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Ordinanza — n. 10552/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10552/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10552/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30294/2019 R.G. proposto da : COZZARELLI MARIA DOLORES, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COZZARELLI MARIA DOLORES (CZZMDL66M58H703V) -ricorrente- contro MARINELLI E BALZERANO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato CECINELLI GUIDO (CCNGDU54E06H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALLARIO ANTONIO (VLLNTN54C19F839B) -controricorrente- nonché contro BARBATO MAURIZIO, BARBATO DIEGO, BARBATO FABIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3679/2019 depositata il01/07/2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10552/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COZZARELLI MARIA DOLORES, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COZZARELLI MARIA DOLORES (CZZMDL66M58H703V) -ricorrente- contro MARINELLI E BALZERANO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato CECINELLI GUIDO (CCNGDU54E06H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALLARIO ANTONIO (VLLNTN54C19F839B) -controricorrente- nonché contro BARBATO MAURIZIO, BARBATO DIEGO, BARBATO FABIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3679/2019 depositata il01/07/2019.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro proroga tardiva del termine opposizione tardiva preclusione per tardività restituzione del termine scaduto termini di ricorso
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30294/2019 R.G. proposto da : COZZARELLI MARIA DOLORES, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COZZARELLI MARIA DOLORES (CZZMDL66M58H703V) -ricorrente- contro MARINELLI E BALZERANO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato CECINELLI GUIDO (CCNGDU54E06H501R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALLARIO ANTONIO (VLLNTN54C19F839B) -controricorrente- nonché contro BARBATO MAURIZIO, BARBATO DIEGO, BARBATO FABIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3679/2019 depositata il01/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI Rilevato che: - Maria Dolores Cozzarelli ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 13.6.2019, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, aveva condannato Diego, Maurizio e Fabio Barbato, in solido tra loro, al pagamento in favore di Marinelli e Balzerano s.r.l. dell’importo di € 9.000,00 oltre Iva ed interessi ed aveva altresì condannato Maria Dolores Cozzarelli al pagamento in favore della stessa Marinelli e Balzerano s.r.l. dell’importo di € 11.200,00 oltre Iva ed interessi, a titolo di provvigione in relazione all’attività di mediazione svolta dalla società per la venditadi un immobile; - la Marinelli e Balzerano s.r.l. ha nno resistito con controricorso; - Diego, Maurizio e Fabio Barbato sono rimasti intimati; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. - con ordinanza interlocutoria del 9.9.2023, il collegio ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso per cassazione nei confronti dei litisconsorti Maurizio, Diego e Fabio Barbato (perché eseguita presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado sebbene le parti fossero rimaste contumaci nel giudizio d’appello) e ne ha disposto la rinnovazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza;

Ritenuto che: - il ricorso è improcedibile perché il deposito della notifica dell’ordine di rinnovazione è stato tardivamente eseguito oltre il termine previsto dall’art.371 bis c.p.c.; - l’ordine di rinnovazione della notifica è stato tempestivamente eseguito nel termine assegnato, ma il deposito è avvenuto il 5.2.2024, oltre il ventesimo giorno dalla scadenza del termine assegnato con l’ordinanza interlocutoria comunicata in data 8.9.2023; - nel giudizio di legittimità, l’art.371 bis c.p.c., laddove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art.291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso.

Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso (Cassazione civile sez. I, 02/04/2019, n.9097; Cassazione civile sez. I, 25/01/2017, n.1930; Cass.26141/2013). - il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della