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Ordinanza — n. 10537/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on standing, ruling defendant waived corporate succession issue and only contested payment to third parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10537/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's claim that the lower court erred in finding a lack of standing due to corporate succession, holding that the defendant had explicitly waived this argument. Although the defendant raised standing objections, they simultaneously argued the works were performed for third parties rather than the company, thereby accepting the corporate transformation as valid. Consequently, the court ruled that the appellant was not entitled to prove the transformation since it was uncontested, reversing the lower judgment and remanding the case for a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: When a defendant raises an exception of lack of standing but simultaneously argues that the claim is directed at a third party without contesting the corporate succession, the exception is deemed waived, and the lower court erred in requiring proof of the transformation.

Parole chiave

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lack of standing corporate succession waiver of exception third party performance remand for merits procedural waiver art 115 cpc difetto di legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod.
Art. 183 co. 6 c.p.c.
Nella prima memoria ex art. 183 co.
Art. 233 c.p.c.
Art. 2739 c.c.
civ., ed era inammissibile anche ex art. 2739 cod.
art. 233 cod. proc. civ
art. 2739 cod. civ
civ., ed era inammissibile anche ex art. 2739 cod. civ.,in quanto il contratto di trasformazione di società è contratto per il quale era necessaria forma scritta.
art. 115 cod. proc. civ
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
art. 167 cod. proc. civ
A fronte di tale allegazione in punto di fatto, trattandosi di fatto noto alla società convenuta, la stessa aveva l’onere ex art. 167 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6659/2019 R.G. proposto da: ALTAMURA LUCIANO, c.f. LTMLCN62E04D969A, in qualità di titolare di Autoriparazioni Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Calcagno, con domicilio digitale marcello.calcagno@ordineavv.genova.it ricorrente contro LIGURSTAND S.A.S. DI DORIS GROTTO C., p.i. 03084190101, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Zuffada, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Alessandro Fusillo, nel suo studio in viale Delle Milizie n. 22 controricorrente avverso la sentenza n. 1140/2018 della Corte d’appello di Genova pubblicata il 10-7-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-4- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino OGGETTO: contratto d’opera R.G.6659/2019 C.C. 9-4-2024 FATTI DI CAUSA 1.Luciano Altamura in qualità di titolare di Autoriparazioni Altamura, esponendo di avere eseguito riparazioni su tre vetture su incarico di Ligurstand di Grotto Edoardo C. s.n.c., poi divenuta Ligurstand s.a.s. di Grotto Doris C., ha chiesto al Tribunale di Genova di condannare la societàa pagare il corrispettivo di Euro 5.919,00.

Si è costituita Ligurstand s.a.s. di Grotto Doris C. eccependo il difetto di legittimazione passivain quanto una delle vetture non le era mai stata intestata, comunque chiedendo il rigetto della domanda e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di una fornitura di un portoncino eseguita dalla societàall’attore . Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2072/2014 del 4-6-2014 ha rigettato tutte le domande; ha dichiarato che dalle prove assunte era stato provato che i lavori sulle vetture erano stati ordinati dal defunto Edoardo Grotto, o a nome proprio o per Ligurstand di Grotto Edoardo C., ma non vi era prova che tale società si fosse poi trasformata in Ligurstand s.a.s. di Grotto D.

C. 2.Luciano Altamura ha proposto appello, che la Corte d’appello di Genova ha rigettato con sentenza n. 1140/2018 depositata il 10-7- 2018, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. La sentenza ha dichiarato che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva era stata tempestivamente sollevata dalla società convenuta nella comparsa di risposta di primo grado, affermando che le due società erano soggetti diversi; quindi l’attore avrebbe dovuto produrre o copia dell’atto di trasformazione o visura camerale delle due società e, non avendolofatto, cercava in appello di provare la trasformazione con il deferimento di giuramento decisorio; ha dichiarato che il giuramento decisorio era inammissibile in quanto deferito nell’atto di appello non sottoscritto né personalmente dalla parte né dal difensore munito di procura speciale come richiesto dall’art. 233 cod. proc. civ., ed era inammissibile anche ex art. 2739 cod. civ.,in quanto il contratto di trasformazione di società è contratto per il quale era necessaria forma scritta. 3.Avverso la sentenza Luciano Altamura ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.

Ligurstand s.a.s. di Doris Grotto C. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. All’esito della camera di consiglio del 9 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.115 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata abbia escluso che operasse il principio di non contestazione in ordine alla trasformazione di Ligurstand s.n.c. in Ligurstand s.a.s. Evidenzia, anche trascrivendo il contenuto dei relativi atti della controparte, che la contestazione sul difetto di legittimazione passiva aveva riguardato la domanda relativa alla riparazione di una delle tre vetture, Fiat Idea, e non vi era mai stata alcuna contestazione specifica sul preciso fatto esposto in atto di citazione che Ligurstand s.n.c. era divenuta Ligurstand s.a.s. 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2725, 2729, 2730, 2739 cod. civ., lamentando che la sentenza impugnata abbia dichiarato che la prova della trasformazione della società dovesse essere data con atto scritto, senza considerare che la necessità della prova scritta dei contratti riguarda le parti e non i terzi e senza considerare le prove per ammissioni e per presunzioni che Luciano Altamura aveva fornito.3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., dichiarando che la prova della continuità tra le due società e perciò della trasformazione emergeva dalla stessa linea difensiva della convenuta, perché se Ligurstand s.a.s. fosse stata compagine creata ex novo e senza rapporti con la precedente, la convenuta avrebbe potuto e dovuto limitarsi a tale difesa; evidenzia che il certificato camerale di Ligurstand di cui al proprio doc. 39 di primo grado, seppure non era una visura storica e non menzionava la trasformazione, indicava che la società esisteva dal 19-2-1996 e l’attività di impresa era iniziata n el 1989 e quindi ciò indicava l’avvenuta trasformazione, in quanto Doris Grotto era divenuta legale rappresentante di Ligurstand s.a.s. solo nel 2010; aggiunge che in sede di interrogatorio formale la stessa Doris Grotto aveva dichiarato di essere divenuta legale rappresentante di Ligurstand nel 2010, senza specificare la ragione sociale della soci età , a dimostrazione che era sempre esistita una sola società, e aveva aggiunto di essere stata in azienda dal 2009, affiancando maggiormente,rispetto agli anni precedenti, il padre , che era Edoardo Grotto.

Aggiunge che anche la proposizione della domanda riconvenzionale dimostrava la continuità tra le società , perché era relativa a fornitura di ringhiera risalente all’epoca della gestione di Edoardo Grotto, nel 2008-2009. 4.Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.233 cod. proc. civ., travisamento della prova, omesso esame di atto decisivo ed errore su questione sulla quale la Corte d’appello si è pronunciata; evidenzia che, diversamente da quanto dichiarato dalla sentenza impugnataal fine di ritenere l’inammissibilità del giuramento decisorio, l’atto di appello era stato sottoscritto personalmente anche da Luciano Altamura e di ciò si eradato atto anche a pag. 17 dell’atto di appello.5.Con il quinto e ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2739 cod. civ., evidenziando che la disposizione mira a evitare che attraverso il deferimento del giuramento il contraente possa superare la nullità derivante dall’inosservanza della forma stabilita ad substantiam e quindi il divieto opera tra le parti e non per i terzi. 6.Il primomotivo è ammissibile, facendo applicazione del principio secondo il quale il motivo di ricorso per cassazione c he denuncia l a violazione del principio di non contestazione deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modopuntuale la genericità o l’assenza di contestazioni sul punto (Cass.

Sez. 6-3 22-5-2017 n. 12840 Rv. 644383-01); il ricorso ha tale contenuto e consente alla Corte di verificare, esaminando direttamente gli atti ai quali il ricorso fa riferimento in ragione della natura processuale della censura, la veridicità e precisione delle allegazioni. Il motivo è altresì fondato. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi -salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio- mentre è inammissibile la doglianza di avere attribuito maggior forza a una piuttosto che a un’altra prova, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.e riservata al giudice di merito (Cass.

Sez. U 30-9-2020 n. 20867 Rv. 659037-01, Cass. Sez. U 5 - 8 - 2016 n. 16598 in motivazione par.14 ). Inoltre, spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. Sez. 6-1 7-2-2019 n. 3680 Rv. 653130-01). Nella fattispecie non si rimane nell’ambito del giudizio riservato al giudice di merito di apprezzare l’esistenza di una condotta di non contestazione, in quanto la violazione lamentata dell’art. 115 cod. proc. civ.

è consistita nel non avere rispettato il dovere di considerare i fatti non contestati. L’attore aveva dedotto in atto di citazione di avere ricevuto l’incarico per la riparazione delle vetture da “Ligurstand di Grotto Edoardo C. s.n.c, ora divenuta Ligurstand s.a.s. di Grotto D. C.”. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, l’allegazione era chiara nel dichiarare che vi era stata una trasformazione societaria, in quanto non poteva avere altro significato l’affermazione che la prima società era “ora divenuta” la seconda .

A fronte di tale allegazione in punto di fatto, trattandosi di fatto noto alla società convenuta, la stessa aveva l’onere ex art. 167 cod. proc. civ. di prendere posizione perché, non facendolo,i fatti dedotti dall’attore dovevano ritenersi non contestati per i fini di cui all’art. 115 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6-3 23-3-2022 n. 9439 Rv. 664451-01; Cass. Sez. 3 8-5-2023 n. 12064 Rv. 667555-01). Tale contestazione non c’era stata, in quantoin comparsa di risposta la società convenuta aveva sì dedotto in via preliminare “difetto di legittimazione passiva in capo alla società convenuta”, ma poi aveva proseguito, testualmente, dichiarando di tralasciare“per il momento le ovvie problematiche relative al fatto che la Ligustrand s.n.c. e la Ligurstand s.a.s. sono soggetti giuridici diversi”; di seguito aveva rilevato il difetto di legittimazione passiva esclusivamente con riguardo al preventivo 5-2-2012 relativo alla Fiat Idea, “non essendo il predetto veicolo mai stato di proprietà della Ligurstand”; quindi aveva concluso chiedendo la dichiarazione di assenza di legittimazione passiva “in particolare” relativa mente al preventivo 5-2-2012.

Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ. la convenuta aveva rilevato che per la vettura Fiat Idea era stata indicata una diversa targa, relativa a veicolo appartenente a Maurizio Arata e aveva dichiarato “continua a sussistere, quindi -anche se per motivi diversi da quelli prospettati inizialmente- un evidente difetto di legittimazione passiva in capo alla Società convenuta, posto che a quest’ultima viene richiesto il pagamento di una prestazione eseguita a un soggetto terzo. Per cui si reitera l’eccezione già espressa”; in tale memoria aveva concluso nello stessosenso, chiedendo la dichiarazione del difetto di legittimazione “in particolare in relazione alla domanda scaturente dal preventivo 5-2-2012”, chiedendo “dichiarare tale importo non dovuto dalla società convenuta” e chiedendo per il resto il rigetto nel merito della domanda.

Quindi, la convenuta aveva sicuramente contestato il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, laddove aveva dichiarato di eccepi re il difetto di legittimazione passiva, ma non per il fatto che Ligurstand s.a.s. non fosse il soggetto succeduto a Ligurstand s.n.c., ma per il fatto che alla società veniva chiesto il pagamento di prestazioni che Ligurstand s.n.c. non aveva ordinato. Infatti, dichiarando in comparsa di risposta di “tralasciare” le problematiche relative al fatto che le società fossero diverse, la convenuta non aveva contestato che l’una società si fosse trasformata nell’altra,come aveva allegato l’attore in atto di citazione; di seguito, la convenutaaveva negato di essere obbligata al pagamento soltanto per il fatto che i lavori erano stati eseguiti su vetture di proprietàdi sogg etti terzi rispetto all a società , e non per altri motivi che escludessero la successione dell’una all’altra società.

Quindi l’attore non aveva motivo di offrire di provare quel dato relativo alla trasformazione societaria,che non era stato contestato , e la sentenza impugnata, ritenendo la mancanza di prova sulla trasformazione dell’una società nell’altra, è incorsa nella violazione dell’art.115 cod. proc. civ. lamentata. 7.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi e impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, perché procedaall’esame nel merito delle domande di Luciano Altamura.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composi