Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal withdrawal of both plaintiff and counter-plaintiff's claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the formal withdrawal of the appeal by Giovanni Bosco and the incidental counter-appeal by Alfredina Bosco. The lower court's judgment of December 2020 was upheld as the procedural basis for termination, with no further review required. The court ruled that the withdrawal of the counter-appeal constituted an acceptance of the plaintiff's withdrawal, thereby ending the litigation without addressing the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When both parties withdraw their claims in a cassation proceeding, the judgment is extinguished and the counter-appeal is deemed accepted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: BOSCOLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA 16, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA DIONISI, che lorappresenta e difend e ; -ricorrente - contro BOSCOLO ALFREDINA, rappresentat a e difes a dall’avvocato DAVIDE BOSIO; -controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino n.1195/2020pubblicata in 2 dicembre 2020 ; IlPresidente titolare lette l e rinunc e a l ricors o propost o da BOSCOLO GIOVANNI e al controricorso proposto da BOSCOLO ALFREDINA; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che pertanto l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; ritenuto che la “rinuncia al controricorso”, non altrimenti contemplata dal codice di rito, vada intesa quale accettazione della rinuncia al ricorso;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia