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Ordinanza — n. 10546/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows honor judge's claim for double hearing fee, ruling distinct hearing types matter more than continuous time segments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10546/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's rejection of Silvia Stornelli's claim for a second daily hearing fee. Stornelli argued that treating different procedural types (trial, arrest validation, and summary sessions) on the same day by a single judge entitled her to double pay, contrary to the lower court's view requiring continuous time segments. The court ruled in her favor, citing a recent precedent establishing that distinct hearing categories, not merely temporal continuity, determine eligibility for the duplicate allowance.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 273 del 1989, art. 4, comma 1; Ord. Giudiziaria, art. 72: The right to a duplicate hearing allowance for honor judges arises only when distinct hearing types are held on the same day, not merely when multiple cases are processed within a continuous time block.

Parole chiave

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honor judge fees double hearing allowance procedural hearing types judicial compensation Cassation cassation trial vs summary session indemnity calculation indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.Lgs. n. 273 del 1989, art. 4, comma 1
Ordinamento Giudiziario, art. 72
art. 127 c.p
72 dell’ordinamento giudiziario, il quale considera distintamente l’udienza dibattimentale, l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo e i procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33502/2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28429/2018 R.G. proposto da: STORNELLI SILVIA CESARINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato LO RE GIULIA (LROGLI85R52A515P) rappresentato e difeso dall'avvocato PETRELLA MARIO (PTRMRA52E10C783G) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 379/2018 depositata il 28/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 379/2018 del 28 febbraio 2018, la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’impugnazione proposta da Silvia Cesarina Stornelli avverso la decisione di primo grado assunta dal Tribunale della stessa città in data 23 settembre 2011, con la quale era stata respinta la domanda da lei avanzata nei confronti del Ministero della Giustizia al fine di ottenere il pagamento della seconda indennità giornaliera per le attività di udienza svolte nell’esercizio delle funzioni di viceprocuratrice onoraria presso la Procura della Repubblica di Avezzano nel periodo compreso fra il marzo 2001 e l’aprile 2008.

Avverso la sentenza d’appello Silvia Cesarina Stornelli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito con controricorso dal Ministero della Giustizia. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria dell’8.6.2023, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Prima Sezione Civile che, in relazione alla questione di diritto relativa alla spettanza al giudice onorario della doppia indennità d’udienza, aveva rimesso la causa alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli abrogati artt. 4, comma 2, D. Lgs. n. 273 del 1989 e 72 dell’ordinamento giudiziario, applicabili ratione temporis nel testo vigente fino al 1° dicembre 2008. Si assume che la Corte aquilana avrebbe male interpretato le norme innanzi citate, erroneamente ritenendo che, ai fini dell’attribuzione della seconda indennità giornaliera in favore dei viceprocuratori onorari, ricorra unicità di udienza quando procedimenti diversi (dibattimentali, camerali e di convalida degli arresti) siano trattati da un solo giudice nella medesima giornata.

Secondo la ricorrente, da una più attenta lettura coordinata delle stesse emergerebbe, invece, con estrema chiarezza, che il concetto di udienza non è legato al Giudice che la tiene o all’arco temporale in cui vengono trattate le cause, ma è connesso alla tipologia dei giudizi da trattare secondo determinati ruoli , e precisamente alla classificazione di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 72 dell’ordinamento giudiziario, il quale considera distintamente l’udienza dibattimentale, l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo e i procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. Il motivo è fondato.

Sulla questione di diritto sollevata con il ricorso si è pronunciata la Prima Sezione Civile, con sentenza dell’1.12.2023 n.33502, la quale ha affermato che in tema di compensi spettanti al giudice onorario di tribunale, il diritto alla duplicazione dell'indennità previsto dall'art.4, comma 1 del D. Lgs n. 273 del 1989,ratione temporis applicabile, deve riconoscersi solo qualora il giudice abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte. In particolare, è necessario che nell'arco del medesimo impegno quotidiano, il magistrato onorario abbia trattato giudizi di diversa tipologia (di cognizione, di esecuzione o cautelare) o, ancora, abbia tenuto udienza pubbliche o camerali.

Deve, invece, escludersi che soccorra la mera diversità di numero di ruolo, di identità soggettiva degli imputati o dei riti impiegati, né la doppia indennità è dovuta in caso di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, costituenti meri sviluppi in progressione nell’ambito del medesimo iter procedimentale. Nel caso di specie, la Corte d’appello di L’Aquila ha negato la seconda indennità sulla base di una nozione di udienza che comprendeva “un segmento temprale continuo in cui vengono trattati affari processuali anche diversi”, “con conseguente ritenuta irrilevanza della diversità dei procedimenti trattati (rito ordinario o rito speciale) davanti al medesimo giudice in un’unica udienza intesa quale seduta del giudice dinanzi al quale vengono trattati, in un segmento temporale continuo, affari processuali anche diversi”.

La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto stabiliti da Cass. 33502/2023 e deve pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che valuterà se l’attrice ha trattato nella stessa giornata procedimenti in fase dibattimentale, riti speciali o giudizi di esecuzione della pena. Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell