telegraphic deposit Cassation appeal dismissal impugnazione della cancellazione azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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Art. 196-quater disp. att. c.p.c.
Art. 35 d.lgs. 149/2022
–applicabile ai sensi dello stesso art. 35,co.
Art. 134 disp. att. c.p.c.
L’art. 134 disp. att. c.p.c., che prevedeva tale modalità di deposito, è stato, tuttavia,abrogato dal d.lgs.
Art. 369 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
380-bis, comma 1, c.p.c., consegue, altresì, l’applica- zione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamati dall’ul- timo comma del citato art.
art. 380-bis c.p
Il consigliere delegato ha proposto -ex art. 380-bis c.p.c.
art. 134 disp. att. c.p
L’art. 134 disp. att. c.p.c., che prevedeva tale modalità di deposito, è stato, tuttavia,abrogato dal d.lgs.
artt. 369 c.p
Pertanto, in applicazione dell’artt. 369 c.p.c., va, nel caso di specie, di- chiaratal’improcedibilità del ricorso che , al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, è statodepositato in via non telematica (cfr.
art. 96 c.p
380-bis, comma 1, c.p.c., consegue, altresì, l’applica- zione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamati dall’ul- timo comma del citato art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso3500/2023 proposto da : Carlucci Giuseppe, difesoda se stesso; -ricorrente- contro Condominio Via Medaglie D'oro 41-43 Taranto, difeso da ll’ avvocat o Francesco Rizzi; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Lecce (sez. dist. di Taranto) n. 389/2022, pubblicata il18/11/2022. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Giuseppe Carlucci si è visto rigettare l’appello proposto dinanzi alla Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 28/07/2020,con la quale era stata respinta la sua domanda di nullità o, in via subordinata, di annullamento delle delibere assembleari del 22/10/2014 del Condominio sito in Taranto alla via Medaglie d’Oro n. 41/43. 2di 4 – 3500/2023 – 2 – 12 / 3 /202 4 ( 19 ) – Caponi Est.

In particolare, egli faceva valere la violazione degli artt. 1136 co. 1, 2 e 6, e 1129 c.c., nonché degli artt. 66,co. 3, e 67 disp. att. c.c. Ha proposto ricorsoin cassazione il Carlucci con tre motivi. Ha resistitoil Condominio con controricorso. Il consigliere delegato ha proposto -ex art. 380-bis c.p.c. - la definizione del giudizio per improcedibilità. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione. Entrambe le parti hanno depositatomemoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 1 2 ) denuncia la violazione degli art. 112, 113 c.p.c. e la violazione del diritto di difesa per l’omissione di pronuncia sulla contestazione del rilascio dell’avviso di convocazione dell’assembleacondo- miniale.

Il secondo motivo (p.

13) denuncia l’illogicità della motivazione d’inam- missibilità di tre motivi di appello. Il terzo motivo (pag.

14) denuncia l’omissione di pronuncia sull’annulla- mento della delibera di approvazione del bilancio. In via preliminare, occorre rilevare che il ricorso è stato depositato in cancelleria pervenendo a mezzo posta cartacea raccomandata il 14/2/2023. L’art. 134 disp. att. c.p.c., che prevedeva tale modalità di deposito, è stato, tuttavia,abrogato dal d.lgs. 149/2022. L’art. 35, co. 5 , di tale d .lgs. , dispone che lo stesso si applica in via ge- nerale ai giudizi per cassazione introdotti con ricorso notificato dal 1° gen- naio 2023 (tranne gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380- bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., che si applicano anche ai giudizi intro- dotti con ricorso già notificato prima di tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

L’art. 196-quater co. 1 disp. att. c.p.c. –applicabile ai sensi dello stesso art. 35,co. 2, d.lgs. 149/2022 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 2023 3di 4 – 3500/2023 – 2 – 12 / 3 /202 4 ( 19 ) – Caponi Est. –dispone che il deposito degli atti processuali e dei documenti ha luogo esclusivamente in via telematica (salvi i casi eccezionali previsti dall'ultimo comma di tale articolo). Pertanto, in applicazione dell’artt. 369 c.p.c., va, nel caso di specie, di- chiaratal’improcedibilità del ricorso che , al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, è statodepositato in via non telematica (cfr.

Cass.10689/2023). Il ricorso è da dichiarare, in definitiva,improcedibile. Le spese seguono la soccombenza. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta formulata ai sensi del nuovo art. 380-bis, comma 1, c.p.c., consegue, altresì, l’applica- zione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamati dall’ul- timo comma del citato art. 380-bis c.p.c., per le cui statuizioni si rimanda al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte contro- ricorrente, che liquida in €2.500, di cui € 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi,e agli altri accessori di legge. Condanna, inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento – ai sensi dell’art. 96,co. 3, c.p.c. – dell’importo di € 1.5 00 in favore della parte con- troricorrente, nonché al pagamento -ex art. 96, co. 4 , c.p.c. – della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende. 4di 4 – 3500/2023 – 2 – 12 / 3 /202 4 ( 19 ) – Caponi Est. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così decisoin R